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Alimenti e materiali a contatto: ecco le sanzioni con il D.Lgs. n.29-2017

Non si può parlare di sicurezza alimentare se non si considerano tutti quei materiali che in diversa maniera e in diversi momenti vengono a contatto con gli alimenti, e i rischi alla salute che possono derivare proprio da quel contatto.

Ad esempio, pensiamo a tutti gli oggetti che, durante le varie fasi di produzione, preparazione, stoccaggio, imballaggio, trasporto, distribuzione e vendita dei prodotti alimentari sono inevitabilmente destinati a venire a contatto con questi… come i macchinari utilizzati per la preparazione, gli imballaggi, i vari contenitori, le cisterne e i vani per il trasporto, gli utensili da cucina e infine gli strumenti generalmente utilizzati per il consumo come pentole, recipienti, posate, bicchieri, stoviglie… plastica certamente[1], ma anche carta, cartone, legno, gomma… della plastica e del Bisfenolo A avevamo già parlato in un nostro precedente articolo.

moca2Dunque, attraverso il contatto con questi oggetti, è inevitabile il rilascio e il conseguente passaggio dei loro costituenti chimici verso il cibo. Infatti, indipendentemente dal tipo di contatto (diretto, indiretto, volontario, accidentale…) questo causa il passaggio (migrazione) delle sostanze chimiche dal materiale verso l’alimento, e ciò impone riflessioni scientifiche e normative atte a garantire un elevato livello di salvaguardia della salute umana e della tutela del consumatore, attraverso una corretta ed aggiornata valutazione dei rischi e una disciplina uniforme a livello europeo che regoli i limiti, le modalità, i requisiti dei materiali a contatto con gli alimenti.

Per ricordare alcuni dei principali Regolamenti emanati in relazione a tale tematica, possiamo citare sicuramente il Reg. CE n.1935/2004 che stabilisce i principi generali di sicurezza per tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari; il Reg. CE n.2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, che impone agli operatori del settore di tenere un efficace e documentato sistema di assicurazione della qualità e un efficace sistema di controllo efficace, poi modificato dal Reg. CE n.282/2008; il Reg. CE n.450/2009 che integra il Reg. CE n.1935/2004 e detta disposizioni specifiche per i materiali e oggetti attivi (ovvero destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati, concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbono dagli stessi) e intelligenti (che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente) e il Reg. UE n.10/2011 sui i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, individuati in un elenco aggiornato alle risultanze scientifiche, con i requisiti e i limiti per la fabbricazione e la commercializzazione, come misura specifica rispetto alle previsioni generali del Regolamento del 2004, come modificato dal Regolamento (UE) n.1419/2016 della Commissione, del 24 agosto 2016.

moca3Il Legislatore, però, solo oggi ha provveduto ad emanare le sanzioni per i rispettivi casi di violazione della normativa ora ricordata, per mezzo del recente Decreto Legislativo n.29 del 10.02.2017, in vigore dal 2 aprile 2017, di fatto potenzialmente applicabili a chiunque produce, fabbrica, trasforma, importa e immette sul mercato materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Il Decreto prevede, in generale, che in caso di violazioni di lieve entità l’organo competente procede con l’invio di una diffida invitando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, che comporta l’estinzione dell’illecito in caso di ottemperanza.

Puntualmente, poi, il Decreto specifica le diverse sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni delle rispettive prescrizioni previste dai Regolamenti. Ad esempio gli artt.2-5 riguardano la violazione di alcune norme del Reg. CE n.1935/2004 con sanzioni che arrivano ad 80.000 euro, mentre l’art.8 sanziona i casi di non conformità ai diversi requisiti richiesti dal Reg. UE n.10/2011 con una pena pecuniaria che può arrivare sino a 60.000 euro. Ancora, l’art.9 riguarda il Reg. CE n.282/2008, e stabilisce pene pecuniarie sino a 60.000 euro e in determinati casi anche sanzioni accessorie come la sospensione dell’attività e la richiesta alla Commissione di revoca dell’autorizzazione.

allerta-alimentare-2Sarà dunque necessario, ancor più ora che finalmente le sanzioni ci sono, che i controlli siano efficaci e il rispetto della normativa in materia di materiali a contatto con gli alimenti sia puntualmente monitorato.

Altrimenti, le sanzioni resteranno sulla carta.

[1] Note le problematiche legate ai rischi derivanti dal Bisfenolo A (BPA), interferente endocrino largamente utilizzato nella fabbricazione del policarbonato che di fatto è  il tipo di plastica più utilizzato e conosciuto per le sue qualità performanti in termini di resistenza e modellabilità.

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