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Posts Taggati ‘posizionamento’

Ci sono tanti modi diversi per vendere e offrire i propri prodotti online. Si è iniziato da siti “tradizionali”, come i portali di e-commerce, per poi passare ai marketplace, che riuniscono più venditori di beni online. Oggi, tuttavia, tutte le imprese si trovano prima o poi a doversi orientare all’interno della “platform economy”, che ha introdotto la grande novità della vendita non solo di beni, ma anche di servizi online.

Nel presente contributo ci si soffermerà principalmente sulla tutela dei diritti dei c.d. business users (o “utenti commerciali”) nei confronti delle piattaforme, che deriva principalmente dal Regolamento UE 1150/2019 (c.d. Regolamento “P2B”), in vigore dal luglio 2020, e che sarà ulteriormente rafforzata con la prossima adozione del Digital Services Act. Questi Regolamenti si applicheranno a tutte le piattaforme che offrano i propri servizi nel mercato unico europeo, a prescindere da dove abbiano la propria sede legale.

Se si analizzano le condizioni di contratto offerte ai venditori dalle principali piattaforme, risulta evidente come queste non si siano ancora adeguate nemmeno alle previsioni del Regolamento del 2019. Tuttavia, risulta comunque importante consapevolizzare gli “utenti commerciali” dei deficit di tutela attualmente presenti e, al contempo, delle prospettive di miglioramento delineate dalle più recenti proposte normative a livello europeo.

1. Informazioni sulle “restrizioni” all’accesso ai servizi e sulla content moderation

In primo luogo, il Regolamento 1150/2019, all’art. 4, prevede la definizione di regole chiare per la limitazione, la sospensione e la cessazione dei servizi offerti dagli intermediari. In queste ipotesi, il fornitore di servizi è tenuto innanzitutto a comunicare le motivazioni della propria decisione e deve contestualmente offrire all’utente commerciale la possibilità di chiarire i fatti e le circostanze nell’ambito di un processo interno di gestione dei reclami.

Alcune condotte che possono rientrare in queste fattispecie sono quelle di eliminazione di offerte dei prodotti create dall’utente commerciale o di rimozione di contenuti, che possono avvenire per scelta della piattaforma o in seguito ad una segnalazione di un soggetto terzo.

Ecco che allora risulta fondamentale che le piattaforme si conformino al nuovo Regolamento, prevedendo, nel caso di reclami da parte di soggetti terzi, la richiesta di motivazioni, la comunicazione delle stesse all’utente interessato e la previsione di un meccanismo con cui l’utente possa replicare e difendersi.

Nel caso, invece, di contenuti rimossi direttamente dalla piattaforma, sfruttando tecnologie automatizzate, è fondamentale il rispetto della trasparenza e della chiarezza nel comunicare all’utente commerciale le regole e le condizioni ragionevoli che possono determinare una rimozione. Le piattaforme sono poi tenute ad utilizzare le migliori tecnologie disponibili per evitare decisioni discriminatorie.

2. Informazioni sui criteri di posizionamento

In secondo luogo, ai sensi degli artt. 5 e 7 del Regolamento, agli intermediari online è richiesta la massima trasparenza nell’indicare, all’interno dei termini e delle condizioni di servizio, i principali parametri che determinano il posizionamento e l’importanza relativa dei parametri principali rispetto ad altri parametri.

Dovrebbe essere specificato, in particolare, quando il versamento di un corrispettivo permetta di influire sul posizionamento.  Parimenti, gli intermediari online devono indicare qualunque trattamento differenziato che riservino ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori da loro stessi o da utenti commerciali controllai, da un lato, e ad altri utenti commerciali, dall’altro. In ogni caso, tuttavia, i fornitori di servizi di intermediazione online non sono tenuti a rivelare algoritmi o informazioni che potrebbero tradursi nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca.