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Categoria: Etichettatura

confezioni latticini

Il 14 ottobre scorso è scaduto il termine di tre mesi previsto dal regolamento 1169/2011, entro il quale l’Europa poteva rispondere in merito all’istanza italiana di adozione di una nuova normativa in materia di indicazioni di origine di prodotti derivati del latte. In merito, il 31 maggio era stata data comunicazione ufficiale di stesura di un decreto interministeriale.

Già il decreto interministeriale del 14 gennaio 2005 aveva reso cogente l’indicazione della provenienza per il latte fresco, ma non quello a lunga conservazione, e soprattutto, non per la varietà di prodotti lattiero-caseari presenti in commercio, per cui l’origine non risulta affatto chiara, con particolare riferimento a molte eccellenze dell’agro-alimentare italiano.

L’etichettatura trasparente di indicazione di provenienza dei prodotti caseari punta a garantire il Made in Italy autentico. Si pensi a prodotti derivati lattieri messi in commercio come 100% italiani, ma prodotti di fatto con latte che non viene dall’Italia, o addirittura confezionati da derivati loro stessi non italiani, magari da latte di provenienza ancora diversa.

Insomma, non esattamente a km 0…ma soprattutto non è possibile effettuarne una tracciabilità, semplicemente perché non è obbligatoria l’indicazione di origine in etichetta dei prodotti finiti.

I consumatori, da parte loro, chiedono trasparenza.

Secondo una consultazione pubblica online condotta dal Ministero dell’Agricoltura, nell’ambito del pacchetto di misure per l’agricoltura ‘Campolibero’ della Legge Competitività 2015 (decreto 91/2014) oltre il 90% dei rispondenti ritengono molto importante l’indicazione in etichetta del paese d’origine di prodotti. In particolare per il 95% dei consumatori è fondamentale conoscere la provenienza del latte fresco, per il 90,84% lo è riguardo a formaggi e yogurt (90,84%), e al 76% interessa sapere da dove proviene il latte UHT che consuma.

prodotto derivatoSecondo una indagine di Coldiretti, nel 2015 il consumo medio di latte per ogni italiano è di 48 chilogrammi a persona, mentre è stato di 20,7 chilogrammi il consumo pro-capite di formaggi. Ma per esempio, questo dato è secondo a quello di francesi (25,9), ma anche a islandesi, finlandesi, tedeschi, estoni e svizzeri.

L’obbligo si propone quindi di salvaguardare l’identità di quasi 500 tipi di prodotti caseari diversi (solo 487 sono i formaggi censiti a livello locale nel paese, e tutelati da regole che intendono preservarne la tradizione legata alla loro produzione, ma anche le biodiversità relative alle materie prime impiegate per la loro produzione, come le razze bovine e il cibo di cui si nutrono).

latte pascoloIl provvedimento prevede che si indichi con chiarezza l’origine del latte impiegato come materia prima in etichetta di ogni latticino prodotto sul territorio italiano, con specificazione delle seguenti informazioni riguardati il latte usato:

  • paese di mungitura;
  • paese di condizionamento;
  • paese di trasformazione.

In caso di coincidenza dei tre dati, basterà indicare il paese interessato preceduto dalla dicitura: “paese di provenienza”.

Nel caso in cui una delle singole operazioni interessassero più paesi, e quindi ad esempio il latte non avesse una unica zona di mungitura, o di condizionamento o anche di sua trasformazione, si indicherà:

  • “miscela di latte di Paesi UE” (per la mungitura);
  • “latte condizionato in Paesi UE” (per quanto riguarda il condizionamento);
  • “latte trasformato in Paesi UE” (per la fase di trasformazione).

Nel caso invece le singole operazioni descritte dovessero svolgersi in paesi situati extra-UE, si utilizzeranno, per le tre operazioni rispettivamente, le diciture:

  • “miscela di latte di Paesi non UE”;
  • “latte condizionato in Paesi non UE”;
  • “latte trasformato in Paesi non UE”.

cisterna lattePrima che le nuove disposizioni entrino in vigore servirà il tempo di adeguare gli impianti produttivi e la logistica, oltre che predisporre effettivamente le nuove etichette.

Si tratta in ogni caso di iniziative di promozione di un settore di eccellenza quale è il Made in Italy, ma sperimentali di carattere nazionale che in futuro l’Europa potrebbe anche sospendere, se risultassero di ostacolo al libero mercato unico europeo. È comunque senz’altro una iniziativa che promuove la trasparenza delle informazioni sui prodotti.marchio origineVa detto, a riguardo, che già da anni in Italia molti produttori di latticini indicano l’origine degli ingredienti sulle confezioni dei loro prodotti. Forse in futuro questa pratica sarà più diffusa e contribuirà ad aumentare ancora di più la trasparenza in questo settore.

Abbiamo recentemente pubblicato un contributo dedicato al Reg. UE n. 1169/2011, sulla normativa riguardante le informazioni al consumatore di prodotti alimentari, individuando, nella breve panoramica delle principali disposizioni, le informazioni obbligatorie e le informazioni volontarie.

Questa, come già detto, costituisce la principale disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, e di loro presentazione e pubblicità nei mercati, nei negozi, nella distribuzione, nei ristoranti… che delinea la responsabilità degli operatori del settore alimentare per la tutela del consumatore.

Parleremo, oggi, di qualcosa in più e di diverso che si può indicare in etichetta, al di là (ma, ovviamente, nel pieno rispetto) della normativa cogente ed attuale rappresentata dal Reg. UE n. 1169/2011.

Parleremo di Etichetta Trasparente Pianesiana, il cui ideatore è Mario Pianesi[1], che venne prima riconosciuto come il fondatore della Macrobiotica italiana, e dell’Associazione Internazionale “Un punto macrobiotico”.Pianesi 2

In particolare, nella convinzione che il cibo, quello giusto, potesse essere un’efficace strumento di prevenzione e di cura dalle malattie, promuoveva una dieta per i diabetici (meglio, diversi tipi di diete ma tutti basati sui medesimi principi) composta prevalentemente di cibi semplici, privilegiando i cereali integrali (riso, miglio, orzo), le verdure (cipolla, carota, verza, cavolo cappuccio, broccolo, cavolfiore, cicoria, rapa, prezzemolo, cime di rapa) e i legumi.

Nel 1980 arrivò a realizzare l’Etichetta Trasparente Pianesiana, come strumento, facoltativo ed aggiuntivo, in grado di fornire tutte quelle informazioni e notizie sul prodotto che, pur non previste come obbligatorie, possono comunque contribuire alla consapevole presa di coscienza del consumatore circa la qualità e le caratteristiche del prodotto e incidere nella sua determinazione all’acquisto.

Essa viene utilizzata nel settore alimentare ma anche nell’abbigliamento e calzature, nell’arredamento e nell’edilizia, ed è attualmente applicata da circa 1.200 aziende.

In particolare, con questa etichetta si mettono in evidenza dati e dettagli che riguardano diversi aspetti dell’intera filiera produttiva, per dare al consumatore quante più possibili informazioni sull’origine e sulle qualità del prodotto, contribuendo così ad illustrarne la storia e la profonda identità. Vengono indicati, ad esempio, le materie prime utilizzate e il loro paese di provenienza, il tipo di seme utilizzato e il relativo metodo di semina, viene spiegato il tipo di concimazione, il controllo delle erbe spontanee, la modalità di irrigazione, i trattamenti effettuati, il tipo di raccolta.Pianesi 3

Coerentemente con la profonda sensibilità per l’ambiente sempre dimostrata da Pianesi e con l’impegno per il suo rispetto, l’etichetta trasparente può indicare la quantità di acqua consumata, di energia (kcal) impiegata, di anidride carbonica emessa per quel dato prodotto. Può riportare anche informazioni di natura sociale, descrivendo il numero di persone impiegate per la realizzazione di quel prodotto, il numero di passaggi totali effettuati dal produttore al consumatore.

Ciò significa che quelle circa 1.200 aziende che ad oggi hanno liberamente adottato l’Etichetta Trasparente Pianesiana, nelle confezioni dei loro prodotti, nelle presentazioni pubblicitarie, oltre a dare le indicazioni obbligatorie e volontarie ai sensi del Reg. UE n. 1169/2011 daranno anche al consumatore delle informazioni aggiuntive che sostanzialmente rappresentano l’impatto ambientale e sociale del prodotto.

Inoltre, può contribuire a migliorare la trasparenza negli scambi del settore agroalimentare (facilitando il lavoro investigativo delle Forze dell’Ordine nella lotta alla repressione delle frodi alimentari, consentendo, attraverso le precise informazioni sull’origine, la provenienza, i passaggi intermedi, di risalire lungo la filiera), facilitare il mercato, rafforzare la fiducia dei consumatori (rendendo più consapevole il consumatore degli effetti del suo acquisto sulla sua salute e sull’ambiente), portare gli imprenditori a scelte virtuose di rispetto dell’ambiente e sfruttamento intelligente delle risorse (coinvolgendo l’impresa in scelte di sostenibilità ambientale, etica e morale per un maggiore rispetto dell’ambiente e delle persone che vi lavorano.

Pianesi


[1] Iniziò molto giovane ad interessarsi di chimica, fisica, medicina e biologia, studiando e leggendo da solo, presto integrando studi e ricerche legati all’alimentazione e alla salute con il rispetto dell’ambiente e delle risorse della terra. Iniziò a divulgare i risultati delle proprie ricerche a Macerata, città dove viveva da ragazzo, poi nel territorio italiano e negli anni 2000 anche in altri Paesi.

La normativa europea principale in materia di informazioni ai consumatori di prodotti alimentari è costituita dal Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011[1], recentemente modificato dal Reg. UE n. 2283/2015 relativo ai novel food, a cui ora deve fare riferimento per la definizione di “nanomateriali ingegnerizzati”.

Cercheremo di evidenziarne i punti più salienti.

Innanzitutto, la normativa del Reg. n. 1169/2011 non riguarda soltanto le informazioni riportate sulle etichette apposte sulle confezioni degli alimenti, ma anche quelle che vengono veicolate attraverso brochure, depliant, siti web, cartelloni, stand aventi ad oggetto quel dato prodotto alimentare, come si legge nell’art. 2, par. 2, lett. a) che parla di “altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale” .

Il consumatore deve essere lealmente e correttamente informato per poter compiere scelte di acquisto e di utilizzo consapevoli e rispondenti alle proprie necessità e aspettative.

Chi è responsabile delle informazioni comunicate al consumatore?

L’art. 8 del Regolamento fa ricadere la responsabilità delle informazioni sugli alimenti in capo all’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale il prodotto viene commercializzato. Se tale operatore non è stabilito nell’Unione Europea, il responsabile è l’importatore nel mercato dell’Unione.

Egli deve innanzitutto assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni, ed astenersi dal fornire prodotti che sa o presume essere non conformi alla normativa sulle informazioni sugli alimenti. Inoltre, l’operatore è responsabile anche delle eventuali modifiche apportate alle informazioni, e deve astenersi dall’apporre modifiche che possono indurre il consumatore in errore o comunque limitare la possibilità di compiere scelte consapevoli.etichetta 1

Nel caso di alimenti non preimballati, l’operatore responsabile deve assicurare che le informazioni giungano all’operatore che riceve i prodotti destinati ai consumatori finali o alla collettività, affinchè le informazioni previste come obbligatorie possano giungere al consumatore finale.

L’operatore del settore alimentare deve inoltre attenersi alle pratiche leali di informazione, individuate dall’art. 7, ovvero: le informazioni non inducono in errore (sulle caratteristiche dell’alimento, attribuendo proprietà o effetti inesistenti o caratteristiche che di fatto sono proprie anche di alimenti analoghi, suggerendo la presenza di un ingrediente che in realtà è stato sostituito); le informazioni sono chiare, precise e facilmente comprensibili per il consumatore; le informazioni sugli alimenti non attribuiscono la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana né vi fanno riferimento (deroghe speciali sono previste per le acque minerali naturali e per alimenti disposti per un uso nutrizionale preciso).

Sostanzialmente, il Reg. n. 1169/2011 prevede due tipi di informazioni al consumatore.etichetta 2

Informazioni obbligatorie, devono essere disponibili e facilmente accessibili e, negli alimenti preimballati, apposte direttamente sull’imballaggio o su etichetta (artt. 9- 35):

  • denominazione dell’alimento. È la sua denominazione legale, che può essere sostituita da una denominazione usuale o, in mancanza, da una denominazione descrittiva. Non è sostituita da        una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio, nome di fantasia.
  • elenco degli ingredienti. Preceduto dalla parola “ingredienti”, che vanno indicati in ordine decrescente di peso al momento del loro utilizzo.
  • qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze. La sostanza, compresa o meno nell’elenco ingredienti, deve essere evidenziata con un carattere           grafico distinto da quello usato per le altre parole (o per gli altri ingredienti).
  • quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti. Va indicata quando tale ingrediente o categoria figura nella denominazione dell’alimento o vi è generalmente associato, quando è       evidenziato nell’etichetta, quando è essenziale per distinguere l’alimento da altri prodotti.
  • quantità netta dell’alimento.
  • termine minimo di conservazione o data di scadenza. Il termine minimo di conservazione (l’art. 2, Reg. n. 1169/2011 lo definisce come la data fino alla quale quell’alimento mantiene e     conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione) cede   il posto alla     data di scadenza quando si tratti di alimenti molto deperibili che, dopo un breve periodo,       potrebbero costituire un pericolo immediato per la salute umana.
  • condizioni particolari di conservazione e/o di impiego. Vanno indicate, qualora l’alimento le Devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo per     consentire la conservazione o l’uso adeguato dell’alimento dopo l’apertura della confezione.
  • nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile.
  • paese di origine o luogo di provenienza, salve le disposizioni specifiche vigenti per i prodotti DOP-IGP-STG.
  • istruzioni per l’uso, quando necessarie a rendere semplice l’uso adeguato del prodotto.
  • titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande contenenti più di 1,2% vol.
  • una dichiarazione nutrizionale (in vigore dal 13.12.2016)

Informazioni volontarie (artt. 36-37), che devono rispettare i requisiti stabiliti per quelle obbligatorie, non possono indurre in errore il consumatore, nè essere ambigue o confuse. Inoltre, non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.etichetta 3

Il Reg. n. 1169/2011 ha consentito la formazione di una disciplina riordinata ed innovativa, richiamando l’attenzione non solo sull’etichettatura di per sé ma in generale sul sistema delle informazioni, anche comunicate diversamente, e al principio di lealtà, contemperando le esigenze di mercato con le necessità di tutela del consumatore.


[1] Modifica i Reg. CE n. 1924/2006 e CE n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la Direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la Direttiva 1999/10/CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE della Commissione e il Reg. CE n. 608/2004 della Commissione. Il Regolamento è entrato in vigore il 13.12.2014, mentre l’All. VI, Parte b) sui criteri di composizione e dichiarazione delle carni macinate era entrato in vigore già il 1.1.2014, e l’art. 9, par.1, lett. l) che prevede come obbligatoria la dichiarazione nutrizionale entrerà in vigore il 13.12.2016.

È stato approvato recentemente il Disegno di Legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge Europea 2015, che si inserisce nel percorso di risoluzione dei casi di infrazione gestiti dalla Commissione europea per garantire il rispetto e l’effettività del diritto dell’Unione tramite il sistema EU PILOT[1] ovvero secondo le previsioni degli artt. 258 (pre-contenzioso) e 260 (contenzioso) del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

Tale Disegno di Legge, oltre a recare importanti disposizioni in materia ambientale, giustizia, trasporti, fiscalità, agli artt. 1, 2 e 3 interessa anche l’etichettatura dei prodotti alimentari, con la previsione di nuove disposizioni o la modifica di quelle esistenti, con particolare riferimento a:olio

  • etichettatura di olio di oliva,
  • etichettatura del miele,
  • etichettatura in generale.

Vediamo dunque cosa cambia in questi tre aspetti.

Etichettatura degli oli d’oliva

L’Art. 1 è finalizzato alla risoluzione del caso EU Pilot 4632/13/AGRI e riguarda due profili:

1)l’indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva. Il Legislatore italiano[2] era già intervenuto a modifica dell’art. 1, comma 4, della L. n. 9/2013, prevedendo che nel caso di miscele di oli d’oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione o di un Paese terzo, l’indicazione dell’origine “deve essere stampata (…) con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita”. La modifica però non ha sopito i contrasti con l’art. 13 Reg. UE n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, secondo il quale “le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire”, e quindi tocca ora al Disegno di Legge europea che modifica ulteriormente l’art. 1, comma 4, L. n.9/2013, che prevede dunque che “l’indicazione dell’origine delle miscele di oli d’oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione o di un Paese terzo debba essere stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire”.

2)la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. Il Disegno di Legge europea interviene sull’art. 7 della L. n. 9/2013, che prevede un termine minimo di conservazione che “non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento”, rimettendo alla responsabilità del singolo produttore la scelta e l’indicazione in etichetta del termine stesso.

mieleEtichettatura del miele

L’ Art. 2 riguarda la risoluzione del caso EU Pilot 7400/15/AGRI sulla non conformità dell’art. 3, comma 2, lett. f), D. Lgs. n. 179/2004 alla direttiva 2001/110/CE laddove il primo prevede che per i mieli prodotti sul territorio nazionale debba essere riportata l’indicazione analitica, sull’etichetta della confezione, del Paese o dei Paesi di origine del miele, mentre la Direttiva prevede invece che per i mieli (miscele di mieli) raccolti in altri Stati membri o in Paesi terzi, sia sufficiente l’indicazione generica della provenienza UE, extra UE, o mista.

Quindi, dopo il comma 4, art. 3, D. Lgs. n. 179/2004 è dunque aggiunto il comma 4 bis che espressamente prevede che “Le disposizioni di cui al comma 2, lett. f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001”.

Etichettatura in genere dei prodotti alimentari

L’Art. 3 serve alla risoluzione del caso EU Pilot 5938/13/SNCO sulla non conformità dell’art. 4, comma 49 bis, L. n. 350/2003[3] rispetto al Reg. UE n. 1169/2011.

Due sono i punti di contrasto:

  • Innanzitutto, tale comma ha introdotto nel nostro ordinamento una definizione nazionale di origine effettiva dei prodotti alimentari trasformati, affermando che “Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale”.

In realtà (e questo è stato il punto di contrasto), già l’art. 2, comma 3, del Reg. n. 1169/2011, richiamando gli artt. 23-26 del Codice Doganale (Reg. CEE n. 2913/1992, poi abrogato e sostituito dal Reg. CE n. 450/2008 e in seguito dal Reg. UE n. 952/2013), dava una definizione di valenza generale di origine del prodotto alimentare, riferita al luogo dell’ultima trasformazione sostanziale (o ultimo stadio produttivo determinante). E quindi, gli Stati membri non possono che applicare la definizione doganale.

Il Disegno di Legge europea 2015, modificando l’art. 49 bis, finisce di fatto per abrogare implicitamente la definizione nazionale, lasciando spazio unicamente a quella europea.

  • Il comma 49 bis, inoltre, definisce “fallace indicazione” l’uso del marchio che induce il consumatore a ritenere che il prodotto abbia origine italiana, quando manchino precise indicazioni sull’effettiva origine del suo principale ingrediente.

Il Reg. n. 1169/2011 prevede che le sanzioni amministrative (pecuniarie) in caso di fallace indicazione dell’origine di un prodotto possono essere comminate solo se le informazioni inducono effettivamente in errore il consumatore, e che tale aspetto va determinato concretamente dalle autorità coinvolte nel caso specifico.

Viene proposta, dunque, la modifica dell’art. 49 bis: “Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana (…)”quando questi ultimi non siano corredati da indicazioni sull’origine o provenienza estera sufficienti ad evitare che il consumatore cada in errore o non siano accompagnati da attestazioni del titolare o licenziatario del marchio sulle informazioni che saranno date in fase di commercializzazione.

Per queste ipotesi, salvo che il fatto costituisca reato, la relativa sanzione amministrativa pecuniaria va “da euro 10.000 ad euro 250.000”.

 Cosa cambia per gli operatori del settore alimentare?europa

Se le disposizioni illustrate, così come proposte a livello europeo, dovessero essere approvate, per gli imprenditori del settore alimentare e dei settori specifici (olio, miele) coinvolti vi saranno nuove regole oltre a quelle già previste dal Reg. n. 1169/2011.


[1] Il sistema è operativo dall’aprile 2008, come strumento di assistenza per i cittadini e le imprese per garantire la corretta applicazione del diritto dell’UE e per porre rimedio, in tempi rapidi ed efficaci, alle eventuali violazioni. Dall’anno della sua creazione, il sistema pare funzionare secondo le aspettative.

[2] Con la L. n. 161/2014, art. 18 (Legge europea 2013 bis).

[3] Comma 49 bis aggiunto dall’art. 43, comma 1 quater, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012.