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Categoria: Vitivinicolo

Negli ultimi anni il settore agroalimentare ha assunto sempre più rilevanza non solo per i consumatori, ma anche per il Legislatore che, già a partire dal 2015, aveva elaborato un disegno di legge di riforma dei reati agroalimentari, poi andato scemando.

L’esigenza di intervenire in tale settore è determinata dal fatto che l’attuale mercato degli alimenti appare inevitabilmente dominato dalle multinazionali del settore, soggette alla globalizzazione e a continue aggregazioni societarie che comportano un aumento di investimenti nel settore, rendendolo il principale referente criminologico.

Appare dunque evidente che, anche in tale ambito, possono configurarsi attività imprenditoriali scorrette unicamente volte ad aumentare i profitti dell’ente, violando prescrizioni che regolamentano la produzione, conservazione e vendita dei prodotti alimentari.

Pertanto, risulta necessario prevedere la responsabilità anche delle persone giuridiche (enti, società…) per i cd. reati agro-alimentari che tuttavia, sebbene configurino condotte criminose di rilevante portata, ad oggi non rientrano nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al Dlgs. 231/01.

Il nuovo disegno di legge

Alla luce di quanto sopra, lo scorso 25 Febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl n. 283 rubricato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”, che è stato presentato alla Camera in data 6 Marzo 2020 ed è stato assegnato alla Commissione Giustizia per l’esame in sede referente il 23 Aprile 2020.

La riforma introduce una riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, contemplando anche nuove fattispecie delittuose e incidendo sulla responsabilità amministrativa dell’ente.

Le nuove fattispecie di reato

Il Ddl interviene in modo organico sia sulla legge di riferimento, L. 283/1962, sia sul codice penale, anche mediante la contemplazione di nuove fattispecie delittuose tra cui il “reato di agropirateria” (art. 517 quater 1 c.p.) e di “disastro sanitario” (art. 445 bis. c.p.).

Nello specifico, il reato di agropirateria è volto a reprimere tutti quei comportamenti criminosi e dannosi che compromettono il prodotto alimentare ab origine, come ad esempio le condizioni degli animali, l’uso di prodotti chimici ecc.

Con riguardo, invece, al delitto di disastro sanitario esso si staglia come ipotesi aggravata e autonoma di singoli mini- disastri pregiudizievoli per la salute, dai quali sia derivata: a) la lesione grave o la morte di 3 o più persone; b) il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone.

La responsabilità da illecito alimentare nel modello 231

Il summenzionato Ddl prevede l’introduzione dei reati agro-alimentari nel catalogo dei reati presupposto. In particolare, dalle Linee Guida del disegno di legge si desume che l’intervento del legislatore è finalizzato non solo ad allargare il novero dei reati presupposto, ma altresì ad incentivare l’applicazione concreta delle norme in tema di responsabilità degli enti, nonché a favorire l’adozione e l’efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese anche di minore dimensioni.

In particolare, è prevista la scomposizione dell’art. 25 bis del D.Lgs. 231/01 in tre nuovi e distinti capi:

  • Art. 25 bis. 1: che rimane dedicato ai “Delitti contro l’industria e il commercio;
  • Art. 25 bis 2 rubricato “Delle frodi in commercio di prodotti alimentari”, punito con la sanzione pecuniaria tra le 100 e le 800 quote, oltre che con l’applicazione di sanzioni interdittive temporanee limitatamente ai soli casi di condanna per il reato di agropirateria;
  • Art. 25 bis 3 rubricato “Dei delitti contro la salute pubblica” punito con la sanzione pecuniaria ricompresa tra le 300 e 1000 quote, oltre che l’applicazione di sanzioni interdittive temporanee nei casi di condanna per tutte le fattispecie ivi menzionate secondo una durata definita sulla base della gravità dell’illecito commesso.

Altresì, con riferimento agli artt. 25 bis.2 e 25 bis.3 è prevista la possibilità di ricorrere all’applicazione nei confronti dell’ente della più grave misura dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività “nel caso in cui lo scopo unico o prevalente dell’ente sia il consentire o l’agevolare la commissione dei reati sopra indicati”.

Infine, il Ddl prevede l’introduzione dell’art. 6 bis, speciale rispetto all’art. 6 del D.Lgs. 231/01.

Tale disposizione detta una particolare disciplina da applicare solo alle imprese alimentari, prevedendo standard personalizzati per la creazione e l’implementazione di un Modello 231 integrato e, in particolare, per l’assolvimento di tre classi di obblighi eterogenei:

  1. Obblighi a tutela dell’interesse dei consumatori (art. 6bis lett. a) e b) D.Lgs. 231/01)
  2. Obblighi a protezione della genuinità e sicurezza degli alimenti sin dalla fase originaria di produzione (art. 6 bis lett. c), d) ed e) del D.Lgs. 231/01)
  3. Obblighi in merito agli standard di monitoraggio e controllo (art. 6 bis. lett. f) e g) D.LGS. 231/01)

Come muoversi nel frattempo?

Ad oggi, non ci è dato sapere quando la legge entrerà in vigore. Tuttavia, nonostante l’incertezza, un aspetto è chiaro: il settore agro-alimentare, al pari di altri, per il suo florido dinamismo può essere terreno fertile per la commissione di diversi reati. Non si può escludere a priori la responsabilità della società per gli stessi, soprattutto se la medesima non si è dotata di un adeguato Modello 231.

Non aspettate la riforma per implementare all’interno delle vostre Società un Modello 231: prevenire è meglio che…. pagare!

La Commissione europea consente ai cittadini di conoscere le iniziative politiche e legislative e di partecipare attivamente prendendo parte alla formazione degli atti e delle decisioni nelle materie di loro interesse, grazie allo spazio loro dedicato nell’ambito di “Legiferare meglio”.

I cittadini possono infatti inviare suggerimenti, osservazioni e pareri sulla normativa in vigore e anche in qualche modo intervenire nella procedura di formazione di nuovo materiale legislativo.

Stavolta, dallo scorso 15 maggio e sino al prossimo 12 giugno, i cittadini possono esprimere la propria opinione in materia di normativa vitivinicola, in particolare inviando il proprio parere sulla bozza di Regolamento delegato della Commissione che integra il Reg. UE n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[1].

Il Regolamento delegato è un atto mediante il quale la Commissione europea può integrare o modificare parti non essenziali di norme dell’Unione, e viene adottato dalla Commissione dopo aver sottoposto la bozza alla consultazione di gruppi di esperti in materia, e salvo obiezioni da parte di Parlamento e Consiglio.

La bozza di Regolamento delegato della Commissione attualmente pubblicata e aperta alle opinioni dei cittadini propone, con riguardo ai prodotti vitivinicoli, integrazioni al Reg. UE n.1308/2013 circa le modalità di presentazione delle domande riguardanti le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, e le procedure di opposizione e di cancellazione, e suggerisce dettagli circa le restrizioni d’uso, modifiche del disciplinare, cancellazione della protezione, l’etichettatura e la presentazione (ad esempio sull’indicazione del tenore alcolico e l’imbottigliamento…).

Per partecipare alla formazione di questo nuovo atto delegato della Commissione e inviare il proprio parere, lasciando i propri dati oppure in forma anonima, occorre accedere alla pagina web ed effettuare la registrazione, poi seguire le semplici istruzioni…un’occasione da non perdere!

[1] REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Dell’impegno a rafforzare i controlli sul web avevamo già parlato in un precedente articolo, dando notizia dell’accordo  tra l’ICQRF e il colosso dell’e-commerce Alibaba siglato nel settembre 2015.

Le risorse e gli obiettivi delle rispettive parti erano rivolti alla tutela e alla promozione dei prodotti agroalimentari italiani, attraverso la lotta alle contraffazioni e la difesa e valorizzazione del Made in Italy. Molti sono stati i controlli effettuati dall’Ispettorato, molti i prodotti bloccati, molti i contenuti web rimossi, in modo particolare riguardanti vini, salumi, formaggi maldestramente (a volte, più accuratamente) “travestiti” da Prosecco, Prosciutto di Parma, Parmigiano. Solo per ricordare gli interventi effettuati nelle ultime settimane, è stata fermata l’offerta on line di 25mila tonnellate di falso pecorino romano e di 25mila tonnellate di finto Parmigiano proveniente da Bangkok, e di finto Parmigiano grattugiato in arrivo dall’Australia.

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Sulla scia di questa spinta patriottica, in questi due anni si è voluto fare di più, creando sullo spazio web di Alibaba una vetrina virtuale tutta italiana. E così, Italian Pavilion nasce come temporary store nel febbraio 2017, in occasione della visita del Presidente Mattarella in Cina, come una sorta di omaggio alla produzione italiana, ormai ai vertici nelle vendite internazionali anche nel (e grazie al) commercio elettronico, soprattutto nei settori della moda, dell’agroalimentare, della cosmesi e prodotti di bellezza.

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Il temporary store è poi diventato permanente, e qualche giorno fa, il 9 settembre, ha ospitato il mondo dei vini italiani dando la possibilità a ben 120 aziende vinicole del nostro Paese provenienti da tutte le Regioni di mostrarsi e presentare i propri prodotti.

 

Le parole chiave sono dunque tutela e promozione, nelle vendite on line e anche in quelle dei mercati tradizionali, per riuscire a vendere molto e, soprattutto, vendere giusto.

Lo sappiamo, lo abbiamo ricordato molte volte: il vino è tra i prodotti agroalimentari italiani che riscuote da sempre maggior successo, anche oltre confine…anche oltre Oceano. In molti tentano di copiarlo, oltre confine …e soprattutto oltre Oceano! Maldestramente aggiungendo o levando sostanze, ideando strani kit che farebbero rabbrividire anche il meno intraprendente dei “piccoli chimici”, e creando un liquido che vino non è. Al di là delle definizioni normative, anche semplicemente dal punto di vista olfattivo, del gusto, del colore e delle proprietà organolettiche e nutrizionali in generale, il vino è vino (…e tutto il resto è noia!).

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Direi che non serve essere enologi o sommelier per distinguere il vino (italiano) da ciò che vino non è, eppure le tecniche e l’inventiva di chi vuole scopiazzare la nostra punta di diamante si affinano e qualcuno per un po’ ci riesce. Ma poi viene beccato!

Vediamo, ad esempio, che nel 2016 l’attività di controllo svolta dall’ICQRF nel settore vitivinicolo[1] è stata molto intensa e si è concretizzata in risultati operativi significativi nei numeri e nelle conseguenze sanzionatorie, come effetto della costante intensificazione dell’attività stessa soprattutto riguardo alle fasi di raccolta e movimentazione delle uve, di trasformazione e di circolazione dei relativi prodotti e sottoprodotti.

Nel corso del 2016 sono stati effettuati nel vitivinicolo 13.340 controlli, per ben 8.546 operatori controllati (dei quali, il 39 % irregolari), a cui corrispondono 19.191 prodotti controllati (di cui, il 25,4 % irregolari). Tra i principali illeciti accertati rientrano le sofisticazioni di vini, aggiunta di aromi di sintesi, presenza di residui di prodotti fitosanitari in vini dichiarati biologici, mosti o vini alterati o sottoposti a trattamenti non consentiti.

Anche per i vini di qualità DOCG, DOC, IGT, i dati che ergono dal Report sono altrettanto importanti: un totale di 6.453 controlli, ben 1.155 campioni analizzati (di cui il 6,5% irregolari) per 5.597 operatori controllati (di cui, il 35,2% risultati irregolari), e 10.273 prodotti controllati (di cui il 23,6 irregolari).

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Ebbene, in tale contesto il Mipaaf ha recentemente pubblicato sul proprio sito il Vademecum controlli campagna vendemmiale 2017/2018 per tutti gli operatori del settore, nel quale sono riassunti i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole, le norme di riferimento e le disposizioni applicative.

Segnaliamo alcune delle novità introdotte dal Vademecum rispetto a quelli precedenti, che interessano gli operatori del settore, a seguito delle novità normative dell’ultimo anno, come l’utilizzo per la prima volta in Italia e nell’UE del “registro dematerializzato e l’applicazione delle norme contenute nella Legge n.238/16Testo unico sul Vino” (ad esempio circa la determinazione del periodo di fermentazione, raccolta dei sottoprodotti della vinificazione, detenzione delle uve da tavole e uve da vino negli stabilimenti, tenuta del registro delle sostanze zuccherine…) e l’attuazione del D.L. n.91/14, convertito in Legge n.116/14 “Campolibero”.

[1] Dati tratti dal Report attività operativa 2016 pubblicato dal Miipaf nel febbraio 2017.

È passata ormai qualche settimana dalla conclusione di Vinitaly 2017, ma non vi abbiamo ancora raccontato della nostra visita alla 51esima edizione dell’evento vinicolo più atteso dell’anno!

Anche questa volta, come l’anno scorso, partenza all’alba per arrivare presto e non perderci nulla di questa splendida giornata interamente dedicata ai sapori e ai colori del vino e alle migliori produzioni italiane e internazionali, elegantemente e sapientemente esposte nei numerosi stand ed angoli tematici.

vinitaly 1Come sempre, Vinitaly accoglie tra i suoi stand i grandi produttori affermati anche all’estero, quelli più giovani che vogliono farsi conoscere o lanciare nuove idee, la stampa e l’editoria di settore, consulenti e tecnici, e offre angoli e momenti dedicati alle degustazioni presentate dai migliori sommelier.

Poca la fila all’ingresso, molte le persone incontrate durante la nostra visita.

Appena varcati i tornelli della Fiera abbiamo percepito, anche questa volta, il fermento, la vitalità e l’attenzione che il vino riesce ad attrarre intorno a sé, da parte ormai di fasce di età che si sono estese e comprendono anche i giovani che sempre più spesso, attraverso studi mirati e acquisizione di competenze specifiche, finiscono per trasformare la loro passione in attività lavorativa.

Basta ricordare la recente emanazione del Testo Unico del Vino per capire come, parallelamente al rapido e costante sviluppo (economico, ma non solo) del vitivinicolo, anche a livello normativo erano necessarie importanti riforme per rendere più semplice e corretta la conoscenza e l’applicazione delle regole del vino.

Il ministro Martina, nella giornata di inaugurazione, aveva riconosciuto l’importanza di Vinitaly che non è più solamente un’esposizione internazionale ma occasione ormai consolidata di confronti, discussioni, e proposte orientati al futuro del vino e dell’agricoltura in un’ottica “di internazionalizzazione dei mercati, di innovazione e di crescita della qualità”.

Veronafiere ha organizzato anche una tavola rotonda sul vino nella Grande Distribuzione, per analizzare i gusti e le abitudini dei consumatori che nel 2016 hanno acquistato sugli scaffali 500 milioni di litri, per 1 miliardo e mezzo di euro. In aumento l’acquisto di vini legati al territorio e alla qualità con una crescita del + 2,7% nel corso dell’anno di Docg, Doc, Igt. Cambia anche il modo di informarsi e di scegliere il vino, grazie anche alla navigazione sul web sui siti specializzati (in aumento) e all’attenzione ad evitare frodi e contraffazioni.

I consumatori restano affezionati alla bottiglia da 75cl,  a discapito di brik e damigiane, e cresce la ricerca e l’acquisto di vini biologici sebbene nei supermercati l’offerta sia ancora poca. Ed anche in Fiera è stato dato ampio spazio al biologico con il salone Vinitalybio (in collaborazione con FederBio) che offriva degustazioni e incontri con gli interessati per consentire ai produttori di promuovere il proprio prodotto e di presentare le proprie realtà.

vinitaly 2Concludiamo, inevitabilmente, ricordando i numeri riportati sullo stesso sito web dell’organizzazione, che a ben vedere solo numeri non sono ma confermano quanto detto in premesse e quanto abbiamo colto dalla presenza in Fiera:

128mila presenze da 142 nazioni. Presenti complessivamente 4.270 aziende espositrici da 30 paesi, aumentate nel complesso del 4%, in particolare quelle estere, del 74%.

Operatori esteri in crescita rispetto al 2016 da Stati Uniti (+6%), Germania (+3%), Regno Unito (+4%), Cina (+12%), Russia (+42%), Giappone (+2%), Paesi del Nord Europa (+2%), Olanda e Belgio (+6%) e Brasile (+29%). Debuttano quest’anno i buyer da Panama e Senegal.

Non solo stand espositivi, non solo vini da guardare e degustare (250 le degustazioni nei quattro giorni di evento), ma anche convegni, seminari, incontri di formazione.

Il rientro a Padova, anche quest’anno, portava con noi uno sguardo entusiasta e fiducioso al futuro, rivolto a nuovi progetti e a nuove idee…

…siamo già al lavoro!

 

 

 

 

 

prosecco_collineIl Prosecco entrerà nella Nomenclatura Combinata europea con un proprio codice. La Commissione europea ha riconosciuto al prodotto Prosecco spumante DOCG uno specifico codice di Nomenclatura Combinata: si tratta della sigla “Prosecco spumante: 2204 1015”, che entrerà in vigore dal 1° gennaio del prossimo anno.Image result for nomenclatura combinata unione europea

Finora, nel territorio dell’Unione Europea, un simile riconoscimento era riservato soltanto a due vini: Champagne e Asti, già identificati ciascuno con un proprio codice “ad hoc”. Per tutti gli altri vini spumanti, tra cui appunto anche il Prosecco, la denominazione era costituita dalla generica: “altri vini spumanti”.

Cos’è la Nomenclatura Combinata

La Nomenclatura Combinata è il sistema di denominazione a fini tariffari e statistici dell’Unione doganale. E’ prevista una tariffa doganale comune, applicata ai prodotti importati nell’Unione Europea. La tariffa integrata dell’UE è denominata Taric. Essa comprende tutte le tariffe doganali e le misure agricole e commerciali europee applicate alle merci importate ed esportate dall’UE.

La Commissione europea è responsabile della gestione, trasmissione informatica e aggiornamento costante della Taric, consultabile sul relativo portale.

Annualmente la Commissione europea adotta un regolamento che riprende una versione completa della Nomenclatura Combinata, con aggiornate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comunitaria, tenuto conto delle modifiche presentate dal Consiglio e dalla Commissione. Il regolamento, pubblicato entro il 31 ottobre, entra in vigore l’anno successivo.

Nel quadro di riforma del Codice della Nomenclatura Combinata, con riguardo in particolare al capitolo 22 “Bevande, liquidi alcolici e aceti”, l’UIV (Unione Italiana Vini) ha promosso una azione di sensibilizzazione delle autorità nazionali e comunitarie – Agenzia delle Dogane e Directorate General Taxation and Customs Union (DG TAXUD) della Commissione Europea, riguardo alle priorità di intervento espresse dal settore vitivinicolo.

In particolare è stato proposto l’inserimento di un nuovo codice all’interno della “NC 2204 10 – Vini spumanti”, di una linea della Nomenclatura Combinata specifica per il Prosecco, inteso come tipologia di spumante limitatamente alle tre denominazioni: DOC “Prosecco”, DOCG “Conegliano Valdobbiadene Prosecco” e DOCG “Asolo Prosecco”.

La Commissione europea ha accolto la proposta presentata al Comitato Codice Doganale, a cui partecipa Agenzia delle Dogane – Roma, su iniziativa di Unindustria Treviso e dei tre consorzi di tutela del prodotto: Consorzio Asolo Prosecco DOCG, Consorzio Prosecco DOC e Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

In seguito, gli Stati membri sono stati invitati dalla Commissione ad esprimersi sulla proposta e le delegazioni si sono espresse alla unanimità a favore della proposta.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821, votato dal Comitato Nomenclatura Combinata, entrerà così in vigore dal 1° gennaio 2017.

Molto più di un codice tariffario doganale

Il “codice Prosecco” è il risultato conseguito in anni di impegno da parte dei consorzi di tutela, grazie a una rete di collaborazione nata con l’intenzione di lottare contro i fenomeni di contraffazione. Ma i vantaggi non sono limitati a questo aspetto.

Innanzitutto è una partita in termini di prestigio, per il riconoscimento di una tipicità del territorio, come per altri vini, Asti e Champagne, già menzionati e unici in Europa a vantare un proprio riconoscimento ufficiale in tal senso.

L’iniziativa presentata alla Commissione europea rappresenta un bel risultato per tutto il settore vitivinicolo, poiché agisce sugli strumenti ufficiali a disposizione per le rilevazioni statistiche in grado di quantificare i flussi commerciali dell’export dei prodotti.

Una tracciabilità a doppia funzione

proseccoLa Nomenclatura Combinata dell’Unione Europea, mediante il suo insieme di codici a otto cifre, consente al settore vitivinicolo di accedere a una serie accurata di dati statistici, che permettono di monitorare i flussi commerciali e di verificare le performance del comparto nei mercati internazionali. Inoltre, permette di integrare l’attuale quadro esistente con una linea di prodotto territoriale.

Aver riconosciuto il Prosecco permetterà di studiare con maggiore accuratezza e precisione i suoi flussi commerciali: ora ogni azienda potrà sapere con precisione quante bottiglie finiranno in un determinato Paese, restituendo una immagine più accurata della propensione all’export per il prodotto, agevolando, in questo modo, anche le future strategie commerciali.

Tracciabilità e funzione di difesa del marchio

prosecco_gummiesNella proposta sono stati specificati i dati sulle superfici di coltivazione e relative produzioni ottenibili per le nove province interessate dalla produzione di Prosecco (il territorio di produzione del Prosecco include tutte le province del Friuli Venezia Giulia e quelle del Veneto, ad esclusione di Rovigo e Verona). L’incrocio con questi dati e quelli di traffico commerciale realizzato consentirà di individuare anomalie sulle quantità, permettendo di agevolare in modo ancora più scientifico il contrasto a fenomeni di contraffazione. Il codice di Nomenclatura Combinata, quindi, fungerà da vero e proprio strumento anti-contraffazione.

Prima, una generica indicazione di “vino spumante DOP” rendeva impossibile la valutazione di traffici commerciali del Prosecco autentico, come anche piuttosto complesso era individuare i diversi falsi in circolazione. Due aspetti che alla fine poi non sono nemmeno così distinti, ma anzi sinergici nel riconoscimento del prodotto autentico e apprezzato come eccellenza del territorio.

L’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV)[1] è in grado di influenzare, con i propri studi e le proprie ricerche (attualmente è in vigore il Piano Strategico 2015-2019 e il relativo Programma di Lavoro annuale 2016), la produzione normativa dell’Unione europea in ambito vitivinicolo.

vinoAlla OIV sono riconosciute specifiche competenze in materia di vigna, vino, bevande a base di vino, uve da tavola, uve passa e altri prodotti della vigna e i suoi lavori sono tali da incidere sull’intero assetto europeo e non solo, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista scientifico in senso stretto, ed anche per quanto riguarda aspetti di tutela e protezione dei consumatori e della salute.

Ed infatti, la OIV può pubblicare risoluzioni ufficiali adottate su consenso dall’Assemblea generale degli Stati membri, poi redatti in diverse lingue data la rilevanza e la portata rivestita; altresì ha adottato il Codice Internazionale delle Pratiche enologiche, contenente le definizioni dei prodotti vitivinicoli, delle pratiche e dei trattamenti enologici, e che costituisce un riferimento tecnico per l’emanazione delle normative nazionali o sovranazionali e negli scambi internazionali.

Le mutate esigenze di mercato e i cambiamenti avvenuti nel tempo a livello scientifico ed economico del settore del vino, e di quelli ad esso connessi, hanno reso necessario aggiornare le disposizioni contenute nell’Allegato IA del Reg. CE n. 606/2009[2], che descrive nel dettaglio, mediante apposite tabelle, le diverse pratiche enologiche autorizzate, e le relative eventuali condizioni e limiti di utilizzo.

La stessa OIV contribuisce ad alimentare questa esigenza di revisione normativa. Ha infatti individuato tre nuove pratiche enologiche che ha poi descritto e pubblicato in alcune proprie risoluzioni, di cui l’Unione Europea ha tenuto conto (adeguando le disposizioni normative agli gli sviluppi tecnologici rappresentati dalla OIV), valutando tutti i requisiti e gli aspetti necessari per poterle inserire tra quelle autorizzate già previste.enologiche-3

Le tre nuove pratiche enologiche adottate dalla OIV riguardano:

  • L’utilizzo di attivatori della fermentazione malolattica
  • Il trattamento del vino mediante glutatione
  • Il trattamento del mosto mediante glutatione

In esito a tali sviluppi tecnologici, la Commissione Europea ha ritenuto “opportuno modificare di conseguenza il Reg. CE n. 606/2009” ed è stato emesso il Reg. CEE/UE n. 765/2016[3] che prevede un’integrazione della tabella dell’Allegato IA (aggiunta la riga 56) e la conseguente aggiunta di un’Appendice.

Occorre precisare che delle tre nuove pratiche, soltanto quella relativa all’utilizzo di attivatori della fermentazione malolattica è stata contemplata dalla nuova normativa, riconosciuta come autorizzata, e quindi inserita nell’Allegato IA, mentre le altre due sono ancora oggetto di valutazioni scientifiche da parte dell’EFSA.  Per quanto riguarda il glutatione, esso viene utilizzato quale additivo alimentare ma non è attualmente previsto nell’elenco degli additivi alimentari autorizzati di cui all’Allegato II del Reg. (CE) n. 1333/2008, e pertanto, non essendo ad oggi autorizzato a livello europeo, ne deriva che il suo utilizzo come pratica enologica non può essere ammesso.

Dobbiamo dunque attendere il parere dell’EFSA che, se positivo, consentirà di inserire il glutatione nell’elenco europeo degli additivi alimentari autorizzati, e le due relative pratiche enologiche potranno comparire nell’Allegato IA del Reg. n. 606/2009.


enologiche-1[1] Struttura intergovernativa di natura scientifica e tecnica istituita con Accordo del 3 aprile 2001 (in vigore il 1 gennaio 2004) ad oggi composta di 46 Stati membri e una quindicina di Osservatori (diverse organizzazioni di settore e territori) che possono assistere ai lavori.

[2] Regolamento CE n. 606 del 10.07.2009 della Commissione, recante alcune modalità di applicazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni. Prevede, infatti, l’art. 1: “Il presente regolamento reca modalità di applicazione del titolo III, capi I e II, del regolamento (CE) n. 479/2008”.

[3] Regolamento delegato UE n. 765 dell’11.03.2016 della Commissione, pubblicato il 18.05.2016, in applicazione del Regolamento UE n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che appunto conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.