Type a keyword and hit enter to start searching. Press Esc to cancel.

Attualmente in Lettura

Approvato lo Schema di Decreto Legislativo che (re)introduce l’obbligo di indicazione dello stabilimento

La Legge di delegazione europea, introdotta per opera della L. n. 234/2012, ha sostituito la legge comunitaria annuale ed è per sua natura finalizzata al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea nel nostro ordinamento. Recentemente è entrata in vigore la Legge n. 170 del 12 agosto 2016  “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015”, che si occupa di diversi aspetti ed ambiti della nostra realtà, e della vita sociale, economica, giuridica dei cittadini italiani. Nei suoi 21 articoli, infatti, tratta di tematiche differenti come l’introduzione e diffusione di specie esotiche invasive, la procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dando istruzioni sull’attuazione a diverse direttive europee e sull’adeguamento della normativa nazionale a diversi regolamenti europei.stabilimento 1

In particolare, l’art. 5 della Legge di delegazione europea 2015, recante “Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare” conferisce delega specifica finalizzata all’adeguamento a queste due norme di diritto europeo, seguendo principi e criteri specifici tra cui quello di prevedere l’obbligo di indicazione nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, per garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento, per una più efficace tutela della salute e prevedere eventuali casi di omissione dell’obbligo e indicazione di diciture, marchi o codici equivalenti che consentano comunque di risalire a quei dati.

stabilimento 3Ebbene, nella seduta del 17 marzo 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo, che all’art.3 (re)introduce[1] l’obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento stabilendo che: “1) I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011. 2) Gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale possono riportare l’indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna”.

Il successivo art.4 dice in quali casi l’indicazione obbligatoria può essere omessa, ovvero quando:a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n.1169/2011; b) i prodotti preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento”.

L’operatore del settore alimentare individuato come responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell’art.8 del Reg. UE n.1169/2011, quindi “l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore” soggiace a sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 1.000 euro sino a 24.000 euro, ovviamente sempre salvo che il fatto costituisca reato.

Fornire ai consumatori l’esatta indicazione dell’origine dei prodotti alimentari (se vogliamo far coincidere l’origine con lo stabilimento di produzione) consentirebbe di persegue diversi obiettivi in termini di  libertà di acquisto, di sicurezza e di tutela del Made in Italy. Sarebbe infatti un’informazione utile per rendere pienamente consapevole il consumatore circa le caratteristiche e la provenienza del prodotto che sta per acquistare, ai fini della rintracciabilità[2] dei prodotti come richiesta dall’art.18 del Reg. CE n.178/2002 per la protezione della salute, ed anche difendersi dai facili inganni dell’Italian sounding riuscendo a distinguere i veri prodotti italiani dalle loro imitazioni.

Tuttavia, laddove lo schema di Decreto Legislativo contempla anche l’indicazione della sede dello stabilimento di confezionamento, se diverso da quello di produzione, richiede di conseguenza una più attenta lettura da parte del consumatore per poter individuare i casi in cui la sola fase del confezionamento sia avvenuta in Italia, evidenziando così una diversa origine del prodotto. Le tante informazioni, se non vengono correttamente intese, rischiano di diventare troppe e di creare l’effetto contrario a quello desiderato.stabilimento 2

Non resta che attendere la prosecuzione dell’iter di approvazione e l’entrata in vigore del provvedimento.

[1] Si può parlare effettivamente di (re)introduzione poiché la normativa italiana precedente aveva già previsto tale obbligo nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, ma la disposizione era poi venuta meno in seguito all’entrata in vigore e all’applicazione del Reg. UE n.1169/2011.

[2] Lo stesso Regolamento definisce la rintracciabilità di un alimento come la possibilità di ricostruire e seguire il suo percorso “attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione”.

Related Posts

Lascia un commento