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Miele “Senza glutine”: informazione regolare?

miele-4Una lettrice ci ha sottoposto un interessante quesito riguardo l’etichettatura del miele.

È possibile, senza incorrere in irregolarità, indicare in etichetta la dicitura “senza glutine” quando l’alimento in questione, il miele, è di per sé naturalmente privo di glutine?

Dobbiamo fare riferimento, per la disciplina europea delle informazioni sugli alimenti ai consumatori, al noto Reg. UE n. 1169/2011, di cui abbiamo recentemente dato una panoramica generale su questo blog, che prevede indicazioni obbligatorie e indicazioni volontarie.

In particolare, l’art. 9, comma 1, lett. c) del Regolamento prevede, tra le indicazioni obbligatorie sugli alimenti, che debba appunto essere adeguatamente evidenziato (con le modalità date dalla normativa medesima) “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”.

Le informazioni di cui all’art. 9 possono essere fornite anche su base volontaria, come espressamente sancito dall’art. 36, il quale specifica tuttavia che le informazioni volontarie “non inducono in errore il consumatore, come descritto all’art. 7”.

Parrebbe sin qui lecito e regolare indicare, volontariamente, sull’etichetta di un barattolo di miele (naturalmente privo della sostanza allergenica glutine, e quindi esente dall’obbligo di cui all’art. 9, comma 1, lett. c) la dicitura “senza glutine”.

Non abbiamo, però, ancora visto cosa stabilisce l’art. 7 sulle pratiche leali di informazione!

La norma dispone infatti che le informazioni sugli alimenti non inducono in errore il consumatore “suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive”.

Ebbene, poiché tutto il miele è privo di glutine per sua stessa composizione chimica ed organica, specificare tale assenza in etichetta finirebbe proprio per violare l’art. 7, lett. c), e quindi determinare l’irregolarità dell’informazione fornita al consumatore.miele-5

Tutti gli alimenti analoghi a quello in questione sono privi di glutine, non è una caratteristica particolare di questo tipo di miele, ed evidenziare esplicitamente l’assenza dell’allergene può indurre in errore il consumatore e così esporre l’operatore del settore alimentare responsabile (individuato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento) alle relative sanzioni.

Ancora, in tema di miele e mieli, consigliamo la lettura del D. Lgs. n. 179 del 21.05.2004 di attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, e della Legge di delegazione europea 2015 sull’indicazione dell’origine del miele.

 

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