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Categoria: Casi risolti

Siamo stati contattati da un’impresa del settore prodotti da forno, la quale ci chiede se, in riferimento ad alcuni dei suoi prodotti, sia possibile utilizzare sul packaging, sito web, ed altri canali comunicativi la dicitura “funzionale”.

Innanzitutto, ricordiamo che per la categoria degli alimenti “funzionali” non esiste una normativa unitaria ma occorre fare riferimento, a seconda dell’alimento e del caso concreto, alla relativa sua disciplina che va individuata tra i diversi campi normativi “verticali” della legislazione alimentare.

Per fare un esempio, gli alimenti addizionati di vitamine e minerali ricadono nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 1925/2006, mentre per gli alimenti addizionati di fitosteroli originariamente vi era il Reg. (CE) n. 608/2004, poi abrogato dal Reg. (UE) n. 1169/2011 (in particolare, il testo è stato trasfuso nell’allegato III).

Tuttavia, qualunque alimento, potenzialmente funzionale, può diventare tale se ci si fa carico di individuarne e documentarne gli specifici effetti utili sulla salute, secondo i criteri previsti dal Reg. (CE) n. 1924/2006 che si pone come unico comune denominatore degli “alimenti funzionali”, con cui si devono confrontare tutti gli alimenti che aspirino a tale “qualifica”, a prescindere dalla loro eventuale collocazione in un campo normativo specifico della legislazione alimentare. Primo tra tutti, la necessità di richiedere (ed ottenere) l’autorizzazione ad utilizzare una certa dicitura.

Pertanto, non è possibile utilizzare il termine “funzionale” tout court ma, qualora l’azienda voglia evidenziare una caratteristica nutrizionale e/o salutistica, rispettivamente, dell’alimento e/o di una o più sostanze specifiche in esso contenuta/e, andranno utilizzate solo quelle indicazioni nutrizionali e/o sulla salute conformi alle disposizioni del suddetto Regolamento.

Riportiamo alcuni articoli principali:

Art. 5: condizioni generali

L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) se è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;

b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione: i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione europea o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate, o ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;

c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l’indicazione si trova in una forma utilizzabile dall’organismo;

d) la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l’indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, una quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;

e) sono conformi alle condizioni specifiche di cui al capo III (condizioni specifiche sulle indicazioni nutrizionali) o IV (condizioni specifiche sulle indicazioni salutistiche), secondo il caso.

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere utilizzate solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione riportata sull’indicazione.

Art.1, paragrafo 3

Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.

INDICAZIONI NUTRIZIONALI Articolo 8: Condizioni specifiche

Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell’allegato e conformi alle condizioni stabilite dal regolamento.

Allegato al Regolamento (CE) n. 1924/2006 e ss.mm.: Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione.

INDICAZIONI SULLA SALUTE Articolo 10: Condizioni specifiche

Le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano conformi al Reg. n. 1924/2006 e, in particolare, ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici relativi alle indicazioni sulla salute e non siano autorizzate a norma del regolamento stesso e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:

a) una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;

b) la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;

c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento, e

d) un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

Benefici generici:

Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.

Si ritiene, pertanto, che l’azienda non potrà fare uso della dicitura generica “funzionale” in riferimento ad alcuni dei suoi prodotti ma sarà necessario, se interesse dell’azienda stessa, individuare la specifica attività funzionale dell’alimento, effettuare le opportune verifiche tecnico scientifiche ed elaborare un’etichetta consona al prodotto (e alla caratteristica che si vuole, appunto, evidenziare e veicolare ai consumatori).

Rispondiamo ad un quesito proposto da un nostro lettore, riguardante la regolarità o meno di informazioni presenti sulle confezioni di prodotti a base di soia o tofu[1], che comparano le proprietà nutrizionali a quelle della carne.

Mature woman female inspecting testing butter food label with magnifying glass.In particolare, ci viene chiesto di capire se una preparazione “vegan” a base di soia o tofu, quindi totalmente priva di carne e derivati, possa legittimamente vantare in etichetta delle qualità o valori nutrizionali comparabili con quelli di un hamburger di carne di vitello.

Il punto di partenza normativo, quando si tratta di informazioni al consumatore, non può che essere il Reg. n. 1169/2011 di cui abbiamo già avuto modo di parlare, per diversi aspetti.

Innanzitutto, tra gli obiettivi generali della normativa in questione, rientra quello di fornire informazioni affinché i consumatori finali siano posti nella condizione di effettuare delle scelte consapevoli, e di acquistare gli alimenti e le bevande in modo sicuro. Ciò dovrebbe garantire la soddisfazione dell’aspettativa di acquisto, e la sicurezza per la propria salute.

L’intero sistema delle informazioni al consumatore poggia inoltre sul principio di lealtà sancito dall’art. 7, secondo cui le informazioni stesse sugli alimenti “non inducono in errore” il consumatore:

1) circa le caratteristiche dell’alimento, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

2) attribuendo al prodotto effetti o proprietà che non possiede;

3) suggerendo che l’alimento possiede delle caratteristiche particolari, quando tutti gli alimenti analoghi possiedono in realtà le stesse caratteristiche, evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;

4) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

etichetta veganeRecentemente, dal 13 dicembre 2016, è finalmente applicabile l’art. 9, par. 1, lettera l) che prevede nell’elenco delle indicazioni obbligatorie anche le “dichiarazioni nutrizionali”[2]. Ciò significa che, ora, le etichette e gli imballaggi dovranno obbligatoriamente riportare i dati e i valori nutrizionali dell’alimento, mentre in precedenza tale informazione era prevista solo come volontaria , ovvero rimessa alla libera scelta dell’impresa.

Occorre comunque fare riferimento anche al Reg. CE n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute (claims nutrizionali), che sono consentite a qualsiasi operatore del settore alimentare soltanto se conformi al regolamento stesso e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate.

L’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute è disciplinato dall’art.3 del citato Regolamento, che dice espressamente “non può essere falso, ambiguo o fuorviante”“dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti”.

Ancora, ricordiamo che secondo l’art. 6 “Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate” e che il successivo art. 9 specifica, in caso di informazioni comparative, che sono consentite “soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è
specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto”
.

nonGMOBox800Per rispondere dunque al nostro lettore, possiamo riassumere affermando che:

– sui prodotti alimentari devono essere obbligatoriamente riportate le dichiarazioni nutrizionali ai sensi del Reg. n.1169/2011;

– le informazioni ulteriori, rientranti nella categoria dei c.d. claims, possono essere presenti se rispondenti ai requisiti del Reg. n.1924/2006, ovvero basati su prove scientifiche generalmente accettate;

– i messaggi comparativi sono consentiti solo tra alimenti della stessa categoria (prodotti vegan e prodotti a base di carne non sono certo della medesima categoria!);

– entrambe le tipologie di informazioni nutrizionali al consumatore devono essere leali, veritiere, non indurlo in errore, non ingenerare dubbi né incertezze.

…e concludere ritenendo che una indicazione contraria ai principi e alle condizioni sopra riportate sia irregolare e pertanto soggetta a contestazione.

[1] In aumento nei consumi degli Italiani secondo il Rapporto Eurispes 2017, ed entrati a far parte come categoria propria, nel paniere Istat 2017.

[2] L’art. 30 del Regolamento le riporta in maniera specifica: il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale; mentre gli articoli successivi (31-35) fissano le modalità di calcolo e di presentazione.

miele-4Una lettrice ci ha sottoposto un interessante quesito riguardo l’etichettatura del miele.

È possibile, senza incorrere in irregolarità, indicare in etichetta la dicitura “senza glutine” quando l’alimento in questione, il miele, è di per sé naturalmente privo di glutine?

Dobbiamo fare riferimento, per la disciplina europea delle informazioni sugli alimenti ai consumatori, al noto Reg. UE n. 1169/2011, di cui abbiamo recentemente dato una panoramica generale su questo blog, che prevede indicazioni obbligatorie e indicazioni volontarie.

In particolare, l’art. 9, comma 1, lett. c) del Regolamento prevede, tra le indicazioni obbligatorie sugli alimenti, che debba appunto essere adeguatamente evidenziato (con le modalità date dalla normativa medesima) “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”.

Le informazioni di cui all’art. 9 possono essere fornite anche su base volontaria, come espressamente sancito dall’art. 36, il quale specifica tuttavia che le informazioni volontarie “non inducono in errore il consumatore, come descritto all’art. 7”.

Parrebbe sin qui lecito e regolare indicare, volontariamente, sull’etichetta di un barattolo di miele (naturalmente privo della sostanza allergenica glutine, e quindi esente dall’obbligo di cui all’art. 9, comma 1, lett. c) la dicitura “senza glutine”.

Non abbiamo, però, ancora visto cosa stabilisce l’art. 7 sulle pratiche leali di informazione!

La norma dispone infatti che le informazioni sugli alimenti non inducono in errore il consumatore “suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive”.

Ebbene, poiché tutto il miele è privo di glutine per sua stessa composizione chimica ed organica, specificare tale assenza in etichetta finirebbe proprio per violare l’art. 7, lett. c), e quindi determinare l’irregolarità dell’informazione fornita al consumatore.miele-5

Tutti gli alimenti analoghi a quello in questione sono privi di glutine, non è una caratteristica particolare di questo tipo di miele, ed evidenziare esplicitamente l’assenza dell’allergene può indurre in errore il consumatore e così esporre l’operatore del settore alimentare responsabile (individuato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento) alle relative sanzioni.

Ancora, in tema di miele e mieli, consigliamo la lettura del D. Lgs. n. 179 del 21.05.2004 di attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, e della Legge di delegazione europea 2015 sull’indicazione dell’origine del miele.

 

Un nostro lettore ci chiede se sia possibile riprodurre sulla confezione di un prodotto alimentare di qualità un disegno reperito in internet, apposto su di un elemento di arredamento.

L’utilizzo e la riproduzione di immagini reperite in rete richiedono alcune preliminari considerazioni, al fine di evitare la lesione di diritti altrui e la violazione della normativa di settore. E, conseguentemente, di subire le relative sanzioni.

quesito 1In particolare, valgono le disposizioni della “Legge sul diritto d’autore” (L. n. 633/1941 e successive modifiche) che protegge “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” ed assegna in capo all’autore il diritto di pubblicare l’opera e di “utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato”.

Inoltre, qualora si tratti di un disegno registrato, occorre prestare attenzione al “Codice della Proprietà industriale” (D. Lgs. n. 30/2005 e successive modifiche).

Bisogna dunque innanzitutto verificare:

  1. se sul sito da cui si sta estraendo l’immagine vi siano indicazioni sull’autore della stessa e sul relativo copyright (contrassegnato dal relativo simbolo ©);
  2. se coloro che pubblicano le immagini sul sito Internet abbiano specificato:
  1. il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (autore, datori di lavoro o committente);
  2. l’indicazione dell’anno di creazione del disegno;

In assenza di queste indicazioni, è possibile ritenere che l’autore voglia consentire il libero utilizzo dell’immagine (mancando le informazioni suddette, sarà in ogni caso difficile che l’autore possa dimostrarne la paternità). In tali casi, dunque, la riproduzione dell’immagine non si considera abusiva.quesito 2

Nel caso specifico, tuttavia, evidenziamo due utili consigli pratici e prudenziali per riprodurre un’immagine presente sul web nell’imballaggio di un prodotto alimentare in commercio:

1) reperire le immagini tramite Google Image Search, utilizzando lo strumento di ricerca avanzata che limita la ricerca alle immagini liberamente utilizzabili, modificabili e condivisibili, anche a scopo commerciale (http://www.google.it/advanced_image_search).

2) apportare delle pur minime modifiche all’immagine reperita, riadattandola.