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I nuovi orientamenti della Commissione sulla quantità degli ingredienti (QUID)

L’obbligo di indicazione della quantità degli ingredienti in etichetta (QUID) per gli alimenti preimballati è previsto e disciplinato dal Reg. UE n.1169/11, e compare infatti nell’elenco dell’art.9, poi specificato dall’art.22 e dalle disposizioni tecniche dell’All.VIII.

Cos’è un ingrediente? Secondo l’art.2, par.2, lett.f: “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti” .

Lo scorso mese di novembre è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2017/C/393 la Comunicazione CE n. 393/05 del 21/11/2017 sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti in etichetta (QUID).

Lo scopo dichiarato della Comunicazione è di fornire orientamenti alle imprese del settore alimentare e alle autorità nazionali per facilitare l’interpretazione della normativa e l’attuazione dell’obbligo, attraverso esempi e indicazioni operative.

L’indicazione quantitativa degli ingredienti, secondo l’art.22, è richiesta quando l’ingrediente o la categoria di ingredienti “a.figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; b.è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o c.è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto”.

La Commissione suggerisce la linea interpretativa sull’applicazione o meno dell’obbligo, ad esempio, per i casi di ingrediente composto, o di ingrediente evidenziato in etichetta mediante immagini o illustrazioni, il caso di ingrediente essenziale caratterizzante l’alimento, o ancora il caso di ingredienti che il consumatore generalmente associa alla denominazione di vendita…

Fornisce poi indicazioni concrete sull’applicazione delle deroghe all’obbligo, stabilite dall’All.VIII (ad esempio, nel caso dei nettari e delle confetture prodotti con due o più frutti, evidenziati singolarmente sull’etichetta mediante parole o immagini o citati singolarmente nella denominazione dell’alimento, è obbligatorio indicare anche la quantità o la percentuale di tali ingredienti).

Sempre l’All. VIII prevede le forme di espressione della quantità degli ingredienti, in particolare stabilisce: 1.che la stessa sia espressa in percentuale; 2.che figuri nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione; 3.che corrisponda alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione, cioè è calcolata sulla base della ricetta al momento dell’utilizzazione degli ingredienti.

Il QUID si riferisce agli ingredienti che figurano nell’elenco degli ingredienti. Per esempio, gli ingredienti identificati con termini come “pollo”, “latte”, “uova”, “banane” devono essere quantificati nella forma cruda/intera, in quanto i termini utilizzati non indicano che abbiano subito un trattamento e sottintendono quindi l’uso dell’alimento crudo/intero. Gli ingredienti identificati con denominazioni da cui risulta che sono stati utilizzati in una forma diversa da quella cruda/intera, per esempio “pollo arrosto”, “latte in polvere”, “frutta candita”, devono essere quantificati nella forma in cui sono stati utilizzati.

I nuovi orientamenti della Commissione, qui solo brevemente accennati, integrano e sostituiscono quelli già forniti dalla precedente normativa e in ogni caso lasciano impregiudicate eventuali interpretazioni date dalla Corte di Giustizia.

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