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Categoria: Biologico

Sulla produzione biologica e sulle recenti novità che hanno coinvolto il settore, a livello operativo, abbiamo già detto in qualche precedente articolo.

Anche il sistema dei controlli ha una nuova disciplina, dopo la grande riforma generale dei controlli operata dal Reg. UE n.625/2017 del Parlamento  europeo,  del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita’ ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della  legislazione sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla  salute  e  sul benessere degli animali,  sulla  sanita’  delle  piante  nonche’  sui prodotti fitosanitari (il cosiddetto Regolamento sui controlli ufficiali).

Infatti, a portare nuove disposizioni inerenti le attività di controllo nel settore biologico è intervenuto il DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20 in vigore dal 22 marzo, recante Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n.67/2018.

Secondo l’art.1, che ne definisce l’ambito di applicazione, il decreto “contiene i principi e le disposizioni per l’armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attivita’ di  produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il  metodo  di  agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce  testo unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154[1]”, e rimanda, per le definizioni di «biologico», «operatore» e «conversione» al Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

Il corpo del decreto (artt.3, 4, 5, 6) è dedicato agli organismi di controllo che possono richiedere l’autorizzazione ad operare (inseriti in apposito elenco), alla descrizione delle loro specifiche competenze e allo svolgimento delle loro attività, nonché ai rapporti con il Ministero (ad esempio, comunicazione delle risultanze delle attività di svolte). L’art.8 individua poi le specifiche sanzioni pecuniarie a carico degli organismi di controllo.

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi degli operatori del settore biologico, l’art.9 impone, ad esempio,  di redigere ed aggiornare il documento contenente la  descrizione completa dell’attivita’, del sito e dell’unita’ produttiva nonché quello contenente le misure per garantire, a livello di unita’, di sito e di attivita’, il rispetto delle  norme  di  produzione  biologica e prevenire i rischi di contaminazione; annotare su appositi registri tutte le operazioni riguardanti la  produzione  e  la commercializzazione dei prodotti  biologici, o in conversione, mettendoli a disposizione delle autorità competenti; comunicare periodicamente all’organismo di controllo la natura e la quantita’ di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato; consentire la  tracciabilita’ e rintracciabilita’ dei  prodotti  biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione…

In questa breve lettura del nuovo decreto, non può mancare uno sguardo alle sanzioni che, salvo che il fatto costituisca reato, hanno natura amministrativa pecuniaria e sono elencate nell’art.10 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla  designazione, alla presentazione e all’uso commerciale) e art.11 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori), e vanno pagate presso  le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti (art.13).

[1] Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita’ dei settori agricolo e agroalimentare, nonche’ sanzioni in materia di pesca illegale.

Il settore della produzione e commercializzazione di prodotti biologici è stato recentemente coinvolto da importanti novità sul piano funzionale ed operativo, grazie all’introduzione e aggiornamento di strumenti  di carattere informatico ed elettronico.

Come avevamo già visto in un precedente articolo, le operazioni riguardanti le certificazioni per le importazioni di prodotti biologici sono state spinte verso l’informatizzazione e la velocizzazione prendendo il via dalle 6 Raccomandazioni del 2012, ed ora grazie all’applicazione del Reg. esec. N.1842/2016[1] e alle modifiche apportate ai precedenti regolamenti n.1235/2008 e n.889/2008. come già segnalato, dal 19 aprile scorso è attivo un nuovo sistema di emissione di certificazione elettronica per l’importazione dei prodotti biologici, che a partire dal 19 ottobre 2017 andrà a sostituire definitivamente l’attuale sistema cartaceo attualmente ancora operativo.

informatizzazioneMa non è tutto.

Ricordiamo anche il D.M. 24 febbraio 2017 Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l’uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, che  in conformità al Reg. CE n.834/2007 e Reg. CE n.889/2008 ha previsto e disciplinato la gestione di una banca dati informatizzata (BDS) per l’inserimento e la verifica della disponibilità commerciale di sementi[2] e materiale di moltiplicazione vegetativa[3] biologici; modalità di rilascio di deroga per l’impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici; l’attività di verifica dell’esistenza delle condizioni richieste per il rilascio della deroga.

Il D.M. è entrato in vigore il 26 aprile 2017, ma è rimandata al 1 gennaio 2018 l’applicazione delle disposizioni riguardanti la registrazione, la verifica della disponibilità, le condizioni per il rilascio della deroga e i controlli.

Concretamente, per utilizzare il sistema della BDS gli interessati devono seguire una procedura per fasi: abilitazione, registrazione, inserimento e aggiornamento dei dati e delle informazioni (distinte nelle tre diverse liste: lista rossa, lista verde, lista gialla). Gli altri operatori interessati, accedendo alla BDS, potranno verificare e consultare la disponibilità delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa.

Sarà importante tenere conto di queste innovazioni e modifiche operative, imparare a conoscere i nuovi strumenti di lavoro e riuscire ad ottimizzarne l’uso, per velocizzare le attività dell’azienda e rendere più certi i dati e le informazioni inserite…e quindi più sicure le proprie scelte!

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[1] Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione del 14 ottobre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni.

[2] L’art.1, II, lett.e) del Decreto Ministeriale comprende “le sementi e i tuberi-seme di patata”.

[3] L’art.1, II, lett.d) del Decreto, dice che “materiale di moltiplicazione vegetativa” sono barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta-seme.

Era da tempo sentita l’esigenza di un maggiore controllo delle importazioni di prodotti biologici nel mercato dell’Unione, e di garantirne la tracciabilità al fine, soprattutto, di ridurre le frodi e permettere la circolazione e la vendita di prodotti sicuri e realmente derivati da un’agricoltura che esclude l’utilizzo di sostanze chimiche e segue determinati principi e criteri rispettosi dell’ambiente, degli animali, delle piante. Biologico è il metodo, ma anche il prodotto che ne deriva, e ne avevamo già parlato.

traces 2Nel 2012, la Corte dei conti dell’UE aveva emanato ben 6 Raccomandazioni in materia di sistemi di controllo sulla produzione, trasformazione, distribuzione e importazione di prodotti organici[1], evidenziando nella propria relazione numerose carenze degli Stati membri e rilevando la necessità di implementare in più modi l’attività di monitoraggio.

Con tali Raccomandazioni, seguite dalle risposte della Commissione che accoglieva quanto rilevato dalla Corte e appoggiando le iniziative assegnate agli Stati membri, si richiamava il dovere di incrementare e rafforzare il controllo dei prodotti di importazione anche a livello di rispondenza tra quanto certificato e la qualità dei prodotti medesimi, e così poter migliorarne la tracciabilità riducendo il rischio di frode.

Dal 19 aprile di quest’anno è attivo un nuovo sistema di emissione di certificazione elettronica per l’importazione dei prodotti biologici, che potrà convivere con il vecchio sistema cartaceo fino al 19 ottobre 2017 per poi divenire l’unico sistema utilizzabile, in seguito all’applicazione del Reg. esec. N.1842/2016[2] e alle modifiche apportate ai precedenti regolamenti n.1235/2008 e n.889/2008.traces 1

Tale nuovo sistema elettronico di certificazione prevede l’inserimento dei dati nella piattaforma TRACES (TRAde Control and Expert System) già in funzione per le certificazioni riguardanti le importazioni dei prodotti animali, ove i soggetti abilitati potranno, previa registrazione, elaborare, emettere, validare certificati, che risulta accessibile ed attiva in ogni momento, in 35 lingue, gratuitamente. Attraverso l’inserimento dei dati (operatore, prodotto, documenti, destinazione…), sarà possibile seguire il percorso dei prodotti migliorando la tracciabilità e ciò consentirà anche una riduzione di tempi e costi per la gestione amministrativa delle operazioni.

 

[1] Audit of the control system governing the production, processing, distribution and import of organic products, in Special Report No.9/2012.

[2] Trattasi del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione del 14 ottobre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni.

Sono recenti le notizie di stampa e televisione circa dubbi e critiche sulla trasparenza del sistema biologico, sulla corrispondenza, a volte incerta, tra i valori dichiarati e le certificazioni specifiche che li attestano.

Il Biologico è una scelta.

Questo sistema di agricoltura e allevamento vuole tutelare l’ambiente, proteggere la salute umana, rispettare gli animali, considerare i vegetali, ponendo particolari attenzioni e accorgimenti durante le fasi di lavorazione, coltivazione, allevamento.

biologico-2Il biologico si ispira a valori e principi che si discostano dai metodi di agricoltura e allevamento industriale e di massa, rifiuta i concimanti, diserbanti, antiparassitari, pesticidi e derivati da sostanze chimiche, evita l’uso di antibiotici e ormoni sugli animali, facendoli crescere e vivere in condizioni ambientali e igieniche decorose e salutari. Predilige l’utilizzo di elementi semplici, di sistemi di coltivazione legati ai tempi e alle risorse della natura.

A livello normativo, occorre fare riferimento al Reg. CE n. 834/2007, che ha abrogato e sostituito il precedente Reg. CEE n. 2092/1991, e al Reg. CE n. 889/2008 “modalità applicative sulla produzione biologica, etichettatura, controlli”, ora modificato dal recente Reg. di esecuzione UE n. 673/2016 del 29.04.2016.

Proprio dal contesto europeo riceviamo una chiara definizione di biologico, inteso quale “sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali…” per una produzione particolare, ottenuta mediante “sostanze e procedimenti naturali” (Considerando n.1, Reg. n. 234/2007).

Inoltre, all’art. 3 vengono individuati gli obiettivi generali della produzione biologica:

  1. stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura
  2. mirare a ottenere prodotti di alta qualità
  3. mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali

biologicoLe norme generali di produzione agricola prevedono, all’art. 11, che “l’intera azienda agricola è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica” e che quindi il metodo debba di regola essere applicato sull’intera superficie disponibile e sull’intera produzione. Tuttavia, se ciò non sia possibile, l’operatore alimentare ha l’obbligo di tenere separati la superficie, gli animali e i prodotti vari utilizzati per la produzione biologica o da essa ottenuti da quelli utilizzati per unità non biologiche, o non ottenuti da queste.

Nello scorso marzo è stato approvato in sede di Conferenza Stato Regioni il Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico ovvero un atto di natura politico-programmatica contenente l’obiettivo di sviluppare complessivamente il sistema biologico nazionale entro il 2020 attraverso il raggiungimento di tre obiettivi specifici: il rafforzamento della fase produttiva; il rafforzamento delle relazioni di filiera; il rafforzamento del sistema biologico.

biologico-1Il Piano ha tuttavia anche natura operativa, infatti contiene 10 Azioni specifiche che sono diversamente strumentali al perseguimento degli obiettivi ora indicati:

Azione 1: Biologico nei Piani di sviluppo rurale

Azione 2: Politiche di filiera

Azione 3: Biologico “made in Italy” e comunicazione istituzionale

Azione 4: Biologico e Green Public Procurement

Azione 5: Semplificazione della normativa sul biologico

Azione 6: Formazione, informazione e trasparenza

Azione 7: Biologico paper less – informatizzazione

Azione 8: revisione normativa sui controlli (D. Lgs. n. 220/1995)

Azione 9: Controllo alle importazioni

Azione 10: Piano per la ricerca e l’innovazione in agricoltura biologica

Le certificazioni, rilasciate dagli enti autorizzati dal Mipaaf, assumono un ruolo fondamentale nell’informazione ai consumatori, assicurando loro (o meglio, dovendo assicurare) che il prodotto acquistato è biologico, che risponde ai principi e ai valori (e, quindi, alle qualità) del sistema biologico.

Gli enti certificatori sono pagati dalle aziende… ma questo, ovviamente (?) è un altro discorso.