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Verso l’attuazione della biodiversità, in vigore specifiche disposizioni sull’operatività del Fondo

Della biodiversità agricola e alimentare avevamo già ampiamente parlato in occasione dell’entrata in vigore della Legge n.194/2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita’ di interesse agricolo e alimentare”, dandovi una descrizione degli obiettivi perseguiti dal nostro legislatore e delle proposte e strumenti elaborati per promuovere tale risorsa naturale, bisognosa di protezione.

Avevamo individuato, inoltre, le diverse specifiche iniziative che gli agricoltori e gli allevatori possono intraprendere per contribuire concretamente agli obiettivi della norma, secondo le loro rispettive aree di attività e condizioni.

agricolturaL’art. 10 della Legge n.194/2015 prevede, in particolare, l’istituzione di un Fondo dedicato, di euro 500.000 annui, “destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge, nonche’ per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varieta’ da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione”.

In applicazione della citata previsione normativa, è stato recentemente pubblicato il Decreto interministeriale n.1803 del 9.02.2017 con il quale il Mipaaf, il Ministero dell’ambiente e il Ministero dell’economia hanno stabilito dettagli operativi per il funzionamento del Fondo a livello nazionale e relative modalità di attuazione, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione della biodiversità e protezione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali[1] dal rischio di estinzione e di erosione genetica e di inquinamento e perdita del patrimonio genetico (art. 1 D. intermin.).

All’art.3 vengono individuate specifiche Azioni sostenute dal Fondo:

  • le azioni degli agricoltori e degli allevatori che siano realizzate, direttamente o attraverso progetti, come partenariato attivo, in collaborazione con soggetti scientifici e non, pubblici e/o privati ed esperti in materia (ad esempio attività di ricerca, recupero, promozione e divulgazione nelle scuole, partecipazione alle Comunità del cibo, alla Giornata nazionale della biodiversità…)
  • le azioni degli enti pubblici impegnati nella produzione e conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Nel Decreto interministeriale all’art.4 sono regolamentati anche gli stanziamenti relativi al Fondo, in particolare per l’anno 2017 è previsto il finanziamento di programmi e/o progetti realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori o da enti locali, regionali, interregionali o nazionali (con priorità ai progetti a sostegno delle figure di agricoltore custode e allevatore custode).

 

allevamentoI beneficiari individuati potranno ottenere la liquidazione delle risorse loro assegnate dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti.

Gli agricoltori e gli allevatori interessati a partecipare alle iniziative contenute nella Legge n.194/2015 per la promozione e salvaguardia della biodiversità agroalimentare, hanno finalmente indicazioni specifiche sull’accesso al Fondo e sulle modalità operative per la realizzazione dei loro progetti.

 

 

[1] Queste sono, secondo la definizione data dall’art. 2 del D. intermin., risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario (da intendersi come il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e per l’agricoltura): a) originarie di uno specifico territorio, b) di diverse origini non invasive,  introdotte da lungo tempo nell’attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento, c) originarie di uno specifico territorio, ma attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.

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