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Home Restaurant nell’economia della condivisione: si può?

Avete mai pensato come sarebbe andare a cena a casa di “qualcuno”, magari in una città diversa dalla vostra, durante una vacanza o un viaggio di lavoro, lasciando perdere ristoranti e bistrot noti e meno noti e affidandovi agli ingredienti e alle pentole di un cuoco occasionale, selezionato sul web? Sapete che questa possibilità c’è, e che bastano alcuni click e un po’ di curiosità per decidere di varcare la soglia di casa di “qualcuno” e ritrovarsi a cenare nel suo salotto scegliendo tra le pietanze da lui offerte e preparate?

Tutto questo si chiama Home Restaurant, e quel “qualcuno” è la persona fisica che per l’occasione trasforma la propria abitazione privata in ristorante e, diventando cuoco per quel momento e per svolgere un’attività di impresa che resta saltuaria, si mette ai fornelli per voi offrendovi un evento enogastronomico.home rest 1

L’attività di ristorazione in abitazione privata rientra nell’ambito della sharing economy (economia della condivisione) caldeggiata dalla Commissione Europea che sembra essere in forte espansione anche in Italia[1], soprattutto tra i giovani e chi cerca un nuovo modo di proporre e diffondere la cultura enogastronomica italiana nel contempo individuando anche nuove fonti di reddito, alternative alla ristorazione tradizionale presso i pubblici esercizi.

Esiste una regolamentazione dell’attività di Home Restaurant?

Recentemente, a gennaio di quest’anno, è stato approvato dalla Camera il Disegno di Legge AS n.2647 a seguito della riunione in un testo unificato delle precedenti versioni proposte a partire dal 2015 (disegni di legge A.C. n.3258, 3337, 3725, 3807), che nei suoi 7 articoli intende fornire una disciplina completa con definizioni, requisiti, condizioni, e limiti per regolare aspetti fondamentali sul piano della concorrenza, della fiscalità e della salute pubblica. Sono seguiti un parere dell’AGCM e, pochi giorni fa, una comunicazione del Viceministro Bellanova.

home rest2Innanzitutto, però, vediamo i punti principali del DDL:

Utilizzo di piattaforme digitali

Tutto viene gestito e comunicato attraverso piattaforme digitali dove si incontrano domanda e offerta e dove avvengono le prenotazioni e i pagamenti, esclusivamente in formato elettronico, escludendo prenotazioni telefoniche e pagamenti in contanti (art.2 a) e art.3, 3).

Soggetti

I soggetti coinvolti nell’attività in questione, definiti dall’art.2, con diverse responsabilità e requisiti e competenze, sono il gestore (gestisce la piattaforma digitale finalizzata all’organizzazione

di eventi enogastronomici), l’utente operatore cuoco (attraverso la piattaforma digitale svolge l’attività di home restaurant e concretamente offre e prepara i pasti) e l’utente fruitore (attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall’utente operatore cuoco e concretamente sceglie/prenota il pasto).

Obblighi

Il gestore deve adempiere agli obblighi stabiliti dall’art.3, ad esempio “garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme digitali di home restaurant, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali” ed anche verificare “che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall’attività di home restaurant e verifica che l’unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi” ed ancora verificare “che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge”.

Gli utenti operatori cuochi, invece, devono avvalersi “esclusivamente della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti di cui all’articolo 5” ovvero le caratteristiche di abitabilità e di igiene previsti dalla normativa vigente per gli immobili destinati ad uso abitativo.

Ancora, gli operatori cuochi “devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59[2]”.

Limiti

Nel disegno di legge vengono espressamente indicati dei limiti quantitativi oltre i quali l’attività di home restaurant non può andare, in particolare l’art. 4, 4 prevede il limite di 500 coperti per anno solare (relativi all’operatore cuoco e all’unità immobiliare) e 5.000 € di proventi annui.

Igiene

Non sono previsti obblighi e adempimenti specifici in materia di controlli sanitari né per l’adozione di sistemi di HACCP, ma l’art.4, 6 subordina l’esercizio dell’attività al rispetto “delle buone pratiche di lavorazione e di igiene nonché delle misure dirette a contrastare il fenomeno dell’alcolismo”, che saranno determinate, insieme alle modalità di controllo, con Decreto interministeriale.

Esclusione

Il possesso delle polizze assicurative per i rischi verso terzi non è richiesto quando si tratta di attività di social eating, ovvero attività che organizza meno di 5 eventi enogastronomici e meno di 50 pasti totali in un anno solare e l’unità abitativa privata che li ospita viene utilizzata per meno di cinque volte. Nella medesima ipotesi, non è necessario che il gestore comunichi al Comune le unità immobiliari registrate nella piattaforma, e non sono necessari i requisiti di buone pratiche di lavorazione e di igiene.

Sanzioni

In caso di mancanza dei requisiti previsti dal disegno di legge si ha il divieto di prosecuzione dell’attività e l’applicazione della sanzione amministrativa definita dall’art.10, 1, Legge n.287/1991 sull’Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attivita’ dei pubblici esercizi[3].

Troppe limitazioni, troppe condizioni, troppi vincoli? Tutto questo, secondo alcuni, rischia di essere un freno alla sharing economy e di disincentivare e rendere eccessivamente difficoltosa l’apertura di nuovi home restaurant anziché accompagnare le iniziative e le aspettative di chi vede in questa forma di impresa, pur saltuaria e occasionale, uno strumento di produzione di reddito e, a livello culturale, di diffusione dei valori e prodotti agroalimentari del nostro Paese (il sito www.HomeRestaurant.com conta circa 8.500 iscrizioni di utenti interessati ad iniziare un’attività di Home Restaurant in Italia).

Nel mese di novembre 2016, Home Restaurant.com ha rivolto all’AGCOM la richiesta di parere e indirizzo sulla proposta di legge presentata poco prima, sollevando dubbi soprattutto sull’obbligo di effettuare e ricevere pagamenti solamente in forma elettronica e sul divieto di svolgere attività di ristorazione privata in abitazioni in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale, visti come palese violazione dei principi di libera e leale concorrenza.

L’Autorità ha risposto con un parere pubblicato il 7 aprile, sostanzialmente accogliendo le critiche mosse verso la proposta di legge e ritenendo effettivamente che il DDL A.S. n.2647 pone dei vincoli e degli obblighi restrittivi e discriminatori per l’attività di home restaurant, che non appaiono giustificati, finendo per limitare indebitamente una modalità emergente di offerta alternativa al servizio di ristorazione tradizionale.

Di diversa opinione, invece, il Viceministro Bellanova che nella comunicazione dello scorso 4 maggio cerca di dare delle risposte e delle motivazioni ai rilievi avanzati da Home Restaurant.com, in particolare sostenendo che “la circostanza che l’attività in questione possa essere svolta solo tramite piattaforma digitale risulterebbe giustificata dalla necessità di individuare regole minime per l’esercizio di un’attività”… “che attualmente, in assenza di un regime normativo, sta  determinando problematicità con gli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sottoposta invece ad una dettagliata disciplina normativa”. Per quanto riguarda il contestato limite dei 5.000 euro per anno (ma analoga considerazione vale per il limite dei coperti), esso è ritenuto necessario per poter “consentire la corretta individuazione dell’attività soggetta alle disposizione del provvedimento”, che disciplina un’attività svolta in modo non professionale che appunto è ammissibile fino alla soglia monetaria indicata.

Ancora, il divieto di svolgere tale attività nelle abitazioni già adibite ad attività turistico-ricettive è motivato considerando che l’home restaurant dovrebbe essere una modalità per poter accedere a forme di reddito limitate, e quindi non sarebbe coerente con questo obiettivo poterla integrare con altre attività “che già garantiscono possibilità di percepire introiti, seppure anche in questo caso, limitati”.home rest 3

Occorrerà attendere la conclusione dell’iter normativo per esaminare la versione definitiva della Legge, ma auspichiamo che possa davvero diventare uno strumento per regolamentare in maniera attiva e incentivante una nuova frontiera della ristorazione, che probabilmente non potrà mai intralciare i grandi affari della ristorazione nei pubblici esercizi, ma che sicuramente potrebbe contribuire un pochino al reddito degli aspiranti operatori cuochi dotati di spirito di iniziativa.

 

[1] Le piattaforme più utilizzate e conosciute in Italia che offrono questo servizio sono Gnammo, Vizeat, Eatwith, che operano in un mercato in espansione ma attualmente di dimensioni ridotte, con un giro di affari comunque contenuto e non in grado, secondo gli stessi gestori, di competere con i pubblici esercizi della ristorazione.

[2] Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)1. Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:     a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;     b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e’ prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;     c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;     d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;     e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;     f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

[3]Art. 10 – Sanzioni 1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione di cui all’art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell’articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 – ter e 17 – quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. L’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianto riceve il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. 5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

 

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