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Pubblicato il Decreto 26 luglio 2017 relativo ai “prodotti di montagna”

Il Reg. n. 1151/2012[1] ha raccolto le disposizioni su DOP, IGP e STG che prima erano distribuite nei diversi Regolamenti del 1992 e del 2006, mantenendo distinte le relative norme su presupposti, domande di riconoscimento e modifica, uso dei nomi, ed elaborando norme comuni in materia di controlli ufficiali, rapporti con la proprietà industriale, tutela delle denominazioni e dei simboli, presentazione delle domande.

L’art.4 dichiara l’obiettivo sotteso ai regimi DOP e IGP, ovvero quello di “aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti: a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti; b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione; c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti”.

Di tali segni distintivi di qualità avevamo già parlato in un precedente articolo.

montagna1Il medesimo Regolamento (artt.27-34) prevede e disciplina anche le meno note indicazioni facoltative di qualità, istituite per agevolare la comunicazione da parte dei produttori delle caratteristiche o proprietà dei prodotti che conferiscono a questi ultimi un certo valore aggiunto. I criteri richiesti dall’art.29 sono: l’indicazione si riferisce ad una o più categorie di prodotti o a una modalità di produzione o trasformazione applicabili in determinate zone; l’uso dell’indicazione dà un valore aggiunto al prodotto (rispetto a prodotti simili); l’indicazione stessa ha dimensione europea.

In particolare, l’art. 31 prevede l’istituzione dell’indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, utilizzabile quando sia le materie prime che gli alimenti per gli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, per i prodotti trasformati, anche la trasformazione avvenga in zone di montagna.

Qualche settimana addietro (GU Serie Generale n.214 del 13-09-2017) è stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2017 recante Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualita’ «prodotto di montagna».

Il provvedimento, che consta di 8 articoli e di un Allegato, vuole fornire istruzioni operative concrete per chiarire quando e come gli operatori del settore alimentare possono utilizzare la dicitura “prodotto di montagna”. Innanzitutto, all’art.2, dice che «zone di montagna» sono “le aree ubicate  nei  comuni  classificati totalmente  montani  e  parzialmente  montani,  di  cui  all’art.  32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei piani di  sviluppo rurale delle rispettive regioni”.

Specifica poi, all’art.2, le condizioni di utilizzo dell’indicazione “prodotto di montagna”, ovvero i requisiti e i criteri relativi ai prodotti trasformati e ai mangimi, necessari per poterla applicare, salve le deroghe ammesse dall’art.3.

montagna2È interessante, poi, il richiamo espresso agli obblighi di tracciabilità a carico degli operatori, tra i vari adempimenti specifici a cui sono tenuti dall’art.4 che prevede “Gli  operatori  sono  tenuti  ad  adempiere  alle  prescrizioni previste in tema di rintracciabilita’ di cui al regolamento  (CE)  n. 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilita’ dei prodotti di montagna, delle materie prime  e  dei  mangimi  destinati  ad  essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La  tracciabilita’  deve essere assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione e   della commercializzazione.    La    relativa    documentazione giustificativa deve essere  fornita  su  richiesta  degli  Organi  di controllo ufficiali”.

Ancora, come stabilisce l’art.6, il Ministero può provvedere ad istituire un logo apposito per l’indicazione “prodotto di montagna” da applicare ai prodotti che aderiscono ai criteri e presupposti previsti dagli artt-27-34 Reg. UE n.1151/2012 e dal Decreto attuativo 26 luglio 2017.

[1] Trattasi del noto Regolamento UE n. 1151 del 21.11.2012 del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, entrato in vigore il 4.01.2013 (ad eccezione dei simboli di DOP, IGP, STG le cui disposizioni relative sono entrate in vigore il 4.01.2016, tranne che per i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data).

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