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Mangimi e sanzioni: in vigore il D.Lgs. n.26/2017

La nutrizione degli animali da allevamento, a loro volta utilizzati per la produzione di alimenti per l’uomo ed anche loro stessi oggetto in quanto tali dell’alimentazione umana, è costituita dai mangimi.

Ed è importante che sia assicurato un alto livello di sicurezza dei mangimi in più direzioni:per la salute degli animali che li assumono, per la salute dei consumatori che assumono i prodotti ottenuti da quegli animali, e per l’ambiente coinvolto dall’allevamento e dall’agricoltura.

mangimi 1La sicurezza dei mangimi, poi ed inevitabilmente, finisce per integrarsi e condizionare la sicurezza alimentare, spesso minata proprio da prodotti alimentari di origine animale[1].

Ecco quindi che anche a livello normativo il settore dei mangimi ha numerose correlazioni con disposizioni dedicate alla sicurezza alimentare come il Reg. CE n.882/2004 sui controlli ufficiali e il Reg. CE n.178/2002 che per espressa sua previsione si applica non solo ai prodotti e alle sostanze destinati all’alimentazione umana ma anche a quelli che servono per la “nutrizione per via orale degli animali” (art.3, n.4) i cui principi e dettami generali riguardano gli alimenti ma anche i mangimi (art.1), laddove prevede che “non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare” i mangimi considerati a rischio, ovvero quelli che “hanno un difetto nocivo per la salute umana o animale” o che “rendono a rischio, per il consumo umano, l’alimento ottenuto dall’animale destinato alla produzione alimentare” (art.15).

La più recente e completa disciplina del settore mangimistico[2], a livello europeo, è contenuta nel Reg. CE n.767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione che detta le principali disposizioni sui requisiti di immissione sul mercato e di uso, di sicurezza, di responsabilità e obblighi, di etichettatura, presentazione e imballaggio, per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti (secondo lo stesso Reg. CE n.767/2009, animale destinato alla produzione di alimenti è “qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che possono essere normalmente destinate al consumo umano nella Comunità” e animali non destinati alla produzione di alimenti sono “qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto, ma non destinato al consumo umano, ad esempio animali da pelliccia, animali da compagnia e animali detenuti in laboratori, giardini zoologici o circhi”). Insieme ai suoi 9 Allegati, contenenti schede tecniche e tavole tematiche con informazioni dettagliate, e in conformità ai principi generali del Reg. CE n.178/2002, il Regolamento in questione ha anche disciplinato aspetti specifici e ulteriori, prevedendo particolari obblighi e responsabilità per i soggetti a diversi titolo coinvolti nelle operazioni e attività del settore dei mangimi.

mangimi 3Ad esempio, richiama i requisiti di sicurezza generali previsti dall’art. 15 del Reg. CE n.178/2002, ma all’art.4 aggiunge che gli operatori del settore dei mangimi[3] devono garantire che i mangimi stessi siano sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile” ed anche “etichettati, imballati e presentati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione comunitaria in vigore” e conformi alle disposizioni tecniche sulle impurità e su altri determinanti chimici, e non devono contenere nè essere costituiti da materiali soggetti a restrizioni o divieti.

Inoltre, il soggetto responsabile dell’etichettatura deve consentire all’autorità di accertare la corrispondenza tra il prodotto e quanto dichiarato in etichetta, dando tutte le informazioni inerenti la composizione e le proprietà dei mangimi immessi sul mercato.

L’operatore del settore dei mangimi che immette per primo un mangime sul mercato o, se del caso, l’operatore del settore dei mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime” è tenuto a garantire la presenza e l’esattezza delle indicazioni dell’etichettatura (art.12) e contribuisce in tal modo a garantire la tracciabilità del prodotto secondo quanto richiesto, per il settore alimentare ed anche per la mangimistica, dal Reg. CE n.178/2002.

L’art. 13 disciplina l’utilizzo di “allegazioni”, ovvero di indicazioni e diciture non obbligatorie ma spesso usate per fini promozionali con cui si risaltano alcune qualità o proprietà del prodotto (in merito ai prodotti alimentari, la disciplina dei claims salutistici e nutrizionali è data dal Reg. CE n.1924/2006) per richiamare l’attenzione dell’acquirente “in particolare, sulla presenza o sull’assenza di una data sostanza nei mangimi, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) l’allegazione è oggettiva, verificabile dalle autorità competenti e comprensibile per l’utilizzatore dei mangimi; e b) la persona responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’autorità competente, una prova scientifica dell’allegazione, mediante riferimento ai dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dalla società”.

Fatta una brevissima ma necessaria premessa sul quadro normativo, vediamo qual è la novità del momento, ovvero l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.26 Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che stabilisce le specifiche sanzioni amministrative pecuniarie relative alle diverse violazioni del Reg. CE n.767/2009, oltre alle sanzioni accessorie applicabili per alcune ipotesi di reiterazione e salvo che il fatto costituisca reato.

mangimi 2Ad esempio, particolarmente severe sono le sanzioni previste in caso di violazioni riguardanti restrizioni e divieti, qualora l’operatore del settore dei mangimi abbia violato l’art.6 del Reg. CE n.767/2009 “immettendo in commercio o utilizzando ai fini dell’alimentazione animale materiali soggetti a restrizioni o vietati contenuti nell’allegato III”, e per le quali è previsto il pagamento della somma da euro 5.000 a euro 30.000 (art.5).

Oppure, in caso di violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza e commercializzazione imposte dall’art.4 del Regolamento, è prevista una sanzione pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000 se l’operatore ha immesso sul mercato mangimi non sicuri o aventi effetti nocivi e una sanzione da euro 1.000 a euro 6.000 se ha immesso sul mercato mangimi senza garantire che fossero sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto, di natura non commerciabile.

Vi sono sanzioni specifiche per i casi di violazione del principio di non induzione in errore, ovvero il pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000 (art.8), e per i casi di violazione da parte dell’operatore dell’obbligo sancito dall’art.12, 5, di provvedere a che “le indicazioni obbligatorie in etichetta siano trasmesse lungo l’intera filiera alimentare, affinché l’utilizzatore finale del mangime possa disporre delle necessarie informazioni” (art.9) con il pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000). Ancora, per il responsabile dell’etichettatura che viola le prescrizioni sulle allegazioni (claims) è stabilita una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (se utilizza le allegazioni in maniera non conforme all’art.13, 1) e da euro 2.000 a euro 12.000 (se utilizza allegazioni secondo le quali quei mangimi prevengono o curano una malattia o hanno particolari fini nutrizionali ma non sono compresi nell’apposito elenco).

E la competenza?

L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni spettano alle strutture ministeriali (Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dello sviluppo economico) oltre alle regioni, le province autonome,  e le Aziende unità sanitarie locali.

[1] Negli anni 2000, i casi di encefalopatia spongiforme bovina e il legame accertato tra la carne infetta del bestiame e la malattia di Creutzfeldt-Jacob dell’uomo, collegata alle farine di carne e ossa di mammiferi presenti nei mangimi degli animali da allevamento che furono successivamente vietate in tutta l’Unione europea.

[2] Riteniamo utile ricordare la Legge n.281/1963 sulla preparazione e commercio dei mangimi, il D. Lgs. n.149/2004 sulle sostanze indesiderabili nei mangimi e il D.P.R. n.433/2001 specifico sugli additivi (attuativi di alcune direttive europee), i Reg. CE n.1829 e n.1830/2003 sui mangimi geneticamente modificati, il Reg. CE n.1831/2003 ancora sugli additivi. Inoltre, in materia di igiene, il Reg. CE n.183/2005 prevede obblighi generali per gli operatori del settore dei mangimi, come quello di assicurare lungo tutto il processo produttivo il rispetto della normativa europea, di quella nazionale e della corretta prassi (art.4) e obblighi specifici per le operazioni correlate di trasporto, stoccaggio, manipolazione e miscelazione (art.5), e individua un sistema di autocontrollo HACCP (art.6).

[3] L’art. 3 dello stesso Reg. CE n.767/2009 individua l’operatore del settore dei mangimi nella “persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa nel settore dei mangimi posta sotto il suo controllo”.

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