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In vigore la Revisione n. 4 della POS 11 per i prodotti importati non animali

Il 31 maggio 2017 è entrata in vigore la Revisione n.4 della Procedura Operativa Standard unificata (POS11) “Rilascio N.O.S./DCE sull’importazione di alimenti di origine non animale”, come da comunicazione del  Ministero della Salute che fornisce indicazioni operative sulle attività da effettuare per i controlli su tali prodotti, compresi gli alimenti dietetici, quelli destinati al consumo particolare e i materiali a contatto con gli alimenti (MOCA). Le tre precedenti revisioni risalgono al 2009, 2010 e 2011.

Il campo di applicazione si estende “ai MOCA e a tutti gli alimenti di origine non animale (come definite dal Reg. CE 178/2002) provenienti da Paesi Terzi e destinati al commercio e/o all’uso personale. Il controllo viene eseguito dagli USMAF-SASN competenti per territorio (Porto, Aeroporto, Punto di confine, Dogana interna)”.

ortaggi

Inoltre, sempre nel Documento si legge espressamente che scopo della procedura è quello di sottoporre a controllo ufficiale, ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004, (CE) 669/2009, (CE) 884/2014, e successive modifiche e integrazioni, in maniera uniforme e a tutela della salute pubblica, tutte le partite di alimenti di origine non animale, in arrivo presso i punti di confine del territorio italiano, dove operano gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera strutture periferiche del Ministero della Salute”.

Dopo lo scopo, il campo di applicazione, le definizioni, i riferimenti normativi, il cuore del documento è la vera e propria descrizione della procedura dove vengono riportati i requisiti, i soggetti, e i passaggi pratici per lo svolgimento concreto delle operazioni (sostanzialmente, l’inserimento e lo scambio di informazioni e dati attraverso una piattaforma dedicata a cui possono accedere solo i soggetti autorizzati).

È inoltre specificato che la procedura sarà integrata con specifiche “Istruzioni operative locali” per descrivere nel dettaglio specifiche attività svolte nell’ambito della Funzione interessata la cui compatibilità sarà valutata dalla DGISAN mediante audit interno.

Vengono individuati, e descritti, tre diversi livelli di verifica attraverso i quali svolgere i controlli oggetto della procedura:

1) documentale: l’esame dei documenti commerciali e di ogni altra documentazione, che accompagnano la partita e che ne attestino l’idoneità all’ingresso in territorio nazionale e quindi comunitario, che deve essere rilasciata dall’Autorità sanitaria pubblica competente o da una struttura da questa autorizzata del Paese terzo di provenienza. Nel caso di trasporto via mare, i controlli possono essere effettuati nelle 24 ore antecedenti l’arrivo della nave in porto (Preclearing – sdoganamento in mare).

2) di identità: una verifica mediante ispezione visuale sui documenti di accompagnamento e sui certificati, per assicurare che corrispondano alla partita in esame.

3) materiale: può essere esteso anche ai mezzi di trasporto, agli imballaggi, all’etichettatura e alla temperatura, e può comprendere anche il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio necessari per verificare la conformità alla normativa in materia.

controlli 2

L’esito dei controlli comporta il rilascio di un atto che, a seconda dei casi, ha diversa entità e significato: NOS (nulla osta sanitario) che attesta la verifica effettuata sulla merce e la possibilità del suo ingresso nel territorio nazionale e quindi comunitario, da utilizzare per i materiali a contatto con alimenti, nonché per gli alimenti di origine non animale solo in caso di vincolo sanitario o di campionamento a scopo di monitoraggio, DCE-NOS (documento comune di entrata a seguito di controllo non accresciuto, così indicato nel sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane), DCE (documento comune di entrata a seguito di controllo accresciuto ai sensi di disposizioni comunitarie, provenienti da Paesi Terzi ed in importazione in Italia).

Quali sono le responsabilità?

Il responsabile del procedimento è il Medico di Porto/Aeroporto (Ufficiale sanitario governativo per gli atti di vigilanza in tema di profilassi internazionale e sulle merci, Dirigente Medico di II fascia del Ministero della Salute ovvero Dirigente Medico delle Professionalità Sanitarie del Ministero della Salute); La responsabilità nella gestione della singola pratica, quindi accoglienza dell’utente, ricezione dell’istanza, archiviazione dei dati è del personale tecnico e amministrativo dell’ufficio, a seconda delle rispettive attribuzioni; La responsabilità delle direttive operative, comprensiva dei criteri e delle modalità della programmazione dei prelievi nel rispetto delle percentuali previste, è del Dirigente Medico cui è demandata la direzione dell’Ufficio.

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