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Novità del Disegno di Legge europea 2015 sull’etichettatura

È stato approvato recentemente il Disegno di Legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge Europea 2015, che si inserisce nel percorso di risoluzione dei casi di infrazione gestiti dalla Commissione europea per garantire il rispetto e l’effettività del diritto dell’Unione tramite il sistema EU PILOT[1] ovvero secondo le previsioni degli artt. 258 (pre-contenzioso) e 260 (contenzioso) del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

Tale Disegno di Legge, oltre a recare importanti disposizioni in materia ambientale, giustizia, trasporti, fiscalità, agli artt. 1, 2 e 3 interessa anche l’etichettatura dei prodotti alimentari, con la previsione di nuove disposizioni o la modifica di quelle esistenti, con particolare riferimento a:olio

  • etichettatura di olio di oliva,
  • etichettatura del miele,
  • etichettatura in generale.

Vediamo dunque cosa cambia in questi tre aspetti.

Etichettatura degli oli d’oliva

L’Art. 1 è finalizzato alla risoluzione del caso EU Pilot 4632/13/AGRI e riguarda due profili:

1)l’indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva. Il Legislatore italiano[2] era già intervenuto a modifica dell’art. 1, comma 4, della L. n. 9/2013, prevedendo che nel caso di miscele di oli d’oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione o di un Paese terzo, l’indicazione dell’origine “deve essere stampata (…) con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita”. La modifica però non ha sopito i contrasti con l’art. 13 Reg. UE n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, secondo il quale “le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire”, e quindi tocca ora al Disegno di Legge europea che modifica ulteriormente l’art. 1, comma 4, L. n.9/2013, che prevede dunque che “l’indicazione dell’origine delle miscele di oli d’oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione o di un Paese terzo debba essere stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire”.

2)la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. Il Disegno di Legge europea interviene sull’art. 7 della L. n. 9/2013, che prevede un termine minimo di conservazione che “non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento”, rimettendo alla responsabilità del singolo produttore la scelta e l’indicazione in etichetta del termine stesso.

mieleEtichettatura del miele

L’ Art. 2 riguarda la risoluzione del caso EU Pilot 7400/15/AGRI sulla non conformità dell’art. 3, comma 2, lett. f), D. Lgs. n. 179/2004 alla direttiva 2001/110/CE laddove il primo prevede che per i mieli prodotti sul territorio nazionale debba essere riportata l’indicazione analitica, sull’etichetta della confezione, del Paese o dei Paesi di origine del miele, mentre la Direttiva prevede invece che per i mieli (miscele di mieli) raccolti in altri Stati membri o in Paesi terzi, sia sufficiente l’indicazione generica della provenienza UE, extra UE, o mista.

Quindi, dopo il comma 4, art. 3, D. Lgs. n. 179/2004 è dunque aggiunto il comma 4 bis che espressamente prevede che “Le disposizioni di cui al comma 2, lett. f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001”.

Etichettatura in genere dei prodotti alimentari

L’Art. 3 serve alla risoluzione del caso EU Pilot 5938/13/SNCO sulla non conformità dell’art. 4, comma 49 bis, L. n. 350/2003[3] rispetto al Reg. UE n. 1169/2011.

Due sono i punti di contrasto:

  • Innanzitutto, tale comma ha introdotto nel nostro ordinamento una definizione nazionale di origine effettiva dei prodotti alimentari trasformati, affermando che “Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale”.

In realtà (e questo è stato il punto di contrasto), già l’art. 2, comma 3, del Reg. n. 1169/2011, richiamando gli artt. 23-26 del Codice Doganale (Reg. CEE n. 2913/1992, poi abrogato e sostituito dal Reg. CE n. 450/2008 e in seguito dal Reg. UE n. 952/2013), dava una definizione di valenza generale di origine del prodotto alimentare, riferita al luogo dell’ultima trasformazione sostanziale (o ultimo stadio produttivo determinante). E quindi, gli Stati membri non possono che applicare la definizione doganale.

Il Disegno di Legge europea 2015, modificando l’art. 49 bis, finisce di fatto per abrogare implicitamente la definizione nazionale, lasciando spazio unicamente a quella europea.

  • Il comma 49 bis, inoltre, definisce “fallace indicazione” l’uso del marchio che induce il consumatore a ritenere che il prodotto abbia origine italiana, quando manchino precise indicazioni sull’effettiva origine del suo principale ingrediente.

Il Reg. n. 1169/2011 prevede che le sanzioni amministrative (pecuniarie) in caso di fallace indicazione dell’origine di un prodotto possono essere comminate solo se le informazioni inducono effettivamente in errore il consumatore, e che tale aspetto va determinato concretamente dalle autorità coinvolte nel caso specifico.

Viene proposta, dunque, la modifica dell’art. 49 bis: “Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana (…)”quando questi ultimi non siano corredati da indicazioni sull’origine o provenienza estera sufficienti ad evitare che il consumatore cada in errore o non siano accompagnati da attestazioni del titolare o licenziatario del marchio sulle informazioni che saranno date in fase di commercializzazione.

Per queste ipotesi, salvo che il fatto costituisca reato, la relativa sanzione amministrativa pecuniaria va “da euro 10.000 ad euro 250.000”.

 Cosa cambia per gli operatori del settore alimentare?europa

Se le disposizioni illustrate, così come proposte a livello europeo, dovessero essere approvate, per gli imprenditori del settore alimentare e dei settori specifici (olio, miele) coinvolti vi saranno nuove regole oltre a quelle già previste dal Reg. n. 1169/2011.


[1] Il sistema è operativo dall’aprile 2008, come strumento di assistenza per i cittadini e le imprese per garantire la corretta applicazione del diritto dell’UE e per porre rimedio, in tempi rapidi ed efficaci, alle eventuali violazioni. Dall’anno della sua creazione, il sistema pare funzionare secondo le aspettative.

[2] Con la L. n. 161/2014, art. 18 (Legge europea 2013 bis).

[3] Comma 49 bis aggiunto dall’art. 43, comma 1 quater, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012.

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