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Allergie e intolleranze…quando capire l’etichetta è un vero problema

Le persone allergiche e intolleranti (e quante ce ne sono!) incontrano spesso difficoltà a capire con certezza se quella particolare sostanza sia presente o meno in un determinato alimento, perché troppo spesso le informazioni veicolate ai consumatori in materia di allergeni sono imprecise e fuorvianti. Queste persone, attente ad evitare di acquistare cibi contenenti la sostanza pericolosa per la loro salute ed anche per la loro vita, si imbattono in etichette e messaggi commerciali non proprio limpidi e rassicuranti.

Alla disciplina dettata dalla Dir. 2003/89/CE è seguita quella del Reg. n.1169/2011 che all’art.9 prevede, tra le indicazioni obbligatorie “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata” (par.I, lett.c)[1].

Nell’allegato II citato dalla norma sono elencate le “sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” come i cereali contenenti glutine, i crostacei e i prodotti a base di crostacei, uova e prodotti a base di uova…con le relative specificazioni e descrizioni, elenco che rimane soggetto a verifiche ed aggiornamenti da parte della Commissione Europea al fine di rendere coerente la disciplina con i progressi e le scoperte scientifiche in campo.

allergeni 3Il Reg. UE n.1169/2011 detta poi specifiche disposizioni relative all’etichettatura, prevedendo all’art.21 che le sostanze in questione devono figurare nell’elenco ingredienti in ordine ponderale decrescente, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto presente nell’all.II, che va evidenziata con un carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti. In mancanza di un elenco ingredienti le indicazioni utilizzano il termine “contiene” seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto, e quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici provengono da un’unica sostanza o prodotto presente nell’all.II, tale circostanza deve essere precisata per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico.

Tutto questo, si applica “fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell’art.44, par.II…” che regola le informazioni relative agli alimenti non preimballati[2] e prevede, in particolare, l’obbligo delle indicazioni di cui all’art.9, par.I, lett.c) e la possibilità degli Stati membri di adottare disposizioni nazionali relative ai mezzi e alla forma di espressione e presentazione utilizzabili per rendere tali informazioni.

L’individuazione di tali obblighi e regole operative a livello europeo potrebbe risultare sufficiente per consentire ai consumatori di ricevere le necessarie informazioni circa la presenza di sostanze che potrebbero causare loro dei rischi per la salute, ovviamente se correttamente applicate dagli operatori coinvolti sui quali, ai sensi della norma generale contenuta nell’art.8 del Reg. UE n.1169/2011[3], ricade la responsabilità per le informazioni sugli alimenti.

Con la Circolare n.3674 del 6.02.2015, il Ministero della Salute ha dato alcune istruzioni pratiche per facilitare l’applicazione delle regole in materia di allergeni e l’assolvimento degli obblighi di informazione da parte degli operatori del settore alimentare che somministrano cibi pronti all’interno di una struttura (scuola, ospedale, mensa, servizio di catering…), che hanno l’obbligo di dare al consumatore finale tutte le informazioni che dovessero essere richieste. Effettivamente, per i consumatori della collettività non è facile reperire le informazioni utili a scegliere quali alimenti tra quelli serviti possono essere assunti senza rischi e quali invece sono pericolosi perché contenenti ad esempio arachidi o prodotti a base di arachidi oppure del sedano.allergeni 2

La Circolare ministeriale ha suggerito che le informazioni devono essere pose bene in vista e devono essere facilmente e liberamente accessibili da parte dei consumatori, riportate sui menù, registri, cartelli o supporti anche tecnologici idonei allo scopo (la Circolare esclude che sistemi elettronici tipo applicazioni per smartphone o codice QR possano essere previsti quali unici strumenti informativi, perché di fatto non appartengono a tutta la popolazione e quindi non sono idonei allo scopo). Si ritiene idoneo allo scopo anche il predisporre, in luogo ben visibile all’interno della struttura, sul menù o su apposito supporto, un avviso scritto che riporti diciture del tipo “le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio” oppure “per informazioni circa sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà esibita, a richiesta, dal personale in servizio”. La scelta sulla modalità scritta con cui assolvere l’obbligo informativo è rimessa all’operatore, che valuterà in base all’organizzazione e alle caratteristiche della propria impresa e, ovviamente, il personale in questione dovrà essere stato adeguatamente formato e preparato.

Altro problema in tema di allergeni è quello delle informazioni aggiuntive che l’operatore può, se ritiene utile, riportare in etichetta, ovvero di tutte quelle diciture che sempre più spesso compaiono sulle confezioni di molti prodotti alimentari del tipo “può contenere tracce di…” oppure “prodotto in uno stabilimento che utilizza…” che ad oggi non sono oggetto di disciplina normativa europea ma vengono utilizzate, come informazioni volontarie ai sensi dell’art.36 del Reg. n.1169/2011, in via cautelativa.

Tale norma stabilisce infatti i requisiti delle informazioni volontarie[4] e, in particolare, prevede poi che la Commissione debba adottare atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti stessi in relazione alle “informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza” (par.III, lett.a).

La mancanza di istruzioni operative precise fa sì che le informazioni dei cosiddetti “may contain” restino spesso troppo equivoche e rischiano di creare incertezza e confusione nel consumatore che, leggendo ad esempio “prodotto in uno stabilimento che utilizza uova” non sa concretamente se l’alimento che sta per acquistare possa contenere uova, in quale quantità, con quale probabilità. Di fronte a simile generica informazione, il consumatore non è in grado di valutare pienamente e consapevolmente la presenza di un rischio per la sua salute (di fatto, cosa significa “può contenere tracce di crostacei”?).allergeni 1

Quando l’operatore, nonostante la corretta applicazione dei sistemi di autocontrollo e delle buone prassi igieniche, non sia in grado di escludere la presenza di allergeni per contaminazione accidentale, tale eventualità deve essere adeguatamente comunicata al consumatore al fine di richiamare la sua attenzione sul fatto che quel prodotto potrebbe costituire un pericolo per la propria salute (soprattutto considerato che l’EFSA ha comunicato recentemente che la comunità scientifica non ha ancora definito un livello di contaminazione da ingredienti allergenici, ovvero “tracce”, al di sotto del quale si possa escludere il rischio di reazioni allergiche nei consumatori sensibili).

Uno spiraglio interpretativo è forse dato dalla Commissione Europea che, con comunicazione del 13 luglio scorso, ha emanato delle Linee Guida e ha dato alcune indicazioni pratiche sull’interpretazione del Reg. UE n.1169/2011. Ha precisato, ad esempio, che il termine “uova” dell’all.II si riferisce alle uova prodotte da tutti i volatili d’allevamento, e il termine “latte” si riferisce al latte secreto dalla ghiandola mammaria di animali di allevamento ed ha precisato poi che gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale quale grano, segale, orzo, avena a cui può essere aggiunta volontariamente la parola “glutine”. Invece, in caso di mancanza di un elenco degli ingredienti, quando l’alimento è utilizzato come ingrediente nella fabbricazione o preparazione di un altro alimento che ha l’elenco ingredienti, gli allergeni presenti in questo alimento devono essere evidenziati (ad esempio, suggerisce la Commissione, se nell’elenco ingredienti compare il vino, questo deve essere seguito da “contiene solfiti” e la parola “solfiti” deve essere evidenziata).

Vedremo se lo sforzo della Commissione sarà stato davvero utile in tema di allergeni in etichetta.

 

[1] L’unica eccezione a tale obbligo è consentita nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione (art.21, par.I, comma 4).

[2] Secondo le definizioni date dallo stesso Regolamento in commento, per alimento preimballato si intende l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio” ; inoltre, è specificato che l’alimento preimballato non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta” (art.2, par. II, lett.e).

[3] Il noto art.8 espressamente dichiara che “L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.

[4] Ricordiamo che le informazioni volontarie non inducono in errore il consumatore, non sono ambigue né confuse per il consumatore e sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti (par. II).

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