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Le nuove pratiche enologiche accolte (o quasi) dall’Unione europea

L’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV)[1] è in grado di influenzare, con i propri studi e le proprie ricerche (attualmente è in vigore il Piano Strategico 2015-2019 e il relativo Programma di Lavoro annuale 2016), la produzione normativa dell’Unione europea in ambito vitivinicolo.

vinoAlla OIV sono riconosciute specifiche competenze in materia di vigna, vino, bevande a base di vino, uve da tavola, uve passa e altri prodotti della vigna e i suoi lavori sono tali da incidere sull’intero assetto europeo e non solo, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista scientifico in senso stretto, ed anche per quanto riguarda aspetti di tutela e protezione dei consumatori e della salute.

Ed infatti, la OIV può pubblicare risoluzioni ufficiali adottate su consenso dall’Assemblea generale degli Stati membri, poi redatti in diverse lingue data la rilevanza e la portata rivestita; altresì ha adottato il Codice Internazionale delle Pratiche enologiche, contenente le definizioni dei prodotti vitivinicoli, delle pratiche e dei trattamenti enologici, e che costituisce un riferimento tecnico per l’emanazione delle normative nazionali o sovranazionali e negli scambi internazionali.

Le mutate esigenze di mercato e i cambiamenti avvenuti nel tempo a livello scientifico ed economico del settore del vino, e di quelli ad esso connessi, hanno reso necessario aggiornare le disposizioni contenute nell’Allegato IA del Reg. CE n. 606/2009[2], che descrive nel dettaglio, mediante apposite tabelle, le diverse pratiche enologiche autorizzate, e le relative eventuali condizioni e limiti di utilizzo.

La stessa OIV contribuisce ad alimentare questa esigenza di revisione normativa. Ha infatti individuato tre nuove pratiche enologiche che ha poi descritto e pubblicato in alcune proprie risoluzioni, di cui l’Unione Europea ha tenuto conto (adeguando le disposizioni normative agli gli sviluppi tecnologici rappresentati dalla OIV), valutando tutti i requisiti e gli aspetti necessari per poterle inserire tra quelle autorizzate già previste.enologiche-3

Le tre nuove pratiche enologiche adottate dalla OIV riguardano:

  • L’utilizzo di attivatori della fermentazione malolattica
  • Il trattamento del vino mediante glutatione
  • Il trattamento del mosto mediante glutatione

In esito a tali sviluppi tecnologici, la Commissione Europea ha ritenuto “opportuno modificare di conseguenza il Reg. CE n. 606/2009” ed è stato emesso il Reg. CEE/UE n. 765/2016[3] che prevede un’integrazione della tabella dell’Allegato IA (aggiunta la riga 56) e la conseguente aggiunta di un’Appendice.

Occorre precisare che delle tre nuove pratiche, soltanto quella relativa all’utilizzo di attivatori della fermentazione malolattica è stata contemplata dalla nuova normativa, riconosciuta come autorizzata, e quindi inserita nell’Allegato IA, mentre le altre due sono ancora oggetto di valutazioni scientifiche da parte dell’EFSA.  Per quanto riguarda il glutatione, esso viene utilizzato quale additivo alimentare ma non è attualmente previsto nell’elenco degli additivi alimentari autorizzati di cui all’Allegato II del Reg. (CE) n. 1333/2008, e pertanto, non essendo ad oggi autorizzato a livello europeo, ne deriva che il suo utilizzo come pratica enologica non può essere ammesso.

Dobbiamo dunque attendere il parere dell’EFSA che, se positivo, consentirà di inserire il glutatione nell’elenco europeo degli additivi alimentari autorizzati, e le due relative pratiche enologiche potranno comparire nell’Allegato IA del Reg. n. 606/2009.


enologiche-1[1] Struttura intergovernativa di natura scientifica e tecnica istituita con Accordo del 3 aprile 2001 (in vigore il 1 gennaio 2004) ad oggi composta di 46 Stati membri e una quindicina di Osservatori (diverse organizzazioni di settore e territori) che possono assistere ai lavori.

[2] Regolamento CE n. 606 del 10.07.2009 della Commissione, recante alcune modalità di applicazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni. Prevede, infatti, l’art. 1: “Il presente regolamento reca modalità di applicazione del titolo III, capi I e II, del regolamento (CE) n. 479/2008”.

[3] Regolamento delegato UE n. 765 dell’11.03.2016 della Commissione, pubblicato il 18.05.2016, in applicazione del Regolamento UE n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che appunto conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

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