Type a keyword and hit enter to start searching. Press Esc to cancel.

Categoria: processi industriali

La sentenza del Tribunale di Milano su MPS

La sentenza del Tribunale di Milano sulla nota vicenda dei “derivati MPS” (Tribunale di Milano, sezione II, 7 aprile 2021) pone l’attenzione su molteplici questioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001.

Invero, il Tribunale di Milano, nel richiamare i principi di ordine generale in tema 231, si sofferma in particolare sulla responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, il quale avrebbe assistito “inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d’atto, che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe scongiurato”.  

Elementi essenziali di un Modello 231

La sentenza tuttavia tratta anche due temi di assoluto rilievo per l’imprenditore, ovvero l’inadeguatezza del Modello 231 e la mancata effettività dello stesso.

Dalla narrazione dei fatti processuali, emerge in modo chiaro come la struttura del Modello 231 di MPS fosse manchevole. Infatti, la società incaricata di valutare il Modello 231 adottato, con particolare riferimento agli illeciti di ostacolo all’Autorità di Vigilanza, aveva rilevato “plurime criticità e manchevolezze” e aveva quindi suggerito:

“1) l’integrazione del modello, mediante illustrazione delle modalità di possibile perpetrazione dei

reati nonché indicazione dei presidi di controllo in essere per ogni attività c.d. sensibile;

2) l’aggiornamento del codice etico, da rendere parte integrante del compliance program;

3) la predisposizione di protocolli di parte speciale atti a prevenire la commissione dei reati

presupposto, che chiarissero per ogni unità organizzativa gli illeciti teoricamente perpetrabili, i

presidi di controllo in essere, i principi di comportamento da tenere e i riferimenti alla

normativa interna aziendale di disciplina della materia.”

In seguito a questo, MPS aveva deciso, previo parere favorevole dell’Organismo di Vigilanza, di dare corso ad un profondo lavoro di aggiornamento del Modello 231.

È tuttavia interessante evidenziare come il Tribunale di Milano abbia ritenuto che, prima dell’aggiornamento del Modello 231, la banca fosse sostanzialmente “sprovvista di accorgimenti organizzativi concretamente idonei a prevenire il rischio criminoso”. In altri termini, l’assenza di presidi di controllo, la mancanza di protocolli di parte speciale e l’assenza di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza renderebbero un Modello 231 inefficace.

Con la Circolare 4 settembre 2020 n. 13, i Ministeri del Lavoro e della Salute hanno fornito una serie d’indicazioni e di chiarimenti sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili e sulle visite mediche obbligatorie.

Nello specifico, la circolare ha cercato di chiarire il concetto di fragilità evidenziando che la “fragilità” va individuata nelle condizioni di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto. Pertanto, il solo parametro dell’età non è elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità.

La circolare in oggetto, inoltre, fornisce alcune indicazioni operative, prevedendo che ai lavoratori debba essere assicurata la possibilità di richiedere al proprio datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza, in ragione dell’esposizione al rischio Covid-19, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a titolo esemplificativo si citano malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche). In particolare, le richieste di visita dovranno essere corredate da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, con modalità che garantiscano la riservatezza, a supporto della valutazione del medico competente.

Inoltre, la sorveglianza sanitaria dovrà essere garantita anche laddove il datore di lavoro non è tenuto alla nomina del medico competente. In tale ipotesi, ferma la possibilità di nomina del medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta dei lavoratori o delle lavoratrici, il datore di lavoro può inviare gli stessi ad effettuare la visita all’INAIL, alle ASL o ai dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università. Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19, in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.