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Novel Food: EFSA emana nuove linee guida per le richieste di autorizzazione

  novel-food_pane-nero Riprendiamo un argomento già affrontato, riguardo i novel food, cioè i “nuovi alimenti” o “nuovi ingredienti alimentari”. Ne parliamo in occasione della pubblicazione – da parte di EFSA, European Food Safety Agency, cioè l’Autorità europea sulla sicurezza alimentare, di nuove linee guida per le richieste di autorizzazione in vista dell’introduzione all’interno del mercato europeo dei nuovi cibi.

I novel food, attualmente disciplinati dalla legislazione alimentare comunitaria con il Regolamento (CE) 258/1997, sono tutti i prodotti, come pure gli ingredienti e sostanze alimentari, per i quali non è riscontrabile un consumo “significativo” all’interno dell’Unione Europea (UE) prima del 15 maggio 1997, data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

Non si tratta quindi di alimenti tanto sconosciuti ai consumatori, non in generale e non a tutti almeno. La qualificazione di questi alimenti come “nuovi” è stata introdotta con una funzione di protezione per i cittadini europei, essendosi ravvisata la necessità che tali cibi dovessero essere attentamente valutati sulla sicurezza del loro consumo, con riguardo ad eventuali rischi per la salute umana.

Il Regolamento CE 258/97, distingue quattro categorie di alimenti (o sostanze) nuovi:

  1. prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;
  2. prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe;
  3. prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato;
  4. prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.

Si stabilisce che, per poter essere immessi sul mercato, tali alimenti debbano soddisfare i criteri:

  • Non presentare rischi per il consumatore;
  • Non indurre in errore il consumatore;
  • Non differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati (…) da comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

novel_food_alga-spirulina_thumbI nuovi alimenti sono valutati per essere introdotti sul mercato da una commissione dopo esser passati attraverso le commissioni degli stati membri, corredati di tutte le informazioni utili a dimostrare il rispetto dei criteri sopra citati, oltre alla etichettatura degli stessi.
Questo perché alimenti considerati nuovi in un Paese possono essere considerati tradizionali in altri paesi. Pertanto solo una valutazione scientifica basata su un’appropriata analisi dei dati esistenti su un prodotto, può dimostrare che esso differisce o meno da un alimento o ingrediente tradizionale, ed essere qualificato come “nuovo”.

In questo caso l’etichettatura deve fare menzione di queste caratteristiche riportando:

  • Indicazioni della presenza di sostanze non presenti in un alimento o ingrediente equivalente esistente e che possono avere ripercussioni sulla salute;
  • Indicazioni della presenza di sostanze non presenti in un alimento o ingrediente equivalente esistente e che hanno ripercussioni di ordine etico;
  • Indicazioni della presenza di organismi geneticamente modificati.

In conclusione, soltanto gli alimenti che superano questa articolata prassi possono essere immessi sul mercato europeo.

EFSA ha recentemente rilasciato delle nuove linee guida riguardanti, nello specifico, i criteri per la richiesta di autorizzazione di alimenti nuovi e tradizionali immessi da paesi terzi (ovvero extra-UE), affinché possano dirsi sicuri prima che si decida o meno se essi possano essere commercializzati in Europa.

Distinzione fra novel food e alimenti tradizionali

Nell’ambito dell’adozione del nuovo Regolamento (UE) 2015/2283, che a partire dal 2018 entrerà in vigore in sostituzione dell’attuale (Regolamento CE 258/1997), EFSA era stata incaricata di sviluppare una nuova linea guida per gli alimenti classificati come “novel food”.

La definizione include alimenti da nuove fonti, come gli acidi grassi ricchi in omega-3 derivanti da krill[1] e alimenti ottenuti da nuove tecnologie come le nano-tecnologie, o utilizzando nuove sostanze quali i fitosteroli o steroli vegetali[2].novel-food_chia-seeds

In termini di classificazione degli “alimenti tradizionali”, questi sono considerati una sottocategoria dei novel food. Si tratta di alimenti ed ingredienti già diffusi e tradizionalmente consumati all’interno del territorio europeo ed includono alimenti come vegetali, microorganismi, funghi, alghe e animali. Alcuni esempi comprendono: semi di chia, il frutto del baobab, insetti e castagne d’acqua[3].

Procedura per la richiesta di autorizzazione

Il nuovo regolamento europeo introduce una centralizzazione della procedura di valutazione e autorizzazione. Spetterà ai risk manager dell’UE e non più agli stati membri decidere se autorizzare al via libera per l’introduzione dei nuovi alimenti nel mercato comunitario.

Le nuove linee guida illustrano il tipo di informazioni che i richiedenti l’introduzione di un nuovo alimento, devono fornire per la valutazione del rischio e chiarisce la procedura da seguire per la presentazione delle domande. In particolare, si dovranno includere i dati su composizione, proprietà nutrizionali, tossicologiche e allergeniche degli alimenti, oltre che informazioni relativamente ai processi produttivi e ai livelli di assunzione proposti.

novel-food_ricercheI richiedenti devono presentare prove evidenti di sicurezza relativamente all’impiego degli alimenti in questione, che deve essere avvenuto in almeno un paese extra-UE per un periodo non inferiore ai 25 anni.
A conferma, si potrà richiedere ad EFSA di condurre una valutazione scientifica dei rischi per la salute per accertarne la sicurezza. EFSA e gli stati membri effettueranno una valutazione delle prove adottando procedimenti paralleli.

Coinvolgimento diretto degli stakeholder

Prima di sviluppare le linee guida, EFSA ha istituito una consultazione pubblica durata due mesi, lavorando fianco a fianco con le categorie di soggetti interessati.

Per saperne di più sul tema dei novel food, conoscere le categorie di alimenti soggette a notifica secondo la vigente regolamentazione e per i relativi riferimenti normativi, clicca qui.

E’ inoltre disponibile, costantemente aggiornato, un catalogo dei nuovi alimenti recensiti.

[1] termine di origine norvegese che si riferisce a svariate specie di creature marine invertebrate appartenenti all’ordine Euphausiacea, presenti sotto forma di fitti addensamenti di minuscoli crostacei, soprattutto in acque fredde e polari dei mari glaciali, ma si trovano anche in tutti gli oceani del mondo. Essi sono importanti organismi che compongono lo zooplancton, cibo primario di balene, mante, squali balena, pesce azzurro e uccelli acquatici.

[2] classe vegetale di steroli, gruppi di steroidi a 27-30 atomi di carbonio, a carattere alcolico, in grado di esterificarsi con acidi grassi.

[3] termine comune riferito alla Trapa natans L. è una pianta della famiglia delle piante acquatiche Trapaceae.

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