Type a keyword and hit enter to start searching. Press Esc to cancel.

Posts Taggati ‘OdV’

L’inadeguatezza dell’Organismo di Vigilanza nell’espletamento delle funzioni ad esso assegnate, sia sotto il profilo della propria composizione sia in ordine all’effettività dell’attività di vigilanza e controllo espletata, è un tema molto dibattuto, di recente, nei tribunali italiani. Tra i casi più conosciuti rientra quello della Banca Popolare di Vicenza.

Come già evidenziato in un nostro precedente articolo,  non è sufficiente dotarsi di un modello di organizzazione e gestione se questo poi è inefficace ed inidoneo a tutelare l’ente dai rischi della commissione di illeciti.

L’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo di Vigilanza

Affinché il Modello 231 possa svolgere le sue funzioni è assolutamente necessario, per l’ente, dotarsi di un Organismo di Vigilanza che rispetti i requisiti di autonomia e indipendenza nell’espletamento delle funzioni e dei poteri allo stesso assegnati dall’art. 6, co. 1, lett. b) del D. lgs. 231/2001.

In altri termini, il Modello 231 che non abbia previsto un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi ed effettivi poteri di controllo è inidoneo a fungere, per l’ente, da esimente per la responsabilità da reato.

Il D. lgs. 231/2001, però, non fornisce indicazioni precise e puntuali in ordine alla composizione dell’Organismo, ad eventuali incompatibilità dei suoi componenti con altre cariche rivestite all’interno dell’ente né in ordine ai rapporti e alla distanza che l’Organismo di Vigilanza deve avere rispetto all’organo dirigente dell’ente stesso.

organismo di vigilanza banca popolare di vicenza

Il  vuoto normativo, come spesso accade, è stato colmato dalla giurisprudenza, ormai granitica sul punto, la quale ritiene che affinché possa dirsi che l’Organismo di Vigilanza operi in piena autonomia e indipendenza è necessario che: (i) venga esclusa ogni forma di coincidenza o commistione tra organo controllante e organo controllato; (ii) sia esclusa qualsiasi forma di ingerenza dell’organo di vertice nei confronti dell’Organismo; (iii) non siano assegnati ai componenti dell’Organismo compiti operativi all’interno dell’ente in aree a rischio di commissione di reati.

Le nuove Linee Guida di Confindustria

Un altro importante punto di riferimento per gli addetti ai lavori, sono le “Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231”, da ultimo aggiornate nella versione dello scorso 21 giugno.

Sin dalla loro prima pubblicazione, infatti, tali Linee Guida hanno fornito importanti indicazioni operative per la formazione del modello di organizzazione e gestione e per il suo funzionamento.

La sentenza del Tribunale di Milano su MPS

La sentenza del Tribunale di Milano sulla nota vicenda dei “derivati MPS” (Tribunale di Milano, sezione II, 7 aprile 2021) pone l’attenzione su molteplici questioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001.

Invero, il Tribunale di Milano, nel richiamare i principi di ordine generale in tema 231, si sofferma in particolare sulla responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, il quale avrebbe assistito “inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d’atto, che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe scongiurato”.  

Elementi essenziali di un Modello 231

La sentenza tuttavia tratta anche due temi di assoluto rilievo per l’imprenditore, ovvero l’inadeguatezza del Modello 231 e la mancata effettività dello stesso.

Dalla narrazione dei fatti processuali, emerge in modo chiaro come la struttura del Modello 231 di MPS fosse manchevole. Infatti, la società incaricata di valutare il Modello 231 adottato, con particolare riferimento agli illeciti di ostacolo all’Autorità di Vigilanza, aveva rilevato “plurime criticità e manchevolezze” e aveva quindi suggerito:

“1) l’integrazione del modello, mediante illustrazione delle modalità di possibile perpetrazione dei

reati nonché indicazione dei presidi di controllo in essere per ogni attività c.d. sensibile;

2) l’aggiornamento del codice etico, da rendere parte integrante del compliance program;

3) la predisposizione di protocolli di parte speciale atti a prevenire la commissione dei reati

presupposto, che chiarissero per ogni unità organizzativa gli illeciti teoricamente perpetrabili, i

presidi di controllo in essere, i principi di comportamento da tenere e i riferimenti alla

normativa interna aziendale di disciplina della materia.”

In seguito a questo, MPS aveva deciso, previo parere favorevole dell’Organismo di Vigilanza, di dare corso ad un profondo lavoro di aggiornamento del Modello 231.

È tuttavia interessante evidenziare come il Tribunale di Milano abbia ritenuto che, prima dell’aggiornamento del Modello 231, la banca fosse sostanzialmente “sprovvista di accorgimenti organizzativi concretamente idonei a prevenire il rischio criminoso”. In altri termini, l’assenza di presidi di controllo, la mancanza di protocolli di parte speciale e l’assenza di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza renderebbero un Modello 231 inefficace.