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Categoria: Etichettatura

Addio, caro vecchio D. Lgs. n.109/1992.

Da ieri, il Decreto Legislativo n.231/2017, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015» è in vigore.

Nate in un freddo giorno di inverno, le sanzioni amministrative iniziano le prime passeggiate primaverili, cercando qualche operatore del settore alimentare responsabile da poter multare, sempre che la condotta illecita non configuri un’ipotesi di reato, dovendo in tal caso cedere il posto alla normativa penale.

…e ricordiamo che da ieri non è responsabile solo il soggetto con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione, ma anche l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato”.

Imprese, imprenditori….siate virtuosi ed attenti a quanto riportate e veicolate nelle etichette, sul sito web, nei depliant, nelle brochure, negli stand.

Sebbene il D.Lgs. n.231/2017 vi conceda qualche occasione di scampo (riduzione della sanzione se pagate entro 5 giorni, invio della diffida e termine di 20 giorni…) le sanzioni restano molto severe come nei casi di violazione degli obblighi in materia di indicazione di allergeni dell’art.9, par.1, lett.c) del Reg. n.1169/2011 (somma da 5.000 € a 40.000 €), e i casi di cessione e vendita di alimento oltre la sua data di scadenza (anche qui, somma da 5.000 € a 40.000 €).

In ogni caso, la nuova norma consente comunque (ma fino a quando?) di commercializzare “gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dallo stesso”“fino all’esaurimento delle scorte”.

Dal dicembre 2016 ad oggi, l’Italia ha dato alla luce alcuni Decreti Interministeriali (Mipaaf-Mise) che hanno introdotto l’obbligo di indicare l’origine di alcune materie prime, in via provvisoria.

E così, in poco più di un anno, sono entrati in vigore quattro Decreti Interministeriali: il D.Int. 9.12.2016 sull’indicazione di origine della materia prima di latte e prodotti lattiero-caseari, il D.Int. 26.7.2017 sull’indicazione di origine del grano duro per la pasta di semola, il D.Int. 26.7.2017 sull’indicazione di origine del riso, il D.Int. 16.11.2017 sull’indicazione di origine del pomodoro. Norme che rispettivamente impongono agli operatori del settore alimentare l’obbligo di informare il consumatore circa l’origine del latte, l’ origine del grano, l’origine del riso e quella del pomodoro. In via provvisoria.

Ma l’origine di un prodotto, cos’è?

In generale nel nostro Paese la definizione è tratta dal Reg. UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione) che all’art. 60 prevede che Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio” e, al comma 2 “Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Questo vale anche per i prodotti alimentari grazie al Reg. UE n.1169/2011, art.2, che nel fornire le relative definizioni di paese d’origine[1] e di luogo di provenienza[2], sostanzialmente richiama il Codice Doganale medesimo. Ed è proprio il Reg. UE n.1169/2011 che all’art.26, par.3 detta l’obbligo di indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza: Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento”. Inoltre, il successivo par.8 specifica che “entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d’impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo[3] e all’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2”.

Tali obblighi necessitano di ulteriori atti da parte dell’Unione, da emanarsi attraverso la specifica procedura, per poter divenire applicabili. Accade che i quattro Decreti Interministeriali sono stati emanati in via anticipatoria (della normativa europea) e dichiaratamente sperimentale (provvisoria), in attesa e fintanto che la Commissione europea eventualmente decida di adottare dei propri atti esecutivi. Conseguentemente, essi finiscono per perdere efficacia nel caso di adozione da parte della Commissione (prima del 31 marzo 2019 per il decreto latte e prima del 31.12.2020 per i decreti grano, riso, pomodoro) di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, par.8, Reg. UE n.1169/2011.

Ricordiamo che il Decreto Interministeriale 26.7.2017 sull’origine del grano era stato criticato da molte categorie di produttori di pasta che lamentavano gli ingenti costi a cui sarebbero stati costretti in generale per adeguare la loro attività alle disposizioni sull’indicazione di origine, ed erano scettici rispetto all’asserito bisogno di ulteriori informazioni da parte del consumatore, soprattutto perché tale bisogno era stato “rilevato” mediante semplici sondaggi on line[4] sul sito web del Mipaaf di dubbia valenza statistica.

Tale Decreto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia debbano riportare obbligatoriamente in etichetta le seguenti diciture: a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato; b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, devono riportare le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se invece il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese (es. Italia), si può usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE.

Il ricorso promosso dalle associazioni di categoria avanti il Tar Lazio, con cui chiedevano la sospensione del Decreto, è stato respinto con Ordinanza n.6197/2017 con cui il Tar (richiamando proprio gli esiti del criticato sondaggio on line) ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico diretto a tutelare l’informazione dei consumatori. E così, respinta la richiesta di sospensione cautelare, l’iter è andato avanti e lo scorso febbraio il Decreto è entrato in vigore.

Restiamo in attesa di scoprire la sorte di questi provvedimenti, ai quali però, nel frattempo (in via provvisoria!), gli operatori del settore alimentare si devono adeguare.

[1] “si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92” ora abrogato e sostituito, da ultimo, dal Codice doganale dell’Unione.

[2]  “qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento”.

[3] Relativo all’obbligo di indicare paese di origine o luogo di provenienza “per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI”ovvero specie suina, ovina, caprina e volatili.

[4] Secondo il Mipaaf ben 26.000 cittadini italiani avrebbero partecipato alla consultazione pubblica indetta per raccogliere informazioni circa l’interesse alla trasparenza delle etichette dei prodotti alimentari, dalla quale sarebbe emerso che l’85% di loro considera importante conoscere l’origine delle materie prime, e soprattutto della pasta, per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare.

La notizia si sta diffondendo rapidamente, nel tiepido tentativo di recuperare i quasi tre anni di attesa per la nascita di quelle che oggi sono, finalmente (…dipende dai punti di vista), le sanzioni specifiche del nostro Paese in relazione alle violazioni al Reg.UE n.1169/11.

Rimandiamo alla sezione specifica del nostro sito per rileggere gli articoli sui temi più attuali in tema di etichettatura.

L’8 febbraio scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.231/2017, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015», in vigore dal prossimo 9 maggio. Da tale data, dunque, i soggetti responsabili di violazioni agli obblighi e ai divieti imposti dal Regolamento verranno puniti sulla base delle nuove specifiche disposizioni sanzionatorie, dimenticando il precedente D. Lgs. n.109/1992 formalmente abrogato.

Leggendo i 31 articoli che compongono la nuova norma, cade l’attenzione su alcuni punti in particolare.

Innanzitutto, in apparente contrasto con il generale assetto restringente e rinforzato del nuovo impianto sanzionatorio, l’art.28 consente (senza specificare un termine massimo) di tenere in commercio fino all’esaurimento delle scorte “gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dallo stesso”.

Tra le sanzioni più alte, i casi di violazione degli obblighi in materia di indicazione di allergeni dell’art.9, par.1, lett.c) (somma da 5.000 € a 40.000 €), e i casi di cessione e vendita di alimento oltre la sua data di scadenza (anche qui, somma da 5.000 € a 40.000 €).

Autorità competenti: l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta, ai sensi dell’art.26, al Dipartimento dell’ICQRF del Mipaaf, ferme le competenze proprie dell’AGCOM già riconosciute dal D.Lgs. n.145/2007 e dal D.Lgs. n. 206/2005.

All’art.2, ad esempio, viene definito quale soggetto responsabile non solo l’operatore del settore alimentare di cui all’art.8, par.1, del Regolamento[1] ma anche l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato”.

Se comunque, da una prima lettura, possiamo riconoscere un generale inasprimento delle misure sanzionatorie, è vero anche che il D.Lgs. n.231/2017 offre la possibilità di lanciare alcuni calci di rigore, oltre al pagamento della sanzione in misura ridotta del 30% se effettuato entro i 5 giorni dalla contestazione o notifica e la procedura dell’invio di diffida ad adempiere entro 20 giorni in caso di “prima volta”. In particolare, l’art.27 prevede trattamenti di favore per le microimprese, con la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa; la non applicazione delle nuove sanzioni “alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze” e nemmeno in relazione “all’immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi” al Decreto stesso.

Le sanzioni sono nate, ora non resta che vedere come si comporteranno una volta uscite dalla culla ed entrate nel mondo.

[1] Ovvero, il soggetto con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione.

L’obbligo di indicazione della quantità degli ingredienti in etichetta (QUID) per gli alimenti preimballati è previsto e disciplinato dal Reg. UE n.1169/11, e compare infatti nell’elenco dell’art.9, poi specificato dall’art.22 e dalle disposizioni tecniche dell’All.VIII.

Cos’è un ingrediente? Secondo l’art.2, par.2, lett.f: “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti” .

Lo scorso mese di novembre è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2017/C/393 la Comunicazione CE n. 393/05 del 21/11/2017 sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti in etichetta (QUID).

Lo scopo dichiarato della Comunicazione è di fornire orientamenti alle imprese del settore alimentare e alle autorità nazionali per facilitare l’interpretazione della normativa e l’attuazione dell’obbligo, attraverso esempi e indicazioni operative.

L’indicazione quantitativa degli ingredienti, secondo l’art.22, è richiesta quando l’ingrediente o la categoria di ingredienti “a.figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; b.è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o c.è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto”.

La Commissione suggerisce la linea interpretativa sull’applicazione o meno dell’obbligo, ad esempio, per i casi di ingrediente composto, o di ingrediente evidenziato in etichetta mediante immagini o illustrazioni, il caso di ingrediente essenziale caratterizzante l’alimento, o ancora il caso di ingredienti che il consumatore generalmente associa alla denominazione di vendita…

Fornisce poi indicazioni concrete sull’applicazione delle deroghe all’obbligo, stabilite dall’All.VIII (ad esempio, nel caso dei nettari e delle confetture prodotti con due o più frutti, evidenziati singolarmente sull’etichetta mediante parole o immagini o citati singolarmente nella denominazione dell’alimento, è obbligatorio indicare anche la quantità o la percentuale di tali ingredienti).

Sempre l’All. VIII prevede le forme di espressione della quantità degli ingredienti, in particolare stabilisce: 1.che la stessa sia espressa in percentuale; 2.che figuri nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione; 3.che corrisponda alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione, cioè è calcolata sulla base della ricetta al momento dell’utilizzazione degli ingredienti.

Il QUID si riferisce agli ingredienti che figurano nell’elenco degli ingredienti. Per esempio, gli ingredienti identificati con termini come “pollo”, “latte”, “uova”, “banane” devono essere quantificati nella forma cruda/intera, in quanto i termini utilizzati non indicano che abbiano subito un trattamento e sottintendono quindi l’uso dell’alimento crudo/intero. Gli ingredienti identificati con denominazioni da cui risulta che sono stati utilizzati in una forma diversa da quella cruda/intera, per esempio “pollo arrosto”, “latte in polvere”, “frutta candita”, devono essere quantificati nella forma in cui sono stati utilizzati.

I nuovi orientamenti della Commissione, qui solo brevemente accennati, integrano e sostituiscono quelli già forniti dalla precedente normativa e in ogni caso lasciano impregiudicate eventuali interpretazioni date dalla Corte di Giustizia.

Le persone allergiche e intolleranti (e quante ce ne sono!) incontrano spesso difficoltà a capire con certezza se quella particolare sostanza sia presente o meno in un determinato alimento, perché troppo spesso le informazioni veicolate ai consumatori in materia di allergeni sono imprecise e fuorvianti. Queste persone, attente ad evitare di acquistare cibi contenenti la sostanza pericolosa per la loro salute ed anche per la loro vita, si imbattono in etichette e messaggi commerciali non proprio limpidi e rassicuranti.

Alla disciplina dettata dalla Dir. 2003/89/CE è seguita quella del Reg. n.1169/2011 che all’art.9 prevede, tra le indicazioni obbligatorie “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata” (par.I, lett.c)[1].

Nell’allegato II citato dalla norma sono elencate le “sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” come i cereali contenenti glutine, i crostacei e i prodotti a base di crostacei, uova e prodotti a base di uova…con le relative specificazioni e descrizioni, elenco che rimane soggetto a verifiche ed aggiornamenti da parte della Commissione Europea al fine di rendere coerente la disciplina con i progressi e le scoperte scientifiche in campo.

allergeni 3Il Reg. UE n.1169/2011 detta poi specifiche disposizioni relative all’etichettatura, prevedendo all’art.21 che le sostanze in questione devono figurare nell’elenco ingredienti in ordine ponderale decrescente, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto presente nell’all.II, che va evidenziata con un carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti. In mancanza di un elenco ingredienti le indicazioni utilizzano il termine “contiene” seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto, e quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici provengono da un’unica sostanza o prodotto presente nell’all.II, tale circostanza deve essere precisata per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico.

Tutto questo, si applica “fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell’art.44, par.II…” che regola le informazioni relative agli alimenti non preimballati[2] e prevede, in particolare, l’obbligo delle indicazioni di cui all’art.9, par.I, lett.c) e la possibilità degli Stati membri di adottare disposizioni nazionali relative ai mezzi e alla forma di espressione e presentazione utilizzabili per rendere tali informazioni.

L’individuazione di tali obblighi e regole operative a livello europeo potrebbe risultare sufficiente per consentire ai consumatori di ricevere le necessarie informazioni circa la presenza di sostanze che potrebbero causare loro dei rischi per la salute, ovviamente se correttamente applicate dagli operatori coinvolti sui quali, ai sensi della norma generale contenuta nell’art.8 del Reg. UE n.1169/2011[3], ricade la responsabilità per le informazioni sugli alimenti.

Con la Circolare n.3674 del 6.02.2015, il Ministero della Salute ha dato alcune istruzioni pratiche per facilitare l’applicazione delle regole in materia di allergeni e l’assolvimento degli obblighi di informazione da parte degli operatori del settore alimentare che somministrano cibi pronti all’interno di una struttura (scuola, ospedale, mensa, servizio di catering…), che hanno l’obbligo di dare al consumatore finale tutte le informazioni che dovessero essere richieste. Effettivamente, per i consumatori della collettività non è facile reperire le informazioni utili a scegliere quali alimenti tra quelli serviti possono essere assunti senza rischi e quali invece sono pericolosi perché contenenti ad esempio arachidi o prodotti a base di arachidi oppure del sedano.allergeni 2

La Circolare ministeriale ha suggerito che le informazioni devono essere pose bene in vista e devono essere facilmente e liberamente accessibili da parte dei consumatori, riportate sui menù, registri, cartelli o supporti anche tecnologici idonei allo scopo (la Circolare esclude che sistemi elettronici tipo applicazioni per smartphone o codice QR possano essere previsti quali unici strumenti informativi, perché di fatto non appartengono a tutta la popolazione e quindi non sono idonei allo scopo). Si ritiene idoneo allo scopo anche il predisporre, in luogo ben visibile all’interno della struttura, sul menù o su apposito supporto, un avviso scritto che riporti diciture del tipo “le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio” oppure “per informazioni circa sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà esibita, a richiesta, dal personale in servizio”. La scelta sulla modalità scritta con cui assolvere l’obbligo informativo è rimessa all’operatore, che valuterà in base all’organizzazione e alle caratteristiche della propria impresa e, ovviamente, il personale in questione dovrà essere stato adeguatamente formato e preparato.

Altro problema in tema di allergeni è quello delle informazioni aggiuntive che l’operatore può, se ritiene utile, riportare in etichetta, ovvero di tutte quelle diciture che sempre più spesso compaiono sulle confezioni di molti prodotti alimentari del tipo “può contenere tracce di…” oppure “prodotto in uno stabilimento che utilizza…” che ad oggi non sono oggetto di disciplina normativa europea ma vengono utilizzate, come informazioni volontarie ai sensi dell’art.36 del Reg. n.1169/2011, in via cautelativa.

Tale norma stabilisce infatti i requisiti delle informazioni volontarie[4] e, in particolare, prevede poi che la Commissione debba adottare atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti stessi in relazione alle “informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza” (par.III, lett.a).

La mancanza di istruzioni operative precise fa sì che le informazioni dei cosiddetti “may contain” restino spesso troppo equivoche e rischiano di creare incertezza e confusione nel consumatore che, leggendo ad esempio “prodotto in uno stabilimento che utilizza uova” non sa concretamente se l’alimento che sta per acquistare possa contenere uova, in quale quantità, con quale probabilità. Di fronte a simile generica informazione, il consumatore non è in grado di valutare pienamente e consapevolmente la presenza di un rischio per la sua salute (di fatto, cosa significa “può contenere tracce di crostacei”?).allergeni 1

Quando l’operatore, nonostante la corretta applicazione dei sistemi di autocontrollo e delle buone prassi igieniche, non sia in grado di escludere la presenza di allergeni per contaminazione accidentale, tale eventualità deve essere adeguatamente comunicata al consumatore al fine di richiamare la sua attenzione sul fatto che quel prodotto potrebbe costituire un pericolo per la propria salute (soprattutto considerato che l’EFSA ha comunicato recentemente che la comunità scientifica non ha ancora definito un livello di contaminazione da ingredienti allergenici, ovvero “tracce”, al di sotto del quale si possa escludere il rischio di reazioni allergiche nei consumatori sensibili).

Uno spiraglio interpretativo è forse dato dalla Commissione Europea che, con comunicazione del 13 luglio scorso, ha emanato delle Linee Guida e ha dato alcune indicazioni pratiche sull’interpretazione del Reg. UE n.1169/2011. Ha precisato, ad esempio, che il termine “uova” dell’all.II si riferisce alle uova prodotte da tutti i volatili d’allevamento, e il termine “latte” si riferisce al latte secreto dalla ghiandola mammaria di animali di allevamento ed ha precisato poi che gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale quale grano, segale, orzo, avena a cui può essere aggiunta volontariamente la parola “glutine”. Invece, in caso di mancanza di un elenco degli ingredienti, quando l’alimento è utilizzato come ingrediente nella fabbricazione o preparazione di un altro alimento che ha l’elenco ingredienti, gli allergeni presenti in questo alimento devono essere evidenziati (ad esempio, suggerisce la Commissione, se nell’elenco ingredienti compare il vino, questo deve essere seguito da “contiene solfiti” e la parola “solfiti” deve essere evidenziata).

Vedremo se lo sforzo della Commissione sarà stato davvero utile in tema di allergeni in etichetta.

 

[1] L’unica eccezione a tale obbligo è consentita nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione (art.21, par.I, comma 4).

[2] Secondo le definizioni date dallo stesso Regolamento in commento, per alimento preimballato si intende l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio” ; inoltre, è specificato che l’alimento preimballato non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta” (art.2, par. II, lett.e).

[3] Il noto art.8 espressamente dichiara che “L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.

[4] Ricordiamo che le informazioni volontarie non inducono in errore il consumatore, non sono ambigue né confuse per il consumatore e sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti (par. II).

Mettiamo di voler preparare una buona pizza in casa, e prendiamo gli ingredienti base: farina di grano, lievito, mozzarella, origano, basilico, pomodoro…mettiamo che sia inverno, che non abbiamo nell’orto dei pomodori freschi (o magari, non abbiamo nemmeno l’orto), e ci accontentiamo di un barattolo di conserva, oppure di un vasetto di salsa pronta.

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I recenti provvedimenti emanati nei mesi scorsi in materia di indicazione obbligatoria dell’origine di grano e latte (e riso), ci consentiranno di delineare il dna geografico della nostra pizza. Ancora di più con il decreto interministeriale (Mipaaf e Mise) firmato nei giorni scorsi dai Ministri Martina e Calenda, che prevede, in via sperimentale, l’introduzione dell’obbligo di indicazione dell’origine del pomodoro per sughi, conserve e derivati. Per due anni, l’etichetta dei barattoli di conserve, concentrati, sughi e salse, composti per il 50% almeno da derivati del pomodoro, dovrà riportare informazioni sull’origine del pomodoro.

In particolare, il provvedimento interministeriale prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia e composti per il 50% almeno da derivati del pomodoro, dovranno avere obbligatoriamente indicare: il Paese di coltivazione del pomodoro, ovvero il nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato; il Paese di trasformazione del pomodoro, ovvero il nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato. Se coltivazione e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se invece tutte le fasi avvengono in Italia, si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.

Inoltre, il decreto prevede che le indicazioni sull’origine del pomodoro dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell’art.26, par.3, del Regolamento (UE) n.1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

È inoltre prevista una fase per consentire l’adeguamento delle aziende interessate al nuovo sistema e permettere lo smaltimento completo delle etichette e confezioni già prodotte.

Questa novità si inserisce a pieno, quasi inevitabile, nell’attuale movimento normativo che sta rafforzando (almeno sulla carta) la portata delle informazioni al consumatore circa l’origine dei prodotti, ponendo nuovi obblighi agli operatori del settore alimentare.

Lo stesso Mipaaf, nella propria comunicazione ufficiale del 21 ottobre u.s. riferisce che dai dati emersi dalla consultazione pubblica avviata online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini, risulterebbe che oltre l’82% degli italiani considera importante conoscere l’origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per i derivati del pomodoro.

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Tutti quelli che desiderano conoscere il passaporto di una pizza simile a quella descritta qualche riga sopra, o di una crocchetta di riso ripiena di pomodoro e formaggio, avranno un’informazione in più oltre a quelle sull’origine di grano, latticini, riso… potranno infatti sapere l’origine della salsa o del sugo di pomodoro utilizzato.

Che questo incida sul sapore della nostra pizza o della nostra crocchetta, non credo. Credo piuttosto che siano (anche) importanti una buona lavorazione e lievitazione dell’impasto, la cottura giusta in forno, la frittura perfetta. E una profumata foglia di basilico!

Quante volte capita di trovare sugli scaffali dei supermercati e dei negozi di alimentari confezioni di latte di soia e latte di avena, che in realtà non contengono nemmeno un a goccia di latte? Allora, il latte cos’è e quando si può utilizzare questa denominazione senza ingenerare confusione? La realtà è che denominazioni tipiche dei prodotti lattiero-caseari (latte, yogurt, formaggio…) vengono spesso riportate sulle confezioni di prodotti di origine unicamente vegetale (soia, tofu…) che appartengono alla dieta vegetariana o vegana, e che comunque non hanno alcun legame con ciò che deriva dagli animali.

Resta fondamentale, a prescindere dalle rispettive convinzioni morali e dalle diverse abitudini alimentari, assicurare a tutti i consumatori che l’alimento abbia le caratteristiche e le qualità nutritive e compositive corrispondenti a quanto riportato sull’involucro o veicolato tramite i messaggi pubblicitari, innanzitutto garantendo che la denominazione di vendita sia univoca e non ingannevole.latte di ssoia

In materia di bevande vegetali e denominazioni di vendita, si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione europea, Settima sezione, interpellata su rinvio pregiudiziale da parte di un Giudice tedesco nella causa C-422/2016,  con sentenza del 14 giugno 2017, con l’obiettivo dichiarato di garantire al consumatore chiarezza assoluta sull’origine vegetale del prodotto e sulle caratteristiche e qualità.

Accadeva questo: l’associazione tedesca Verband Sozialer Wettbewerb attiva nel contrasto alla concorrenza sleale[1], aveva agito contro la TofuTown avanti il competente Tribunale di Treviri (Landgericht Trier) sostenendo che la società (che produce e vende prodotti alimentari vegetariani e vegani,  commercializzati quali “formaggio vegetale”, “burro di tofu” e simili) agisse in violazione delle norme contro la concorrenza sleale e quanto previsto dal Reg. UE n.1308/2013[2] sulle denominazioni riservate a latte e prodotti lattiero-caseari.

La TofuTown, dal canto suo, si difendeva negando qualsiasi violazione e sostenendo che ormai i consumatori sono consapevoli e sanno ben distinguere i prodotti vegetali da quelli animali in quanto sanno attribuire il corretto significato a quelle denominazioni, e che in ogni caso le denominazioni utilizzate sono sempre accompagnate da termini e locuzioni che richiamano e fanno emergere l’origine vegetale del prodotto.

Il Tribunale tedesco si rivolgeva dunque alla Corte di Giustizia, sospendendo il procedimento e avanzando di fatto tre relative questioni pregiudiziali[3] chiedendo sostanzialmente l’interpretazione dell’art. 78, par. 2 in combinato disposto con l’All. VII, parte III, punti 1 e 2 del Reg. UE n.1308/2013 che regolano l’utilizzo delle denominazioni di vendita per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

Molto brevemente, vediamo cosa prevedono le tre norme in questione.

1) L’art.78 Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti, dice espressamente che le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all’Allegato VII si applicano anche al “latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano”, e che “possono essere utilizzate nell’Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato”.

2) L’All. VII, parte III, stabilisce innanzitutto al punto 1 che “Il “latte” è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione” e che per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte (ai quali possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purchè non servano a sostituire parzialmente o totalmente i componenti del latte). La denominazione “latte” può comunque essere utilizzata anche per latte che ha subito un trattamento o insieme ad altri termini per designare tipo, origine, classe qualitativa, trattamento subito.

3) le denominazioni di vendita elencate al punto 2 (siero di latte, crema di latte o panna, burro, latticello, formaggio, iogurt) sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari, così come le denominazioni ai sensi dell’art.17 Reg. UE n.1169/2011 effettivamente utilizzate per tali prodotti[4]. Infine, la denominazione “latte” e le denominazioni relative ai prodotti lattiero-caseari possono essere utilizzate anche congiuntamente ad altri termini “per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto”.

yogurt di risoVi sono anche delle eccezioni ammesse dalla Decisione 2010/791/UE[5], che fornisce un elenco di prodotti nel territorio dell’Unione “la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto” (all’All.VII, parte III, punto 5, Reg. n.1308/2013) tra cui in lingua italiana latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco, fagiolini al burro.

La Corte di Giustizia interpellata, esaminando e risolvendo congiuntamente le tre questioni pregiudiziali, ha concluso stabilendo che i prodotti puramente vegetali non possono essere commercializzati né pubblicizzati con denominazioni che il diritto dell’Unione riserva esclusivamente ai prodotti di origine animale, anche quando siano accompagnate da termini descrittivi che indicano l’origine vegetale del prodotto.

Infatti, rileva la Corte, il latte è per definizione il prodotto della secrezione mammaria e l’aggiunta di indicazioni quali “di soia” o “di tofu” non risponde ai criteri previsti dall’art.78 che accetta solo quelle che modificano ma non stravolgono la composizione del latte (mentre appunto un “latte di soia” sarebbe una vera e propria sostituzione dell’origine animale con quella vegetale). Analoga considerazione è stata condotta per i prodotti lattiero-caseari.

formaggio di tofuLa Corte ha dunque stabilito che l’art. 78, par. 2 e l’All.VII, parte III del Reg. UE n.1308/2013 devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato all’allegato I della decisione 2010/791/UE”.

 

[1] Secondo la normativa tedesca in materia, applicabile al caso oggetto della controversia, si configura un atto di concorrenza sleale “quando la violazione sia di natura tale da ledere in modo sensibile gli interessi dei consumatori, di altri operatori del mercato o dei concorrenti» (art. 3 bis, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb).

[2] Trattasi del noto Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

[3] Nell’ambito di una controversia loro assegnata i Giudici degli Stati membri possono, attraverso il rinvio pregiudiziale, chiedere che la Corte di Giustizia si pronunci in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione oppure in merito alla validità di un atto dell’Unione. La pronuncia, che non risolve la controversia nazionale, sarà vincolante per quel Giudice ed anche per gli altri Giudizi nazionali eventualmente chiamati a decidere questioni analoghe.

[4] Tale norma rubricata Denominazione dell’alimento, al par.1 dispone che «La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva».

[5] Decisione n.791 della Commissione, del 20.12.2010.

Da oggi, 19 aprile 2017, tutte le confezioni di latte e di prodotti lattiero-caseari devono riportare in etichetta l’indicazione di origine del latte, come prodotto in quanto tale o come ingrediente.

latte2Entra infatti in vigore il Decreto Ministeriale 9 dicembre 2016 “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori” che si applica a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari elencati nell’All.1, preimballati ai sensi dell’art. 2 del Reg. UE n.1169/2011[1], destinati al consumo umano.

Precisamente, tali prodotti sono:

  • Latte (vaccino, bufalino, ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale)
  • Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.
  • Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.
  • Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao.
  • Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati nè compresi altrove.
  • Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili. Formaggi, latticini e cagliate.
  • Latte sterilizzato a lunga conservazione.
  • Latte UHT a lunga conservazione.

Restano esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto Ministeriale, e continuano ad essere disciplinati dalla relativa normativa previgente, i prodotti DOP e IGP (Reg. UE n.1151/2012), i prodotti biologici (Reg. CE n.834/2007) e il latte fresco Decreto interministeriale 27 maggio 2004). L’art.2 del D.M. prevede l’utilizzo delle seguenti diciture:  «Paese di mungitura» (Paese nel quale il latte è stato munto) e «Paese di condizionamento o di trasformazione» (Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato) ma nel caso in cui il latte, di per sé o usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, è possibile usare la dicitura «origine del latte»: nome del Paese. Il seguente art.3 riguarda invece i casi di mungitura, condizionamento o trasformazione nel territorio di più Paesi membri, per cui possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Se, invece, dette operazioni avvengono nel territorio di più Paesi extra UE, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.
latte3Dubbi interpretativi sull’applicazione della nuova norma?

Ci pensa la Circolare Ministeriale 24 febbraio 2017 contenente le disposizioni applicative del Decreto Ministeriale 9 dicembre 2016, che contribuisce a chiarire alcuni punti e definizioni. Ad esempio, precisa che i prodotti contemplati sono solo quelli preimballati e quindi vengono esclusi i prodotti venduti sfusi, i prodotti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, i prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni. Inoltre, precisa che per «paese di mungitura» del latte si intende il luogo dove il latte è stato munto; per «paese di condizionamento» del latte si intende il luogo dove è avvenuto l’ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione, o del latte UHT;- per «paese di trasformazione» si intende il paese d’origine dell’alimento secondo il Codice Doganale dell’Unione[2]. Ancora, la Circolare specifica che la dicitura «latte di Paesi UE» o «latte di Paesi non UE», può essere utilizzata anche se la singola confezione di latte contenga non una selezione di latti, ma latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che l’approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE.

L’art. 4 del Decreto Ministeriale rubricato Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori recita espressamente “1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle attività previste a legislazione vigente, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto. 2. Le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire”. In applicazione della citata norma, sono stati emanati il Decreto 28 marzo 2017, n. 990 e il Decreto 31 marzo 2017, n. 1076 che forniscono istruzioni circa le modalità con cui devono essere apposte le indicazioni dell’origine del latte, in un punto evidente e nel medesimo campo visivo, in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili.laatte

[1] Secondo la definizione fornita dalla norma richiamata, per alimento preimballato si intende “l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e all’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta”.

[2] Si deve fare riferimento alla definizione data dall’art. 60, par. 2 del Reg. UE n. 952/2013, codice doganale dell’Unione: “il paese dove è avvenuta «l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

La Legge di delegazione europea, introdotta per opera della L. n. 234/2012, ha sostituito la legge comunitaria annuale ed è per sua natura finalizzata al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea nel nostro ordinamento. Recentemente è entrata in vigore la Legge n. 170 del 12 agosto 2016  “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015”, che si occupa di diversi aspetti ed ambiti della nostra realtà, e della vita sociale, economica, giuridica dei cittadini italiani. Nei suoi 21 articoli, infatti, tratta di tematiche differenti come l’introduzione e diffusione di specie esotiche invasive, la procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dando istruzioni sull’attuazione a diverse direttive europee e sull’adeguamento della normativa nazionale a diversi regolamenti europei.stabilimento 1

In particolare, l’art. 5 della Legge di delegazione europea 2015, recante “Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare” conferisce delega specifica finalizzata all’adeguamento a queste due norme di diritto europeo, seguendo principi e criteri specifici tra cui quello di prevedere l’obbligo di indicazione nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, per garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento, per una più efficace tutela della salute e prevedere eventuali casi di omissione dell’obbligo e indicazione di diciture, marchi o codici equivalenti che consentano comunque di risalire a quei dati.

stabilimento 3Ebbene, nella seduta del 17 marzo 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo, che all’art.3 (re)introduce[1] l’obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento stabilendo che: “1) I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011. 2) Gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale possono riportare l’indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna”.

Il successivo art.4 dice in quali casi l’indicazione obbligatoria può essere omessa, ovvero quando:a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n.1169/2011; b) i prodotti preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento”.

L’operatore del settore alimentare individuato come responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell’art.8 del Reg. UE n.1169/2011, quindi “l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore” soggiace a sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 1.000 euro sino a 24.000 euro, ovviamente sempre salvo che il fatto costituisca reato.

Fornire ai consumatori l’esatta indicazione dell’origine dei prodotti alimentari (se vogliamo far coincidere l’origine con lo stabilimento di produzione) consentirebbe di persegue diversi obiettivi in termini di  libertà di acquisto, di sicurezza e di tutela del Made in Italy. Sarebbe infatti un’informazione utile per rendere pienamente consapevole il consumatore circa le caratteristiche e la provenienza del prodotto che sta per acquistare, ai fini della rintracciabilità[2] dei prodotti come richiesta dall’art.18 del Reg. CE n.178/2002 per la protezione della salute, ed anche difendersi dai facili inganni dell’Italian sounding riuscendo a distinguere i veri prodotti italiani dalle loro imitazioni.

Tuttavia, laddove lo schema di Decreto Legislativo contempla anche l’indicazione della sede dello stabilimento di confezionamento, se diverso da quello di produzione, richiede di conseguenza una più attenta lettura da parte del consumatore per poter individuare i casi in cui la sola fase del confezionamento sia avvenuta in Italia, evidenziando così una diversa origine del prodotto. Le tante informazioni, se non vengono correttamente intese, rischiano di diventare troppe e di creare l’effetto contrario a quello desiderato.stabilimento 2

Non resta che attendere la prosecuzione dell’iter di approvazione e l’entrata in vigore del provvedimento.

[1] Si può parlare effettivamente di (re)introduzione poiché la normativa italiana precedente aveva già previsto tale obbligo nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, ma la disposizione era poi venuta meno in seguito all’entrata in vigore e all’applicazione del Reg. UE n.1169/2011.

[2] Lo stesso Regolamento definisce la rintracciabilità di un alimento come la possibilità di ricostruire e seguire il suo percorso “attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione”.

Anche per la filiera italiana “dal grano alla pasta” è partita la sperimentazione circa l’obbligatorietà, sulle confezioni di pasta secca, dell’indicazione del Paese o area di coltivazione e di molitura del grano. Si vuole arrivare a rendere obbligatoria, in altri termini, l’indicazione in etichetta dell’origine del grano.

Infatti, a fine novembre 2016, lo schema di decreto è stato inviato a Bruxelles, sulla spinta condivisa del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dello Sviluppo Economico, con l’intento di meglio informare il consumatore anche su tale punto.

Simile traguardo è stato recentemente raggiunto per i prodotti lattiero-caseari, per i quali dal 1 gennaio è in vigore l’obbligo di indicare l’origine del latte utilizzato per la produzione di burro, yogurt, formaggi…

Tutto sembra mosso, abbiamo detto, da una politica nazionale ed europea diretta a garantire trasparenza e corretta informazione (e quindi, maggior tutela) al consumatore, sulla base dei principi, criteri e finalità previsti dal Reg. UE n.1169/2011.

Cosa si intende, in generale, per origine dei prodotti agricoli e alimentari?[1]

Diciamo subito che dottrina e giurisprudenza non hanno fornito sino ad ora una definizione univoca del concetto, così come la normativa nazionale ed europea in materia di informazioni al consumatore e pubblicità ingannevole (Dir. 79/112, Dir. 2006/114/CE, Dir. 2008/95/CE, L. n.4/2011…) non ha trovato una definizione generale ed esaustiva. Nemmeno il Reg. UE n.1169/2011 vi riesce, sebbene agli artt. 2.3 e 2.1 lett.g) abbia definito distintamente il “paese di origine” e il “luogo di provenienza” di un alimento, lasciando tuttavia irrisolta la concreta individuazione dei due concetti.

Lo schema di decreto “sul grano” prevede, in particolare, che le etichette delle confezioni di pasta secca prodotte e commercializzate in Italia riportino obbligatoriamente:

  • l’indicazione del Paese nel quale il grano viene coltivato
  • l’indicazione del Paese dove il grano è stato macinato
  • se tali fasi produttive avvengono nei diversi territori di più Paesi, l’etichetta deve riportare la dicitura Paesi UE, oppure Paesi NON UE, o ancora Paesi UE E NON UE
  • qualora il grano sia coltivato per almeno il 50% in un solo Paese, l’etichetta deve riportare il nome del Paese e … e altri Paesi UE e/o NON UE

Ma tale previsione sarebbe davvero utile ed indispensabile per il consumatore?

Siamo davvero certi che l’origine sia di per sé sinonimo di qualità, e che l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine del grano dia al consumatore garanzia degli standard qualitativi della pasta secca che sta acquistando? E poi, cosa si intende per qualità? Non è forse un concetto soggettivo, a cui ciascuno attribuisce il significato che ritiene rispondente alle proprie aspettative, preferenze, esperienze?

Quello che è certo, comunque, è il grande volume di affari che si muove attorno alla pasta secca di semola di grano duro, cibo dalle antiche origini e dalla larghissima diffusione. In Italia, infatti, si parla di circa 4 milioni di tonnellate di grano duro, e della produzione di circa 3,4 milioni di tonnellate (maggiore produzione mondiale), per un export di 2 miliardi di euro.

[1] Come sempre illuminanti, sul punto, le osservazioni del Prof. F. Albisinni in Strumentario di diritto alimentare europeo, UTET, 2015, pagg. 277 ss.