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In vigore il D.Lgs. n.231-2017: sono operative le nuove sanzioni in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Addio, caro vecchio D. Lgs. n.109/1992.

Da ieri, il Decreto Legislativo n.231/2017, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015» è in vigore.

Nate in un freddo giorno di inverno, le sanzioni amministrative iniziano le prime passeggiate primaverili, cercando qualche operatore del settore alimentare responsabile da poter multare, sempre che la condotta illecita non configuri un’ipotesi di reato, dovendo in tal caso cedere il posto alla normativa penale.

…e ricordiamo che da ieri non è responsabile solo il soggetto con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione, ma anche l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato”.

Imprese, imprenditori….siate virtuosi ed attenti a quanto riportate e veicolate nelle etichette, sul sito web, nei depliant, nelle brochure, negli stand.

Sebbene il D.Lgs. n.231/2017 vi conceda qualche occasione di scampo (riduzione della sanzione se pagate entro 5 giorni, invio della diffida e termine di 20 giorni…) le sanzioni restano molto severe come nei casi di violazione degli obblighi in materia di indicazione di allergeni dell’art.9, par.1, lett.c) del Reg. n.1169/2011 (somma da 5.000 € a 40.000 €), e i casi di cessione e vendita di alimento oltre la sua data di scadenza (anche qui, somma da 5.000 € a 40.000 €).

In ogni caso, la nuova norma consente comunque (ma fino a quando?) di commercializzare “gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dallo stesso”“fino all’esaurimento delle scorte”.

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