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Valori nutrizionali dei sostituti della carne: è ammessa la comparazione in etichetta?

Rispondiamo ad un quesito proposto da un nostro lettore, riguardante la regolarità o meno di informazioni presenti sulle confezioni di prodotti a base di soia o tofu[1], che comparano le proprietà nutrizionali a quelle della carne.

Mature woman female inspecting testing butter food label with magnifying glass.In particolare, ci viene chiesto di capire se una preparazione “vegan” a base di soia o tofu, quindi totalmente priva di carne e derivati, possa legittimamente vantare in etichetta delle qualità o valori nutrizionali comparabili con quelli di un hamburger di carne di vitello.

Il punto di partenza normativo, quando si tratta di informazioni al consumatore, non può che essere il Reg. n. 1169/2011 di cui abbiamo già avuto modo di parlare, per diversi aspetti.

Innanzitutto, tra gli obiettivi generali della normativa in questione, rientra quello di fornire informazioni affinché i consumatori finali siano posti nella condizione di effettuare delle scelte consapevoli, e di acquistare gli alimenti e le bevande in modo sicuro. Ciò dovrebbe garantire la soddisfazione dell’aspettativa di acquisto, e la sicurezza per la propria salute.

L’intero sistema delle informazioni al consumatore poggia inoltre sul principio di lealtà sancito dall’art. 7, secondo cui le informazioni stesse sugli alimenti “non inducono in errore” il consumatore:

1) circa le caratteristiche dell’alimento, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

2) attribuendo al prodotto effetti o proprietà che non possiede;

3) suggerendo che l’alimento possiede delle caratteristiche particolari, quando tutti gli alimenti analoghi possiedono in realtà le stesse caratteristiche, evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;

4) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

etichetta veganeRecentemente, dal 13 dicembre 2016, è finalmente applicabile l’art. 9, par. 1, lettera l) che prevede nell’elenco delle indicazioni obbligatorie anche le “dichiarazioni nutrizionali”[2]. Ciò significa che, ora, le etichette e gli imballaggi dovranno obbligatoriamente riportare i dati e i valori nutrizionali dell’alimento, mentre in precedenza tale informazione era prevista solo come volontaria , ovvero rimessa alla libera scelta dell’impresa.

Occorre comunque fare riferimento anche al Reg. CE n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute (claims nutrizionali), che sono consentite a qualsiasi operatore del settore alimentare soltanto se conformi al regolamento stesso e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate.

L’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute è disciplinato dall’art.3 del citato Regolamento, che dice espressamente “non può essere falso, ambiguo o fuorviante”“dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti”.

Ancora, ricordiamo che secondo l’art. 6 “Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate” e che il successivo art. 9 specifica, in caso di informazioni comparative, che sono consentite “soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è
specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto”
.

nonGMOBox800Per rispondere dunque al nostro lettore, possiamo riassumere affermando che:

– sui prodotti alimentari devono essere obbligatoriamente riportate le dichiarazioni nutrizionali ai sensi del Reg. n.1169/2011;

– le informazioni ulteriori, rientranti nella categoria dei c.d. claims, possono essere presenti se rispondenti ai requisiti del Reg. n.1924/2006, ovvero basati su prove scientifiche generalmente accettate;

– i messaggi comparativi sono consentiti solo tra alimenti della stessa categoria (prodotti vegan e prodotti a base di carne non sono certo della medesima categoria!);

– entrambe le tipologie di informazioni nutrizionali al consumatore devono essere leali, veritiere, non indurlo in errore, non ingenerare dubbi né incertezze.

…e concludere ritenendo che una indicazione contraria ai principi e alle condizioni sopra riportate sia irregolare e pertanto soggetta a contestazione.

[1] In aumento nei consumi degli Italiani secondo il Rapporto Eurispes 2017, ed entrati a far parte come categoria propria, nel paniere Istat 2017.

[2] L’art. 30 del Regolamento le riporta in maniera specifica: il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale; mentre gli articoli successivi (31-35) fissano le modalità di calcolo e di presentazione.

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