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Le indicazioni di qualità nel contesto europeo

DOP…IGP…STG… prodotti di qualità… segni distintivi…che confusione!

Troviamo molto, praticamente tutto, nel Regolamento UE n. 1151/2012, entrato in vigore il 4.01.2013 (ad eccezione dei simboli di DOP, IGP, STG le cui disposizioni relative sono entrate in vigore il 4.01.2016, tranne che per i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data). È la norma europea principale in materia, preceduto dai Regolamenti del 1992 (Reg. CEE n. 2081 e Reg. CEE n. 2082) e dai successivi Regolamenti del 2006 (Reg. CE n. 509 e Reg. CE n. 510), e dal Libro Verde del 2008, che si inseriva nel più complesso percorso di riforma della politica stessa.

Nel Regolamento, che non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati, o ai prodotti vitivinicoli dell’Allegato XI ter del Reg. CE n. 1234/2007, c’è un obiettivo principale:“aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti: a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti; b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione; c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti”.dop

DOP (denominazioni d’origine protette) sono i nomi che servono ad identificare un prodotto “originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati”, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani” e “le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata”. Sono strettamente legati all’ambiente geografico, che diventa essenziale o esclusivo parametro di riferimento, e le caratteristiche riferibili a tale ambiente geografico sono intrinseche al prodotto stesso (come il colore, le proprietà nutritive, l’aroma, il gusto…). Anche le fasi di produzione, trasformazione, lavorazione devono svolgersi nella zona geografica determinata, e vi sono equiparati i casi in cui le materie prime (animali vivi, carni, latte) provengono da una zona geografica più ampia o diversa da quella di trasformazione ma la zona di produzione è delimitata, vi sono condizioni particolari per la produzione stessa, sussiste un adeguato sistema di controllo.

IGP (indicazioni geografiche protette) sono i nomi che identificano un prodotto “originario di un determinato luogo, regione o paese”, “alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche”, e “la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata”. Si richiede che anche una sola caratteristica del prodotto possa essere attribuita alla sua origine geografica, e il riferimento al territorio può consistere soltanto in un valore sociologico, come la reputazione. Inoltre, per le IGP basta che una sola delle fasi produttive sia svolta nella zona geografica delimitata.

dop-2Attenzione ai “termini generici”, ovvero, “i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell’Unione”, che non possono essere registrati come DOP o IGP. Su questo punto, è nota la controversia sul formaggio greco Feta: la Danimarca, ritenendo che la denominazione Feta fosse da considerare generica in quanto non si riferiva ad alcuna produzione, né ricetta, né zona specifica, impugnò avanti la Corte di Giustizia il Reg. n. 1107/1996 con cui la Commissione aveva invece consentito la registrazione come DOP della Feta. Con sentenza 16.03.1999 (cd. Feta I), la Corte accolse il ricorso ritenendo che il termine Feta era utilizzato già da tempo in più Stati membri, quindi divenuto un termine generico, e che in quanto tale non poteva essere oggetto di registrazione ai sensi dell’allora vigente art. 3, Reg. CEE n. 2081/1992. Successivamente, la Grecia presentò una seconda domanda di registrazione che venne nuovamente accolta dalla Commissione e, questa volta, ritenuta legittima dalla Corte di Giustizia, che con sentenza 25.10.2005 (cd. Feta II) aveva chiarito che non è un termine generico, in particolare rilevando che: la maggiore produzione e consumo di Feta sono concentrati in Grecia, e i consumatori ne danno una connotazione geografica riferendola al territorio greco, e non generica; le etichette della Feta richiamano sempre tradizioni e caratteristiche greche, così inducendo i consumatori di altri Stati a riferire quel formaggio alla Grecia; la stessa Danimarca utilizza il termine “Feta danese”, e con tale specificazione dimostra di intendere che il termine Feta è da riferirsi alla Grecia.

STG (specialità tradizionali garantite) uno specifico prodotto o alimento che sia “ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento” o “da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente”. Il nome, per essere registrato, deve essere stato “utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico” o deve comunque “designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto”.

I requisiti delle STG sono poco chiari, e la tutela non sembra dare molte garanzia. Forse per questo non vi sono molte domande di riconoscimento per questo tipo di indicazione.

I nomi registrati godono di protezione contro qualsiasi impiego commerciale per prodotti o ingredienti non oggetto di registrazione, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, qualsiasi falsa o ingannevole indicazione sulla provenienza, origine, qualità, qualsiasi altra pratica ingannevole per il consumatore sulla vera origine del prodotto.dop-3

La procedura per il riconoscimento di DOP e IGP è attivata in Italia dai Consorzi di tutela, che presentano allo Stato membro in cui la zona geografica è situata una domanda che deve contenere il nome e i dati del gruppo richiedente e delle autorità che verificano il rispetto del disciplinare, il disciplinare (una sorta di documento di identità del prodotto), un documento unico che indichi gli elementi principali del disciplinare e il legame del prodotto con l’ambiente o l’origine geografica.

La domanda, preliminarmente esaminata dal Mipaaf, è sottoposta all’esame della Commissione, e la  decisione di approvazione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione che, in assenza di formali opposizioni, diviene definitiva.

 

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