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L’origine del latte va indicata in etichetta…vediamo come!

Da oggi, 19 aprile 2017, tutte le confezioni di latte e di prodotti lattiero-caseari devono riportare in etichetta l’indicazione di origine del latte, come prodotto in quanto tale o come ingrediente.

latte2Entra infatti in vigore il Decreto Ministeriale 9 dicembre 2016 “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori” che si applica a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari elencati nell’All.1, preimballati ai sensi dell’art. 2 del Reg. UE n.1169/2011[1], destinati al consumo umano.

Precisamente, tali prodotti sono:

  • Latte (vaccino, bufalino, ovi-caprino, d’asina e di altra origine animale)
  • Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.
  • Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.
  • Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao.
  • Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati nè compresi altrove.
  • Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili. Formaggi, latticini e cagliate.
  • Latte sterilizzato a lunga conservazione.
  • Latte UHT a lunga conservazione.

Restano esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto Ministeriale, e continuano ad essere disciplinati dalla relativa normativa previgente, i prodotti DOP e IGP (Reg. UE n.1151/2012), i prodotti biologici (Reg. CE n.834/2007) e il latte fresco Decreto interministeriale 27 maggio 2004). L’art.2 del D.M. prevede l’utilizzo delle seguenti diciture:  «Paese di mungitura» (Paese nel quale il latte è stato munto) e «Paese di condizionamento o di trasformazione» (Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato) ma nel caso in cui il latte, di per sé o usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, è possibile usare la dicitura «origine del latte»: nome del Paese. Il seguente art.3 riguarda invece i casi di mungitura, condizionamento o trasformazione nel territorio di più Paesi membri, per cui possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Se, invece, dette operazioni avvengono nel territorio di più Paesi extra UE, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.
latte3Dubbi interpretativi sull’applicazione della nuova norma?

Ci pensa la Circolare Ministeriale 24 febbraio 2017 contenente le disposizioni applicative del Decreto Ministeriale 9 dicembre 2016, che contribuisce a chiarire alcuni punti e definizioni. Ad esempio, precisa che i prodotti contemplati sono solo quelli preimballati e quindi vengono esclusi i prodotti venduti sfusi, i prodotti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, i prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni. Inoltre, precisa che per «paese di mungitura» del latte si intende il luogo dove il latte è stato munto; per «paese di condizionamento» del latte si intende il luogo dove è avvenuto l’ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione, o del latte UHT;- per «paese di trasformazione» si intende il paese d’origine dell’alimento secondo il Codice Doganale dell’Unione[2]. Ancora, la Circolare specifica che la dicitura «latte di Paesi UE» o «latte di Paesi non UE», può essere utilizzata anche se la singola confezione di latte contenga non una selezione di latti, ma latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che l’approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE.

L’art. 4 del Decreto Ministeriale rubricato Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori recita espressamente “1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle attività previste a legislazione vigente, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto. 2. Le indicazioni sull’origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire”. In applicazione della citata norma, sono stati emanati il Decreto 28 marzo 2017, n. 990 e il Decreto 31 marzo 2017, n. 1076 che forniscono istruzioni circa le modalità con cui devono essere apposte le indicazioni dell’origine del latte, in un punto evidente e nel medesimo campo visivo, in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili.laatte

[1] Secondo la definizione fornita dalla norma richiamata, per alimento preimballato si intende “l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e all’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta”.

[2] Si deve fare riferimento alla definizione data dall’art. 60, par. 2 del Reg. UE n. 952/2013, codice doganale dell’Unione: “il paese dove è avvenuta «l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

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