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Contenuto minimo nelle bevande analcoliche a base di succo di frutta…arancia!

Cosa beviamo veramente quando al bar ordiniamo un bicchiere di succo di frutta? La frutta, in quel bicchiere, c’è davvero? E se davvero c’è, in quale percentuale?

L’impressione, molto spesso e anche senza leggere l’etichetta e senza chiedere informazioni sul prodotto, è che prevalgano acqua e zucchero e di frutta ve ne sia davvero poca.

Eppure, quello rimane “succo di frutta”.

…e se parliamo di succo di arancia?

arancia 2

Il 24 maggio 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.119 la “Comunicazione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea dell’articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta”, mediante comunicato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rende noto che si è perfezionata con esito positivo la procedura di notifica alla Commissione europea n.2014/0316/I, ai sensi della Direttiva 98/34/CE, relativa al progetto «Disegno di legge europea 2013, secondo semestre (AC 1864 A) – art. 14, concernente: disposizioni in materia di bevande a base di succhi di frutta. Caso EU pilot n. 4738/13/ENTR[1]».

La soluzione del caso, che riguardava appunto la composizione delle bibite analcoliche vendute con il nome di arancia a succo o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, ha portato all’inserimento dell’art.17 (ex art.14) nella L. n.161/2014 recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis.

Tale art.14, poi diventato l’attuale art.17, prevede dunque che “Le bibite analcoliche di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell’equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell’Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché verso Paesi terzi”.
La stessa comunicazione del 24.05.2017 prevede che l’art. 17, comma 1, sarà applicabile dal 6 marzo 2018, ma le bevande prodotte fino a tale data posso essere commercializzate fino all’esaurimento delle scorte.

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[1] In data 5 marzo 2013 la Commissione europea richiese talune informazioni alle Autorità italiane rilevando che le norme contenute nel D.Legge n.158/2012 erano state introdotte in violazione della procedura di notifica di cui alla Dir. 98/34/UE, considerato che la misura notificata era riferita esclusivamente alle bibite analcoliche con il nome di uno o più frutti e non quelle di fantasia a base di agrumi, introdotte durante l’esame parlamentare del decreto, e che, comunque, non è stata disposta la sospensione di tre mesi dell’efficacia delle norme. Inoltre, rilevava che le restrizioni alla libera circolazione delle merci, in assenza di regole armonizzate a livello europeo, può essere giustificata solo per motivi di interesse pubblico come la tutela della salute in tal caso occorre supportare le argomentazioni a favore dell’introduzione della misura con evidenze scientifiche che, nell’occasione, non sono state prodotte. La normativa fa riferimento al succo naturale, senza più far riferimento alle altre alternative di succo “concentrato”, “liofilizzato” o “sciroppato”, con un’indebita limitazione della materia prima utilizzabile, non riscontrabile nella normativa europea di riferimento (Dir. 2001/112/UE).

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