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In Italia sperimentiamo il vuoto a rendere!

Chiunque abbia vissuto in Germania, per esempio, ha sperimentato il sistema del vuoto a rendere delle bottiglie di vetro e di plastica di acqua, bibite, succhi di frutta, che vengono restituite al punto vendita o all’apposito raccoglitore dopo essere state svuotate, a fronte di una simbolica somma di denaro versata come cauzione, e che saranno lavate e adattate per essere poi riutilizzate. Acquisti delle bottiglie al bar, al distributore automatico, al supermercato, e leggi sulla confezione un minimo sovraprezzo (circa 0,25 cent, 0,50 cent), che perderai se deciderai di non restituire la bottiglia.

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Questa modalità di utilizzo e restituzione delle bottiglie di vetro, plastica o altro materiale viene ora proposta anche in Italia, pur se in via volontaria e sperimentale, grazie al Decreto 3 luglio 2017 n.142 ovvero il Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 emesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in vigore dal 10 ottobre scorso, per un periodo di 12 mesi.

Si tratta di 7 articoli e 3 Allegati, attraverso i quali si vuole perseguire la finalità dichiarata all’art.1 di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati”, sensibilizzando gli operatori e i consumatori sull’importanza e necessità di ridurre i rifiuti attraverso il riciclo dei contenitori più diffusi come le bottiglie di vetro e di plastica.

Il Decreto interessa solo alcune tipologie di contenitori come bottiglie di acqua minerale e birra serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all’articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[1], in plastica, vetro o altro materiale e di volume compreso tra 200 ml e 1,5 litri”, che attraverso la restituzione e la lavorazione potranno essere riutilizzati fino a 10 volte.

Per partecipare a tale sistema, su base volontaria, occorrerà aderire alla filiera del vuoto a rendere ovvero l’insieme degli operatori che a titolo professionale sono coinvolti nell’attuazione del sistema del vuoto a rendere. La filiera e’ di tipo lungo se la consegna avviene indirettamente, tramite il distributore, viceversa e’ di tipo corto se la consegna e’ svolta direttamente dal produttore di bevande, in assenza del distributore”, mediante la compilazione del modulo Allegato 1 al Decreto e con le modalità indicate all’art.3.

vuoto a rendere

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prevede la tenuta di un Registro (aggiornato mensilmente) degli operatori aderenti alla sperimentazione e lo pubblica sul sito web istituzionale, e rilascia un attestato di benemerenza da affiggere sul proprio punto vendita.

Come calcolare la somma da imputare a cauzione? Secondo il nuovo regolamento, il valore della cauzione deve essere individuato in base al volume dell’imballaggio sulla base dei parametri riportati alla tabella Allegato 2, e sarà compreso tra 0,5 e 0,30 centesimi di euro. Come si legge all’art.4, “l‘importo della cauzione in nessun caso comporta un aumento del prezzo di acquisto per il consumatore”.

È inoltre contemplato un sistema di monitoraggio specifico finalizzato alla raccolta, all’analisi e alla valutazione dei dati della sperimentazione” e gestito con le modalità riportate all’art.6.

L’obiettivo della sperimentazione è capire e determinare il numero delle adesioni e il concreto atteggiamento dei consumatori, per valutare se rendere permanente e definitivo il sistema del vuoto a rendere.

[1] L’art.219-bis. Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 221 del 2015, recita “1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. 2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi. 3. Ai fini del comma 1, al momento dell’acquisto dell’imballaggio pieno l’utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato. 4. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo”.

 

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