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La sentenza del Tribunale di Milano su MPS

La sentenza del Tribunale di Milano sulla nota vicenda dei “derivati MPS” (Tribunale di Milano, sezione II, 7 aprile 2021) pone l’attenzione su molteplici questioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001.

Invero, il Tribunale di Milano, nel richiamare i principi di ordine generale in tema 231, si sofferma in particolare sulla responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, il quale avrebbe assistito “inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d’atto, che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe scongiurato”.  

Elementi essenziali di un Modello 231

La sentenza tuttavia tratta anche due temi di assoluto rilievo per l’imprenditore, ovvero l’inadeguatezza del Modello 231 e la mancata effettività dello stesso.

Dalla narrazione dei fatti processuali, emerge in modo chiaro come la struttura del Modello 231 di MPS fosse manchevole. Infatti, la società incaricata di valutare il Modello 231 adottato, con particolare riferimento agli illeciti di ostacolo all’Autorità di Vigilanza, aveva rilevato “plurime criticità e manchevolezze” e aveva quindi suggerito:

“1) l’integrazione del modello, mediante illustrazione delle modalità di possibile perpetrazione dei

reati nonché indicazione dei presidi di controllo in essere per ogni attività c.d. sensibile;

2) l’aggiornamento del codice etico, da rendere parte integrante del compliance program;

3) la predisposizione di protocolli di parte speciale atti a prevenire la commissione dei reati

presupposto, che chiarissero per ogni unità organizzativa gli illeciti teoricamente perpetrabili, i

presidi di controllo in essere, i principi di comportamento da tenere e i riferimenti alla

normativa interna aziendale di disciplina della materia.”

In seguito a questo, MPS aveva deciso, previo parere favorevole dell’Organismo di Vigilanza, di dare corso ad un profondo lavoro di aggiornamento del Modello 231.

È tuttavia interessante evidenziare come il Tribunale di Milano abbia ritenuto che, prima dell’aggiornamento del Modello 231, la banca fosse sostanzialmente “sprovvista di accorgimenti organizzativi concretamente idonei a prevenire il rischio criminoso”. In altri termini, l’assenza di presidi di controllo, la mancanza di protocolli di parte speciale e l’assenza di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza renderebbero un Modello 231 inefficace.

Tale valutazione si pone in linea con altre sentenze in materia 231, le quali hanno più volte evidenziato come il Modello 231 debba prevedere dei protocolli che siano in concreto idonei a prevenire i reati presupposto, ovvero che siano elaborati sulla base del rischio di reato di quel preciso ente.

Ci sono alternative al Modello 231?

Invero, il Tribunale di Milano prosegue ribadendo che altri sistemi di regole interne non possono essere idonei a sopperire alle mancanze del Modello 231 in quanto difettano “delle puntuali previsioni contemplate dal decreto del 2001, in particolar modo in merito alla mappatura delle aree a rischio, alla predisposizione di specifici protocolli diretti alla prevenzione dei reati, agli indispensabili flussi informativi verso l’OdV nonché al sistema disciplinare”.

In altre parole, l’adozione in azienda di un sistema di gestione certificato, quale ad esempio un sistema di qualità UNI EN ISO 9001, oppure di un insieme di regole interne, non risultano idonei a prevenire i reati presupposto del d.lgs. 231/2001, in quanto non contengono l’individuazione dei reati da prevenire e non prevedono uno specifico sistema sanzionatorio.

La giurisprudenza è granitica nel richiedere all’imprenditore di creare un assetto organizzativo e gestionale volto ad evitare la commissione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001.

Ciò comporta una mappatura iniziale dei processi aziendali e l’effettuazione dell’analisi e valutazione del rischio, al fine di determinare i presidi di controllo da inserire nei protocolli volti a prevenire la commissione dei reati presupposto. In assenza anche di uno solo di questi passaggi (ad es. dell’analisi del rischio o dei protocolli), il Modello 231 non può escludere la responsabilità dell’impresa in caso di commissione di uno o più reati presupposto da parte di soggetti apicali o subordinati.

Quali sono i vantaggi di un Modello 231 “personalizzato”?

Un Modello 231 ben strutturato costituisce quindi la base di partenza per poter dimostrare la mancanza di colpevolezza dell’impresa in caso di commissione di uno o più dei reati presupposto.

La prassi di copiare Modelli 231 reperiti on-line o di trascrivere pedissequamente linee guida di associazioni di categoria si dimostra ancora una volta una scelta azzardata per l’ente che decide di dotarsi di un Modello 231.

La sentenza sul caso MPS dimostra ancora una volta l’importanza di dotarsi di un Modello 231 calato sulle effettive aree di rischio reato dell’impresa.

Lo Studio Legale Soccol è disponibile per l’effettuazione di un’analisi del Modello 231 attuale dell’impresa al fine di verificarne la propria effettiva efficacia.

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2 comments on “L’aggiornamento e l’effettività del Modello 231”

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