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Fiocco rosa in casa Italia: sono nate le sanzioni al Reg.UE n.1169/2011!

La notizia si sta diffondendo rapidamente, nel tiepido tentativo di recuperare i quasi tre anni di attesa per la nascita di quelle che oggi sono, finalmente (…dipende dai punti di vista), le sanzioni specifiche del nostro Paese in relazione alle violazioni al Reg.UE n.1169/11.

Rimandiamo alla sezione specifica del nostro sito per rileggere gli articoli sui temi più attuali in tema di etichettatura.

L’8 febbraio scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.231/2017, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015», in vigore dal prossimo 9 maggio. Da tale data, dunque, i soggetti responsabili di violazioni agli obblighi e ai divieti imposti dal Regolamento verranno puniti sulla base delle nuove specifiche disposizioni sanzionatorie, dimenticando il precedente D. Lgs. n.109/1992 formalmente abrogato.

Leggendo i 31 articoli che compongono la nuova norma, cade l’attenzione su alcuni punti in particolare.

Innanzitutto, in apparente contrasto con il generale assetto restringente e rinforzato del nuovo impianto sanzionatorio, l’art.28 consente (senza specificare un termine massimo) di tenere in commercio fino all’esaurimento delle scorte “gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dallo stesso”.

Tra le sanzioni più alte, i casi di violazione degli obblighi in materia di indicazione di allergeni dell’art.9, par.1, lett.c) (somma da 5.000 € a 40.000 €), e i casi di cessione e vendita di alimento oltre la sua data di scadenza (anche qui, somma da 5.000 € a 40.000 €).

Autorità competenti: l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta, ai sensi dell’art.26, al Dipartimento dell’ICQRF del Mipaaf, ferme le competenze proprie dell’AGCOM già riconosciute dal D.Lgs. n.145/2007 e dal D.Lgs. n. 206/2005.

All’art.2, ad esempio, viene definito quale soggetto responsabile non solo l’operatore del settore alimentare di cui all’art.8, par.1, del Regolamento[1] ma anche l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato”.

Se comunque, da una prima lettura, possiamo riconoscere un generale inasprimento delle misure sanzionatorie, è vero anche che il D.Lgs. n.231/2017 offre la possibilità di lanciare alcuni calci di rigore, oltre al pagamento della sanzione in misura ridotta del 30% se effettuato entro i 5 giorni dalla contestazione o notifica e la procedura dell’invio di diffida ad adempiere entro 20 giorni in caso di “prima volta”. In particolare, l’art.27 prevede trattamenti di favore per le microimprese, con la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa; la non applicazione delle nuove sanzioni “alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze” e nemmeno in relazione “all’immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi” al Decreto stesso.

Le sanzioni sono nate, ora non resta che vedere come si comporteranno una volta uscite dalla culla ed entrate nel mondo.

[1] Ovvero, il soggetto con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione.

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