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Cosa si cela dietro ai trattamenti post-raccolta degli agrumi? La Corte di Giustizia europea “dice la sua”

agrumiDi agrumi esiste una grande varietà, con caratteristiche organolettiche e nutrizionali anche molto diverse tra loro. Arance, limoni, mandarini sono i più conosciuti e i più presenti nella dieta di tutti i giorni, ma ci sono anche i cedri, il bergamotto, i pompelmi, e molti altri ancora, forse meno comuni e generalmente importati, ma largamente utilizzati soprattutto per la preparazione di marmellate, canditi, dolci, succhi di frutta, birre aromatiche e cocktail.

buccia agrumi_oeIl nostro Paese ha una grande tradizione agrumaria, soprattutto grazie alla produzione delle regioni del Sud, apprezzata in tutto il mondo, ma contrastata dalla larga diffusione di prodotti di importazione da paesi come Spagna e Brasile.

Quest’estate avevamo già detto qualcosa in merito alla buccia di frutta e verdura, e ai trattamenti chimici e ai loro residui, anche in relazione alla salute umana.

In particolare ora vedremo se, come, e con quali effetti, possono essere effettuati trattamenti chimici sulla buccia degli agrumi, e come ciò implichi degli specifici obblighi di etichettatura.

agrumi buccia non edibile

Innanzitutto, per contribuire alla conservazione degli agrumi anche dopo la loro raccolta, soprattutto se destinati ad affrontare lunghi viaggi e resistere lungo la catena distributiva per finire nei banconi dei grandi supermercati, vengono applicati trattamenti chimici direttamente sulla buccia, utilizzando generalmente Cera d’api (bianca e gialla), Cera polietilenica ossidata, Gommalacca, Bifenile,  Ortofenilfenolo.

Il consumatore ha modo di sapere quali trattamenti chimici post raccolta sono stati effettuati sulle arance che sta mettendo nel carrello della spesa? Quali informazioni può reperire dagli imballaggi e dalle confezioni dei mandarini che ha appena acquistato?

Riportiamo il caso che ha visto protagonista la Spagna, prima innanzi al Tribunale dell’Unione Europea e poi, a seguito dell’impugnazione della decisione sfavorevole, che ha portato alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il tutto nasce dalla coesistenza di due disposizioni che la Spagna aveva ritenuto discordanti e contrastanti:

1) Parte B 2, punto VI D, quinto trattino, dell’All. I, Reg. di esecuzione UE n. 543/2011 della Commissione, del 7.06.2011, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, secondo cui gli imballaggi di limoni, mandarini e arance[1] devono indicare specificatamente i conservanti o le altre sostanze chimiche eventualmente utilizzati nei trattamenti post-raccolta, applicati dunque sulla superficie esterna.

2) la norma CEE ONU FFV 14[2] sulla commercializzazione e controllo della qualità commerciale degli agrumi, secondo cui l’indicazione dell’utilizzo di conservanti o di sostanze chimiche post-raccolta è necessaria solo se richiesta dalla legislazione del Paese importatore.

E così, nel 2011 la Spagna aveva promosso ricorso contro la Commissione Europea avanti il Tribunale dell’Unione Europea chiedendo l’annullamento della disposizione 1) sulla base di cinque motivi: violazione del principio del rispetto della gerarchia delle norme; sviamento di potere; carenza di motivazione; violazione del principio della parità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità. I cinque motivi dedotti dalla ricorrente erano però ritenuti infondati e il ricorso veniva dunque respinto con la Sentenza T-481/11 del 13 novembre 2014.

Successivamente, la Spagna impugnava la Sentenza T-481/11 avanti la Corte di Giustizia europea, nella Causa C-26/15 insistendo nel sostenere che l’imposizione dell’obbligo di indicare in etichetta le sostanze impiegate sulla buccia degli agrumi dopo la raccolta, indicato dall’All. I, Reg. di esecuzione UE n. 543/2011, determina uno svantaggio concorrenziale a discapito dei produttori di agrumi rispetto ai produttori di altri prodotti ortofrutticoli e, per gli agrumi da esportare, rispetto ai Paesi terzi che non hanno una simile norma.

La Corte di Giustizia europea non esita a confermare, al centro della sollevata questione, la necessità e la finalità primaria di tutela e protezione dei consumatori, e conseguentemente ammette che l’esistenza di una norma che contribuisce a rafforzare l’interesse dei consumatori ad essere adeguatamente informati sull’applicazione di eventuali trattamenti effettuati sulla buccia degli agrumi debba essere difesa[3].

Infine, anche l’esito del secondo giudizio si rivela sfavorevole per la Spagna, poiché la Corte di Giustizia europea respinge l’impugnazione e con sentenza del 3.03.2016 conferma la pronuncia del Tribunale, finendo così per riconoscere che sia obbligatorio indicare in etichetta i conservanti e le sostanze eventualmente impiegati nei trattamenti post‑raccolta degli agrumi, e quindi presenti sulla buccia.

Resta, comunque, lo stesso dilemma generale: se è vero che le sostanze di maggior pregio nutritivo di frutta e verdura sono contenute nella buccia, e se siamo adeguatamente informati dei trattamenti e dei residui chimici altrettanto applicati e presenti sulla medesima buccia… siamo davvero meno confusi e più consapevoli dei nostri acquisti e convinti dell’uso che ne vogliamo fare?

arancia_buccia

[1] Non vengono contemplati, e quindi restano fuori dall’ambito della norma in questione, pomeli, pompelmi e limoni verdi, per la loro scarsa commercializzazione nel mercato dell’Unione.

[2] Si tratta di una norma della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, istituita nel 1947 ed attualmente composta di 56 Stati tra cui gli Stati membri dell’UE.

[3] La stessa Corte ricorda che, in base all’All. II al Reg. CE n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.02.2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari, i limiti massimi per i residui del fungicida 2‑fenilfenolo sono fissati a un livello di ben 50 volte superiore per gli agrumi che per gli altri frutti.

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