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Informazioni obbligatorie e informazioni volontarie nel Reg. n. 1169/2011

La normativa europea principale in materia di informazioni ai consumatori di prodotti alimentari è costituita dal Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011[1], recentemente modificato dal Reg. UE n. 2283/2015 relativo ai novel food, a cui ora deve fare riferimento per la definizione di “nanomateriali ingegnerizzati”.

Cercheremo di evidenziarne i punti più salienti.

Innanzitutto, la normativa del Reg. n. 1169/2011 non riguarda soltanto le informazioni riportate sulle etichette apposte sulle confezioni degli alimenti, ma anche quelle che vengono veicolate attraverso brochure, depliant, siti web, cartelloni, stand aventi ad oggetto quel dato prodotto alimentare, come si legge nell’art. 2, par. 2, lett. a) che parla di “altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale” .

Il consumatore deve essere lealmente e correttamente informato per poter compiere scelte di acquisto e di utilizzo consapevoli e rispondenti alle proprie necessità e aspettative.

Chi è responsabile delle informazioni comunicate al consumatore?

L’art. 8 del Regolamento fa ricadere la responsabilità delle informazioni sugli alimenti in capo all’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale il prodotto viene commercializzato. Se tale operatore non è stabilito nell’Unione Europea, il responsabile è l’importatore nel mercato dell’Unione.

Egli deve innanzitutto assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni, ed astenersi dal fornire prodotti che sa o presume essere non conformi alla normativa sulle informazioni sugli alimenti. Inoltre, l’operatore è responsabile anche delle eventuali modifiche apportate alle informazioni, e deve astenersi dall’apporre modifiche che possono indurre il consumatore in errore o comunque limitare la possibilità di compiere scelte consapevoli.etichetta 1

Nel caso di alimenti non preimballati, l’operatore responsabile deve assicurare che le informazioni giungano all’operatore che riceve i prodotti destinati ai consumatori finali o alla collettività, affinchè le informazioni previste come obbligatorie possano giungere al consumatore finale.

L’operatore del settore alimentare deve inoltre attenersi alle pratiche leali di informazione, individuate dall’art. 7, ovvero: le informazioni non inducono in errore (sulle caratteristiche dell’alimento, attribuendo proprietà o effetti inesistenti o caratteristiche che di fatto sono proprie anche di alimenti analoghi, suggerendo la presenza di un ingrediente che in realtà è stato sostituito); le informazioni sono chiare, precise e facilmente comprensibili per il consumatore; le informazioni sugli alimenti non attribuiscono la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana né vi fanno riferimento (deroghe speciali sono previste per le acque minerali naturali e per alimenti disposti per un uso nutrizionale preciso).

Sostanzialmente, il Reg. n. 1169/2011 prevede due tipi di informazioni al consumatore.etichetta 2

Informazioni obbligatorie, devono essere disponibili e facilmente accessibili e, negli alimenti preimballati, apposte direttamente sull’imballaggio o su etichetta (artt. 9- 35):

  • denominazione dell’alimento. È la sua denominazione legale, che può essere sostituita da una denominazione usuale o, in mancanza, da una denominazione descrittiva. Non è sostituita da        una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio, nome di fantasia.
  • elenco degli ingredienti. Preceduto dalla parola “ingredienti”, che vanno indicati in ordine decrescente di peso al momento del loro utilizzo.
  • qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze. La sostanza, compresa o meno nell’elenco ingredienti, deve essere evidenziata con un carattere           grafico distinto da quello usato per le altre parole (o per gli altri ingredienti).
  • quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti. Va indicata quando tale ingrediente o categoria figura nella denominazione dell’alimento o vi è generalmente associato, quando è       evidenziato nell’etichetta, quando è essenziale per distinguere l’alimento da altri prodotti.
  • quantità netta dell’alimento.
  • termine minimo di conservazione o data di scadenza. Il termine minimo di conservazione (l’art. 2, Reg. n. 1169/2011 lo definisce come la data fino alla quale quell’alimento mantiene e     conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione) cede   il posto alla     data di scadenza quando si tratti di alimenti molto deperibili che, dopo un breve periodo,       potrebbero costituire un pericolo immediato per la salute umana.
  • condizioni particolari di conservazione e/o di impiego. Vanno indicate, qualora l’alimento le Devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo per     consentire la conservazione o l’uso adeguato dell’alimento dopo l’apertura della confezione.
  • nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile.
  • paese di origine o luogo di provenienza, salve le disposizioni specifiche vigenti per i prodotti DOP-IGP-STG.
  • istruzioni per l’uso, quando necessarie a rendere semplice l’uso adeguato del prodotto.
  • titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande contenenti più di 1,2% vol.
  • una dichiarazione nutrizionale (in vigore dal 13.12.2016)

Informazioni volontarie (artt. 36-37), che devono rispettare i requisiti stabiliti per quelle obbligatorie, non possono indurre in errore il consumatore, nè essere ambigue o confuse. Inoltre, non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.etichetta 3

Il Reg. n. 1169/2011 ha consentito la formazione di una disciplina riordinata ed innovativa, richiamando l’attenzione non solo sull’etichettatura di per sé ma in generale sul sistema delle informazioni, anche comunicate diversamente, e al principio di lealtà, contemperando le esigenze di mercato con le necessità di tutela del consumatore.


[1] Modifica i Reg. CE n. 1924/2006 e CE n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la Direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la Direttiva 1999/10/CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE della Commissione e il Reg. CE n. 608/2004 della Commissione. Il Regolamento è entrato in vigore il 13.12.2014, mentre l’All. VI, Parte b) sui criteri di composizione e dichiarazione delle carni macinate era entrato in vigore già il 1.1.2014, e l’art. 9, par.1, lett. l) che prevede come obbligatoria la dichiarazione nutrizionale entrerà in vigore il 13.12.2016.

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