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In vigore il D.Lgs. n.20-2018 sui controlli nel settore biologico

Sulla produzione biologica e sulle recenti novità che hanno coinvolto il settore, a livello operativo, abbiamo già detto in qualche precedente articolo.

Anche il sistema dei controlli ha una nuova disciplina, dopo la grande riforma generale dei controlli operata dal Reg. UE n.625/2017 del Parlamento  europeo,  del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita’ ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della  legislazione sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla  salute  e  sul benessere degli animali,  sulla  sanita’  delle  piante  nonche’  sui prodotti fitosanitari (il cosiddetto Regolamento sui controlli ufficiali).

Infatti, a portare nuove disposizioni inerenti le attività di controllo nel settore biologico è intervenuto il DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20 in vigore dal 22 marzo, recante Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n.67/2018.

Secondo l’art.1, che ne definisce l’ambito di applicazione, il decreto “contiene i principi e le disposizioni per l’armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attivita’ di  produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il  metodo  di  agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce  testo unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154[1]”, e rimanda, per le definizioni di «biologico», «operatore» e «conversione» al Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

Il corpo del decreto (artt.3, 4, 5, 6) è dedicato agli organismi di controllo che possono richiedere l’autorizzazione ad operare (inseriti in apposito elenco), alla descrizione delle loro specifiche competenze e allo svolgimento delle loro attività, nonché ai rapporti con il Ministero (ad esempio, comunicazione delle risultanze delle attività di svolte). L’art.8 individua poi le specifiche sanzioni pecuniarie a carico degli organismi di controllo.

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi degli operatori del settore biologico, l’art.9 impone, ad esempio,  di redigere ed aggiornare il documento contenente la  descrizione completa dell’attivita’, del sito e dell’unita’ produttiva nonché quello contenente le misure per garantire, a livello di unita’, di sito e di attivita’, il rispetto delle  norme  di  produzione  biologica e prevenire i rischi di contaminazione; annotare su appositi registri tutte le operazioni riguardanti la  produzione  e  la commercializzazione dei prodotti  biologici, o in conversione, mettendoli a disposizione delle autorità competenti; comunicare periodicamente all’organismo di controllo la natura e la quantita’ di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato; consentire la  tracciabilita’ e rintracciabilita’ dei  prodotti  biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione…

In questa breve lettura del nuovo decreto, non può mancare uno sguardo alle sanzioni che, salvo che il fatto costituisca reato, hanno natura amministrativa pecuniaria e sono elencate nell’art.10 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla  designazione, alla presentazione e all’uso commerciale) e art.11 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori), e vanno pagate presso  le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti (art.13).

[1] Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita’ dei settori agricolo e agroalimentare, nonche’ sanzioni in materia di pesca illegale.

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